UNIONI CIVILI E LA COMUNIONE DEI BENI

Unione civili

Ultimo aggiornamento 30 Marzo 2020 da VetrinaFacile.it & Redazione

Unioni civili e la comunione dei beni

Unioni civili. Come nel matrimonio anche nelle unioni civili, la comunione dei beni trova la sua applicazione. La nuova Legislazione in tema di rapporti di coppia – la legge 76/2016 – nota come legge Cirinnà – porta come conseguenza uno scenario in cui dobbiamo osservare quattro punti importanti:

  1. Il Matrimonio: situazione che ha come presupposto fondamentale la diversità di sesso delle persone che compongono la coppia, la relativa disciplina non è toccata dalla legge 76/2016.
  2. Unione civile tra persone di sesso identico (non è ammessa un’ unione civile tra persone di diverso sesso poiché in tal caso, occorre ricorrere al matrimonio);
  3. La convivenza di fatto registrata all’anagrafe tra persone di sesso identico o di sesso diverso;
  4. La convivenza di fatto non registrata (che nella nuova legge non trova menzione e alla quale è immaginabile sarà data dai giudici la medesima rilevanza finora attribuita – in assenza di qualsiasi legislazione – alle coppie conviventi e non sposate).

Differenza tra matrimonio e unione civile

La nuova legge invece dà ingresso nel nostro ordinamento all’inedita figura della coppia di omosessuali che si dichiarino allo stato civile come unione civile. L’unione civile e il matrimonio restano indubbiamente disciplinati da due ben distinti apparati normativi, ma, nonostante talune differenze, moltissimi sono i punti in comune. Tra le differenze (oltre a quella del sesso dei soggetti che compongono la coppia), le modalità con le quali il matrimonio si celebra e l’unione civile si costituisce, nonché il regime del cognome degli appartenenti all’unione civile (uno dei componenti può adottare il cognome dell’altro e anteporlo o posporlo al proprio).

Indice

Circa i punti di contatto, basta rilevare, in linea generale, che la nuova legislazione sancisce “… che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi, o termine equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, dai regolamenti non che negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

In linea particolare, similmente a quanto accade nel matrimonio, i componenti dell’unione civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: dall’unione civile inoltre deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascun in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo a ­contribuire a bisogni comuni.

Ancora, i membri dell’unione civile concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. Sono, in effetti, se si esclude l’obbligo di fedeltà che la legge detta per le coppie sposate, le stesse parole che il codice civile riferisce ai componenti della coppia unita in matrimonio.

Unioni civili | Interessi economici nelle unioni civili

Tra le più rilevanti conseguenze della nuova legislazione in materia di unioni civili e convivenza di fatto, spicca senz’altro la rivoluzione che questa normativa comporta nella materia degli interessi economici dei componenti di queste nuove forme di vita in comune. Infatti, prendendo in considerazione i rapporti patrimoniali che si origineranno nel corso della vita di coppia, occorre notare che con la nuova legge equiparata – sotto ogni aspetto – i componenti di una unione civile sono equiparati ai coniugi di matrimonio.

Pertanto in mancanza di una convenzione matrimoniale di adozione del regime di separazione dei beni (che nel caso di unione civile, deve essere stipulata nella forma dell’atto pubblico), sia nel matrimonio che nell’unione civile, si instaura il regime di comunione dei beni, nel senso che diventano di titolarità comune beni e diritti acquistati nel periodo durante il quale si svolge il matrimonio o l’unione civile. Inoltre, tanto quanto i coniugi, anche i componenti di una unione civile possono adottare il regime del fondo patrimoniale.


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Convivenza di fatto registrata

Uno scenario diverso sia ha invece nel caso di convivenza di fatto registrata poiché, in questa situazione, non si instaura ex lege un regime di comunione degli acquisti, in quanto ognuno dei conviventi di fatto rimane esclusivo titolare di ciò che egli compera. É però possibile a coloro che compongono la coppia di conviventi registrata, stipulare un contratto di convivenza (con atto pubblico notarile o con una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, di cui è disposta la pubblicità nei registri anagrafici) mediante il quale anche nel regime di convivenza registrata si ottiene la messa in comunione dei beni e diritti conviventi di fatto acquisiscono nei periodi in cui la convivenza registrata si svolge.

Secondo la nuova legge questo contratto di convivenza, oltre che regolamentare il regime degli acquisti durante la convivenza, potrà contenere anche le modalità di contribuzione dei conviventi alle necessità della vita in comune, in relazione al patrimonio e reddito e ciascuno di essi e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo. La legge non dice altro sul contratto di convivenza, se non che adesso non sono apponibili condizioni e termini: spetterà dunque all’elaborazione degli studiosi prima, e della giurisprudenza poi, stabilire se il contratto di convivenza potrà essere suscettibile di ospitare altri contenuti, quali ad esempio, la definizione in anticipo (vietata invece nel caso di matrimonio), dei comportamenti da tenere e delle contribuzioni da effettuare in caso di cessazione del rapporto di convivenza.


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Unioni civili | Le successioni

Il componente dell’unione civile acquisisce lo status di successore legittimo e, quindi, il diritto a conseguire una quota dell’eredità e ad abitare vita natural durante una casa adibita a residenza della coppia. Il componente dell’unione civile acquisisce lo status di successore necessario, quindi, il diritto di contestare le donazioni e delle disposizioni testamentarie che non gli permettono di acquisire una quota del patrimonio del defunto, risultante dalla somma di quello lasciato dal defunto alla sua morte di quello che il defunto medesimo abbia fatto oggetto di donazione durante la sua vita.

Unioni civili | Convivente di fatto

Il convivente di fatto non matura diritti successori caso di morte del partner, qualora però la convivenza si svolgesse in un’abitazione di titolarità del convivente defunto, il superstite matura un diritto di abitazione di durata biennale, se tuttavia la convivenza perdurasse da oltre due anni, questo diritto di abitazione vige per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore a cinque anni (se il convivente superstite ha anche figli minori disabili, dura almeno tre anni).


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