TRIBUTI

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Ultimo aggiornamento 9 Aprile 2020 da VetrinaFacile.it & Redazione

Tributi

I tributi costituiscono la principale fonte di entrata dello Stato e trovano il loro fondamento normativo nella Carta Costituzionale, infatti l’art 23 della Costituzione stabilisce che “… nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Esiste, dunque, una riserva di legge per introdurre o modificare tributi in Italia. Oltre alla legge vi sono anche atti aventi forza di legge cioè i decreti legge ed i decreti legislativi. La differenza che esiste di questi tre atti è che:

  1. la legge è emanata dal Parlamento;
  2. il decreto legge è emanato dal Governo in situazioni di necessità ed urgenza e per la sua validità deve essere convertito in legge entro 60 giorni;
  3. il decreto legislativo è emanato dal Governo sulla base di una legge delega del Parlamento.

In base all’art. 53 della Costituzione “… Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

Il sistema tributario è informato al principio della “progressività”. Ogni cittadino partecipa alla spesa pubblica indipendentemente dalla richiesta di servizi pubblici allo Stato. Con la progressività si colpisce maggiormente il cittadino più ricco, di conseguenza si può attuare meglio, attraverso la spesa pubblica, la redistribuzione della ricchezza. In materia fiscale con Legge n. 212/2000 (aggiornata nel 2012) è stato approvato lo Statuto dei diritti del contribuente che fissa una serie di diritti e garanzie a tutela del cittadino-contribuente che mirano a dare al nostro sistema tributario una maggiore efficacia e civiltà. È uno degli strumenti che dovrebbe contribuire a ridurre l’evasione fiscale.

I tributi possiamo distinguerli in tre categorie:

  1. IMPOSTE: le imposte sono prelievi obbligatori che lo Stato richiede a tutti coloro che producono reddito o possiedono ricchezza. Il gettito di tali entrate viene destinato all’erogazione di servizi pubblici generali, come sanità, istruzione o sicurezza, di cui tutti i cittadini in diversa misura possono usufruire. L‘imposta è rivolta, dunque, alla generalità dei soggetti e non è legata a nessuna attività particolare dello Stato.
  2. TASSE: le tasse sono invece quei prelievi che lo Stato effettua solo nei confronti di determinati soggetti che richiedono un servizio specifico. Può essere definita come la controprestazione o il prezzo per la richiesta di un servizio speciale, quando il servizio non rientra tra quelli generali coperti dalle imposte. Le tasse sono caratterizzate, dunque, non dal requisito della generalità ma da quello della specialità;
  3. CONTRIBUTI: i contributi sono dei tributi che presentano contemporaneamente alcuni caratteri dell’imposta ed altri della tassa e vengono richiesti a determinati soggetti per varie motivazioni o perché appartengono a determinate categorie individuate dallo Stato per prestazioni future (contributi INPS o assistenziali INAIL)

Classificazione delle Imposte

  1. Imposte erariali e locali: la prima è l’imposta gestita dallo Stato, la seconda è l’imposta gestita da un ente territoriale minore;
  2. Imposte dirette e indirette: l’imposta è diretta quando colpisce le manifestazioni dirette o immediate della capacità contributiva ossia il reddito, indiretta quando colpisce la produzione ed il trasferimento di ricchezza;
  3. Imposte personali e reali: le imposte personali si hanno quando si prende in esame il soggetto e la sua capacità contributiva e le condizioni personali e familiari, le imposte reali quando si colpisce il valore di un bene o reddito senza riferimento alla situazione personale del soggetto;
  4. Imposte fisse, proporzionali e progressive: nelle prime l’ammontare è stabilito in una somma fissa, le imposte proporzionali invece si determinano applicando all’imponibile un’aliquota percentuale stabilita, le progressive sono imposte le cui aliquote crescono al crescere dell’imponibile;
  5. Imposte sul valore e sulle quantità: è sul valore l’imposta commisurata ad un valore o una quantità. Le imposte sul valore si applicano sul valore di un bene o su un reddito mentre le imposte sulla quantità si applicano alla produzione o al consumo di determinati beni;
  6. imposte generali o speciali: a seconda che siano rivolte indistintamente a tutte le attività produttive o se, invece colpiscono in misura diversa le attività economiche o singoli beIni.

Classificazione delle Tasse

  1. Tasse amministrative: sono quelle dovute per un servizio prestato da un organo amministrativo;
  2. Tasse giudiziarie: sono quelle dovute per un servizio prestato da un organo giurisdizionale;
  3. Tasse industriali: sono dovute dalle imprese che producono determinati beni soggetti a particolari controlli.

Classificazione dei Contributi

  1. Contributi obbligatori: sono applicati a determinate categorie di soggetti solo perché appartenenti a tali categorie;
  2. Contributi collegati alla richiesta di un servizio: sono collegati alla richiesta di un servizio e sono sostenuti dal cittadino che usufruisce di un servizio in misura maggiore rispetto ad altri.

Il pagamento dei Tributi

L’individuazione dei contribuenti avviene da parte dello Stato tramite codici numerici ed alfanumerici particolari e l’intero sistema che si occupa di individuare e classificare questi dati prende il nome di anagrafe tributaria. I codici maggiormente rappresentativi sono il codice fiscale e la partita IVA:

  1. il codice fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, è un codice alfanumerico composto da 16 caratteri formati da numeri e lettere ed individua semplicemente l’identità della persona fisica ma non da informazioni sul tipo di attività svolta dal soggetto ;
  2. la partita IVA, rilasciata dall’ufficio IVA, è lo stesso codice per chi svolge attività commerciale e professionale, questo codice è composto da 11 cifre e viene rilasciato a tutti coloro che intendano svolgere una attività professionale e d’impresa.

Sia il codice fiscale che la partita iva rimangono invariati anche se vi fossero variazioni nei dati Identificativi del soggetto (cambi di residenza per le persone fisiche o cambi di sede per le società) e soprattutto per le società dal 2001 non è infatti più possibile variare il numero di partita iva.

Autotassazione

Il sistema attraverso il quale il contribuente paga i tributi alla Stato viene definito di autotassazione. Ogni cittadino calcola automaticamente, su determinati redditi o cespiti da sottoporre a tassazione, il tributo da pagare. Successivamente lo stesso contribuente comunicherà al fisco quanto pagato ed il presupposto impositivo attraverso vari modelli di dichiarazione (dichiarazione dei redditi). Lo Stato potrà effettuare così dei controlli che potranno avere lo scopo di verificare l’esattezza dei calcoli (controllo automatico) oppure entrare nel merito (accertamento fiscale).

Tipi di Accertamento

  • L’accertamento delle imposte: l’accertamento delle imposte è un procedimento dell’amministrazione finanziaria diretto a determinare la base imponibile e l’imposta dovuta, utilizzando gli elementi indicati dal contribuente ed anche le informazioni acquisite d’ufficio. L’accertamento prende in esame l’ammontare del reddito, la consistenza del patrimonio e la capacità di spesa del contribuente. Tale attività può essere sia analitica che sintetica:
  • L’accertamento analitico effettuato dall’Amministrazione finanziaria sulle persone fisiche, con o senza partita IVA e sulle società, scaturisce dal controllo effettuato sulla documentazione che rappresenta la base di calcolo per le imposte pagate allo Stato. Il metodo analitico, quindi, ricerca analiticamente le componenti della base imponibile, quali il reddito che proviene dai terreni o fabbricati, il reddito da lavoro dipendenti, ecc.;
  • L’accertamento sintetico e/o induttivo, invece si basa su dati presuntivi, attraverso i quali l’amministrazione finanziaria chiede ai contribuenti maggiori imposte rispetto a quelle pagate. Nei confronti delle persone fisiche si parla di accertamento sintetico e si basa sul “redditometro” (si accerta il maggior reddito sulla base dei consumi o delle spese effettuate dal contribuente quando discostano di una certa percentuale rispetto a quanto dichiarato nel Modello Unico o nel modello 730). Nei confronti delle imprese, siano esse persone fisiche che persone giuridiche, per i redditi riferiti all’attività svolta, si parla di accertamento induttivo e si basa sugli “studi di settore” (si accertano le maggiori imposte sulla base di dati presuntivi come il numero di dipendenti, la struttura piccola/media/grande, gli investimenti effettuati, ecc.).
  • L’accertamento d’ufficio si ha quando il contribuente ha omesso la presentazione della dichiarazione oppure quando l’ufficio ritiene del tutto inattendibili le scritture contabili. In tutti i tipi di accertamento lo Stato deve determinare l’esistenza del presupposto impositivo, l’entità dell’imponibile e l’importo dovuto. L’avviso di accertamento è valido se vien notificato al contribuente.
  • Soggetti tenuti al pagamento. Sono stati individuati vari soggetti come responsabili del pagamento di imposta:
  • il debitore principale, cioè il soggetto su cui grava realmente il carico dell’imposta per delle oggettive circostanze che sono il reddito prodotto o l’esercizio d’impresa;
  • il sostituto d’imposta, ossia colui che per precise disposizioni di legge è tenuto a versare i tributi allo Stato per conto del debitore principale che sostiene realmente il carico del tributo (il datore di lavoro per le ritenute d’acconto ai fini IRPEF o per i contributi relativi all’INPS o INAIL versati per conto del lavoratore detratti dalla busta paga mensile). Dalla legge finanziaria del 1997 è sostituto d’imposta anche il condominio attraverso il suo rappresentante cioè l’amministratore che sarà tenuto ad operare le eventuali ritenute nei confronti dei suoi eventuali dipendenti (il portiere).
  • il responsabile d’imposta, questo è tenuto a pagare il tributo al fisco insieme al debitore principale in relazione ad un determinato atto (il notaio per il pagamento dell’imposta di registro per la registrazione degli atti da lui ricevuti e firmati).

“… La differenza tra il sostituto ed il responsabile d’imposta è che nel primo il debitore principale non può provvedere al pagamento del tributo in quanto per legge vi è tenuto il sostituto, mentre nel secondo caso se il responsabile d’imposta non provvede al pagamento vi deve provvedere il debitore principale”.

  • Il mancato pagamento dei tributi. I casi più ricorrenti di mancato pagamento o riduzione del prelievo fiscale possono essere dovuti all’evasione e all’elusione fiscale:
  • evasione fiscale quando il cittadino si sottrae al prelievo tributario occultando in tutto o in parte materia imponibile. Si viola così una norma tributaria non tenendo in conto l’eventuale buona fede del contribuente.
  • elusione fiscale quando il contribuente tende ad evitare il pagamento del tributo, ricorrendo a sotterfugi o artifici che non hanno valida giustificazione economica, ma sono diretti ad aggirare obblighi e divieti previsti dalle leggi fiscali e ad ottenere una indebita riduzione del carico tributario.

Il Ravvedimento Operoso

Con il “ravvedimento operoso” (art 13 del D.Lgs n. 472/1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento operoso è l’istituto attraverso il quale il trasgressore del pagamento di un tributo può – pagando una sanzione minima – regolarizzare la propria posizione e rimediare alle inadempienze commesse. Tale spontaneo comportamento è premiato dal fisco con la riduzione della sanzione amministrative da applicare.

Le imposte dirette erariali

Le imposte dirette erariali sono l’IRPEF e l’IRES.

IRPEF

L’IRPEF è l’imposta sul reddito delle persone fisiche ed è disciplinata dal Testo Unico delle imposte sui redditi (d.p.r. 917/1986). È un’imposta erariale, diretta , personale e progressiva e la progressività è a scaglioni ciò significa che al crescere di determinate classi di reddito corrisponde una percentuale anch’essa cresciuta. Il presupposto dell’IRPEF è il possesso dei redditi in denaro o in natura da parte di una persona fisica.

Sono tenuti al pagamento d’imposta tutti i cittadini italiani per i redditi prodotti in Italia e all’estero e in quest’ultimo caso è previsto un credito d’imposta ai cittadini stranieri per i redditi prodotti in Italia. È dovuta da tutte le persone fisiche residenti in Italia per l’insieme dei redditi da loro prodotti e da quelle non residenti solo in riferimento ai redditi prodotti in Italia.


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Tipologie di reddito soggette a IRPEF

  1. Redditi fondiari: sono quelli relativi ai terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano e che devono essere iscritti nel catasto dei terreni e nel catasto edilizio urbano (reddito dominicale e reddito agrario).
  2. Redditi da lavoro dipendente: sono le retribuzioni percepite in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato e le pensioni.
  3. Redditi d’impresa: sono quelli derivanti dall’esercizio di imprese commerciali. Il criterio per la determinazione del reddito d’impresa è quello della “competenza economica” ossia si prendono in considerazione i ricavi di competenza dell’esercizio (indipendentemente dal loro incasso) e da questi si sottraggono i costi di competenza (indipendentemente dal loro pagamento effettivo).
  4. Redditi da lavoro autonomo: sono quelli derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni. Per la determinazione del reddito di lavoro autonomo si tiene conto del “principio di cassa” ossia si prendono in considerazione solo i ricavi realmente riscossi e da questi si sottraggono i costi realmente pagati.
  5. Redditi da capitale: sono i proventi derivanti da attività finanziarie (da dividendi, interessi sui mutui e titoli percepiti al di fuori dell’esercizio di attività imprenditoriali). Non vanno dichiarati gli interessi sui c/c postali e bancari e sui Titoli di Stato.
  6. Redditi diversi: vi rientrano tutti quei redditi che per mancanza di un qualunque requisito non possono essere classificati in nessuna delle precedenti categorie e sono comunque tassativamente indicati dalla legge (le plusvalenze da cessioni immobiliari o da cessioni di attività finanziaria, i redditi di immobili situati all’estero ed i proventi per le attività di lavoro autonomo occasionale). I redditi prodotti da mediatori professionali sono qualificabili come redditi d’impresa.

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Come si calcola l’IRPEF da pagare

Nella determinazione dell’IRPEF si tiene conto delle situazioni personali e familiari del contribuente attraverso la deducibilità o detraibilità di alcune spese e il riconoscimento di detrazioni d’imposta in rapporto ai familiari a carico e alla tipologia di redditi prodotti.

Calcolo dell’imposta dovuta:

  1. Determinare il reddito complessivo attraverso la somma dei vari redditi imponibili;
  2. sottrarre al reddito complessivo gli oneri deducibili – gli oneri deducibili sono quelle somme che si possono dedurre direttamente dal reddito complessivo lordo prima dell’applicazione dell’imposta come i contributi previdenziali e assistenziali – assegni periodici corrisposti al coniuge separato, erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose e la rendita per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Con questa sottrazione otteniamo il reddito imponibile;
  3. al reddito imponibile si applicano le aliquote progressive corrispondenti ai diversi scaglioni di reddito e il risultato che otteniamo rappresenta l’IRPEF o imposta lorda;
  4. dall’imposta lorda si sottraggono le detrazioni per carichi di famiglia, per tipologia di reddito posseduto, per oneri e spese fiscalmente rilevanti e i crediti d’imposta. Le detrazioni sono quelle somme riconosciute in detrazione direttamente sull’imposta lorda come le spese mediche, gli interessi sui mutui per l’acquisto prima casa, premi di assicurazioni sulla vita, interessi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, o per la sua costruzione, etc. Il credito d’imposta è una somma riconosciuta in detrazione direttamente sulla imposta lorda per redditi che normalmente hanno già subito una tassazione (redditi prodotti all’estero). È possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 19% degli oneri sostenuti per le provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale fino ad un massimo di 1.000,00 euro, requisito essenziale è che l’immobile sia stato effettivamente acquistato ed adibito ad abitazione principale.
  5. questa è l’imposta netta ma nel momento in cui si deve versare l’IRPEF, bisogna scomputare dall’imposta netta la ritenuta d’acconto subita dagli acconti versati, le eventuali imposte pagate all’estero e l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Fino a 15.000,00 euro

23%

23% del reddito

Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro

27%

3.450,00+27% sulla parte eccedente 15.000,00 euro

Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro

38%

6.960,00+38% sulla parte eccedente 28.000,00 euro

Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro

41%

17.220,00+41% sulla parte eccedente 55.000,00 euro

Oltre 75.000,00 euro

43%

25.420+43% sulla parte eccedente 75.000,00 euro

Modelli di dichiarazione

  1. Modello 730: attraverso il modello 730 è possibile dichiarare i redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitali, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, redditi diversi;
  2. Modello Unico Persone Fisiche: chi è in possesso di redditi d’impresa e redditi da lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA deve presentare il modello Unico delle Persone fisiche. Devono sempre utilizzare il Modello Unico i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (imprenditori ed esercenti arti e professioni).
  3. Modello F24: per il pagamento delle imposte tutti i contribuenti devono utilizzare il modello F24. I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati a effettuare i versamenti in via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o quelli di home banking delle banche e di Poste italiane.

“… Il versamento dell’imposta va effettuato l’anno successivo per i redditi prodotti nell’anno precedente”.


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L’IRES

L’IRES è imposta sul reddito delle società. È un’imposta diretta, proporzionale, personale, erariale e proporzionale che colpisce il reddito complessivo imponibile delle persone giuridiche cioè le società di capitali (S.P.AS.R.L.S.A.P.A ), le società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia. Inoltre sono soggetti al pagamento dell’IRES gli Enti pubblici e privati che non hanno natura commerciale (le associazioni con finalità culturali e sportive) e le società ed enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica non residenti in Italia.

Il reddito soggetto ad IRES è il reddito d’impresa e l’aliquota dell’IRES è attualmente del 27,50 % sul reddito imponibile. L’IRES si paga ogni anno sul reddito dell’anno precedente in due rate: il 40% in giugno ed il restante a novembre.

Le imposte indirette erariali

Sono imposte indirette erariali l’IVA, l’imposta di registro, l’imposta di bollo e l’imposta sulle successioni e donazioni.

L’IVA

L’IVA (imposta sul valore aggiunto). È un’imposta indiretta, generale sui consumi, erariale proporzionale e con aliquote differenti e riscossa frazionatamente da ciascun operatore commerciale o professionale. Si applica sulle cessioni dei beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di impresa o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Attraverso un sistema di detrazione a rivalsa, l’imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d’imposta (imprenditore, professionista) l’IVA resta neutrale. Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché l’operazione sia assoggettata ad IVA:

  1. presupposto oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
  2. presupposto soggettivo: le operazioni devono essere effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
  3. presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato.

Classificazione delle operazioni IVA:

  1. Sono considerate operazioni imponibili quelle che soddisfano tutte le condizioni per l’assoggettamento all’imposta.
  2. Sono considerate operazioni non imponibili, quelle che pur essendo soggette agli obblighi di fatturazione e registrazione mancano del requisito della territorialità e non si considerano perciò effettuate nello Stato ( le cessioni all’esportazione all’estero o comunque fuori dal territorio doganale). Queste operazioni devono rispettare gli altri obblighi formali di registrazione imposti dalla normativa IVA (si avrà l’IVA a credito che si potrà chiedere a rimborso o compensare).
  3. Le operazioni esenti sono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi non assoggettate al pagamento del tributo per ragioni di carattere economico e sociale (operazioni di crediti e di finanziamento, le assicurazioni, le prestazioni mediche). Per tali operazioni l’IVA sugli acquisti è indetraibile diventando un costo per l’imprenditore professionista.
  4. Le operazioni estranee al campo di applicazione dell’IVA, sono quelle operazioni che per specifiche previsioni normative o per mancanza di requisiti, non vengono assoggettate all’IVA . Sono tali le operazioni a cui non si applica l’imposta per varie ragioni che possiamo riassumere nella mancanza del requisito soggettivo ( vendita tra privati), o ancora la previsione di legge che esclude l’applicazione dell’imposta (la cessione di denaro o crediti in denaro o le cessioni di campioni gratuiti di modico valore), ed infine la mancanza del requisito territoriale (cioè le operazioni che riguardano beni situati all’estero o servizi effettuati da soggetti domiciliati all’estero).

Le aliquote IVA sono tre. Una ordinaria e due ridotte:

  1. Quella ordinaria è al 22% e si applica a tutte le operazioni per le quali la legge non dispone diversamente.
  2. La seconda è al 10% ed è una delle aliquote ridotte e si applica a vari beni e servizi di largo consumo (alberghi, bar, ristoranti, su determinati prodotti alimentari).
  3. La terza è sempre aliquota ridotta ed è al 4 % e si applica a determinati beni considerati di prima necessità come i beni alimentari (pane- pasta, alla stampa quotidiana e periodica, ai libri, ecc.).

Versamenti IVA

“… I versamenti dell’IVA si determinano detraendo dall’imposta a debito (sulle vendite) l’imposta a credito (sugli acquisti) possono essere effettuate mensilmente o trimestralmente”.

  1. Il versamento trimestrale è effettuato da tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio hanno realizzato ricavi non superiori a 400.000,00 euro per il settore dei servizi o a 700.000,00 euro per gli altri settori (l’IVA del 1° trimestre si versa il 16 maggio).
  2. Il versamento mensile è effettuato da tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio hanno realizzato ricavi superiori a 400.000,00 euro per il settore dei servizi o a 700.000,00 euro per gli altri settori (l’IVA si versa entro il giorno 16 di ogni mese).
  3. L’acconto annuale IVA va versato nel termine del 27 dicembre di ogni anno dai soggetti passivi IVA.
  4. La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 settembre di ogni anno nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione in via autonoma (società di capitali e gli enti soggetti ad IRES), oppure entro il 30 settembre nel caso il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nel modello Unico.

L’imposta di Registro

L’imposta di Registro è dovuta al momento della registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate, ed è un’imposta erariale, indiretta. Il presupposto dell’imposta è la richiesta della registrazione dell’atto o del negozio. L’imposta di Registro è un imposta che si applica a tutti quegli atti soggetti a registrazione, tale registrazione ha lo scopo di conferire agli atti il riconoscimento legale della loro esistenza e di assicurare a questi atti depositati la data certa di fronte ai terzi.

Alcuni atti che hanno l’obbligo della registrazione:

  1. atti soggetti a registrazione in termine fisso, sono quegli atti per i quali è obbligatorio presentare la richiesta entro i seguenti giorni dalla data più vecchia tra quella dell’atto e quella di inizio contratto: 30 giorni per le locazioni, 20 giorni per gli altri atti formati in Italia come i contratti di compravendita, 60 giorni per gli altri atti formati all’estero;
  2. atti soggetti a registrazione in caso d’uso, in questo caso la registrazione non è un obbligo ma un onere. Il “caso d’uso” si ha quando l’atto è depositato presso le cancellerie giudiziarie e viene applicata l’imposta nel momento in cui l’atto viene prelevato al fine di svolgere tramite esso un’attività amministrativa;
  3. atti non soggetti a registrazione, in questo caso la registrazione è volontaria ed è eseguita da chiunque vi abbia interesse per fornire certezza dell’esistenza dell’atto e della sua data.

“… L’aliquota può essere fissa o proporzionale (in percentuale con riferimento alla natura dell’atto) o predeterminata (in base alle caratteristiche del bene) solo per autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, etc.”


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Imposta Ipotecaria

L’imposta ipotecaria è un’imposta indiretta, proporzionale o fissa che si applica al momento delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione in pubblici registri immobiliari tenuti presso la Conservatoria dei registri Immobiliari.

Questa formalità deve essere eseguita da chi compie le seguenti operazioni:

  1. acquisto di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;
  2. per le successioni;
  3. per le donazioni;
  4. per le ipoteche.

“… Tali formalità consentono ad ogni interessato di poter conoscere le vicende relative ad ogni immobile e normalmente al pagamento provvede il notaio. Può essere applicata in misura percentuale del valore dell’atto da registrare o con un importo fisso.”

Imposta Catastale

L’imposta catastale si applica su ogni voltura catastale (il cambiamento del nome del proprietario di un immobile a seguito di compravendita). La voltura catastale ha la finalità di tener aggiornato il catasto, cioè l’inventario generale dei beni immobili e delle relative persone giuridiche o fisiche che ne sono titolari. Questa imposta si paga all’Ufficio del Catasto e normalmente al pagamento provvede il notaio e anche qui la somma da pagare varia a seconda che si compri da privato o da un’impresa.

L’imposta di bollo

L’imposta di bollo è applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti. È un’imposta erariale, indiretta e reale (marca da bollo da applicare ad una domanda, certificato di euro 16,00).

L’imposta sulle successioni e donazioni

L’imposta sulle successioni è un’imposta erariale, indiretta e reale ed è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi. Si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e ai trasferimenti di beni e diritti per donazione.

L’IRAP – Imposte Locali

L’imposta regionale sulle attività produttive è un’imposta a carattere regionale, reale, proporzionale, il cui gettito ha compensato la minor entità derivante dalla abolizione dei seguenti tributi: il contributo ICIAP (imposta comunale per l’esercizio di impresa arti e professioni ), la tassa annuale sulla partita IVA, la tassa sulla salute, l’ILOR, l’imposta patrimoniale sulle imprese, le tasse comunali di concessione governativa sul rinnovo delle licenze. Il presupposto di questa imposta è l’esercizio abituale di una attività diretta alla produzione e allo scambio di beni e alla produzione di servizi comprese le prestazioni professionali, potremo anche dire che chiunque apre una posizione IVA è tenuto al pagamento di tale tributo. La base imponibile è data dal valore della produzione netta che troviamo all’interno del Conto economico del bilancio di esercizio, alla quale apportare delle rettifiche in aumento o in diminuzione a seconda dei soggetti interessati all’imposta.

“… L’aliquota IRAP ordinaria nella Regione Lazio è del 4,82% sulla base imponibile. Le aliquote IRAP per regioni italiane con più alto deficit potranno essere maggiorate dello 0.15%. Esistono aliquote differenziate per agricoltori, banche e assicurazioni.”

IUC – Imposta Unica Comunale

La tassa sui rifiuti solidi urbani era dovuta al comune nel cui territorio si aveva la residenza o si esercitava l’attività d’impresa o professionale. La tariffa veniva adottata e decisa sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti, usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività. LA IUC (Imposta Unica Comunale) = Tari-Tasi-Imu.

La nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014 ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) e alla produzione di rifiuti (ex Tia e Tarsu e TARES): in primis battezzata TRISE, nel maxi-emendamento del Governo approvato in Senato ha assunto la denominazione di IUC (Imposta Unica Comunale). L’imposta è composta da più parti:

  • l’imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni),
  • la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti
  • TASI che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione..) con una quota anche a carico dei locatari.
  • La IUC è dunque una Service Tax composita, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.

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IMU – Imposta Municipale Unica

L’imposta municipale unica (IMU) è dovuta su tutti gli immobili, posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, ubicati in tutti i comuni del territorio nazionale inclusi quelli situati nelle regioni a statuto speciale. L’IMU sostituisce l’ICI (imposta comunale sugli immobili) applicata sino al 31 dicembre 2011, che non colpiva l’abitazione principale, che era destinata esclusivamente ai Comuni, prevedeva coefficienti di calcolo per il calcolo del valore catastale più bassi rispetto all’IMU.

“… La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile, determinato, per quelli iscritti in catasto – moltiplicando la rendita in vigore all’inizio dell’anno, rivalutata del 5%, per uno dei seguenti coefficienti:”

  • 160 per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 60 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5);
  • 55 per i fabbricati inseriti nella categoria catastale C1;

Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante al 1° gennaio 2012, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per i seguenti coefficienti:

  • 110 per i terreni detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola;
  • 130 in tutti gli altri casi.

Le aliquote dell’imposta sono:

  1. l’aliquota ordinaria dello 0,76% ma i comuni, con apposita delibera del Consiglio comunale, possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, così come possono ridurre fino allo 0,4% l’aliquota per gli immobili locati;
  2. l’aliquota che si applica per la casa di abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4% percentuale che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali.
  3. Per i fabbricati rurali l’aliquota è dello 0,4% se adibiti ad abitazione principale e dello 0,2% se strumentali, percentuale che i comuni possono ridurre fino allo 0,1%.

I possessori della casa di abitazione principale e delle relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) possono detrarre dall’imposta dovuta per questi immobili, fino a concorrenza dell’ammontare dovuto, l’importo di 200,00 euro, da rapportare al periodo dell’anno per il quale è stata destinata ad abitazione principale. Il pagamento dell’IMU avviene, come per la maggior parte dei tributi, con il modello F24.

COSAP

Il Cosap è il canone per l’occupazione dei suoli ed aree pubbliche è il canone per l’occupazione dei suoli. Fino al 31.12.1999 le occupazioni dei suoli, aree pubbliche demaniali e appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province erano soggetti al pagamento di una tassa la cosiddetta TOSAP da pagare all’Ente cui lo spazio o l’area apparteneva. A partire dal 1/1/2000 questa tassa è stata abolita e di conseguenza è stato concesso alle provincie e ai comuni di istituire un canone per l’occupazione dei suoli e aree pubbliche permanente o temporanea con la possibilità anche di poter aumentare questo canone di eventuali oneri accessori di manutenzione connessi all’occupazione stessa.

L’imposta sulla Pubblicità

L’imposta comunale sulla pubblicità è un tributo che colpisce principalmente tutti coloro che dispongono di un mezzo attraverso il quale vengono diffusi messaggi pubblicitari o, anche tutte le altre forme di pubblicità visiva come striscioni, cartelloni, manifesti e insegne. Il tributo è legato alla durata del messaggio pubblicitario, se è un audiovisivo o è legato alla grandezza e alla dimensione dei vari striscioni e cartelloni. I comuni possono, se vogliono, prevedere per questo tipo di imposta una maggiorazione anche fino al 150% per delle categorie come i cartelloni che sono dette speciali e a decorrere dai gennaio 2002 possono anche aumentare fino al 50% le tariffe già fissate in precedenza sempre con le superfici tassabili superiori ad un mq di grandezza. Non sono imponibili ai fini dell’imposta sulla pubblicità i messaggi pubblicitari se sono di dimensioni non superiori ai 300 centimetri quadrati.

Effetti legati al pagamento dei tributi

Quando si parla del carico fiscale totale e parziale a cui il cittadino è sottoposto si possono citare alcuni concetti fondamentali che di seguito vengono elencati:

  • Pressione tributaria: è il rapporto tra i tributi pagati dai cittadini ed il reddito nazionale;
  • Punto critico della pressione tributaria: è quella percentuale di carico fiscale oltre il quale si determinerebbero effetti negativi per la collettività;
  • Fiscal drag: fenomeno del drenaggio fiscale legato alla progressività delle imposte. Consiste nel maggior gettito tributario connesso con l’aumento dell’aliquota media del prelievo dovuto all’espansione del reddito imponibile. L’aumento del reddito medio di un lavoratore dipendente viene il più delle volte vanificato dall’applicazione della maggiore imposta che costui dovrà pagare per effetto della progressività del sistema tributario.

I tributi nel settore immobiliare

Gli immobili, siano esso terreni che fabbricati, sono soggetti ad imposte che colpiscono il loro reddito, il loro possesso in quanto beni patrimoniali e il loro trasferimento realizzato mediante atti tra vivi (donazione, compravendita) o attraverso atti mortis causa (successione testamentaria).

Per quanto riguarda il reddito prodotto dall’immobile, esso viene generalmente colpito da IRPEF per le persone fisiche e da IRES per le società di capitali. Il valore patrimoniale dell’immobile è soggetto all’IMU. Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l’imposta di registro (in alternativa l’IVA) e le imposte ipotecaria e catastale. Infine nei trasferimenti per donazione o successione sono dovute l’imposta di successione e donazione, che varia a seconda del rapporto di parentela o di coniugio tra il disponente e i beneficiari, e le imposte ipotecaria e catastale.

Le imposte applicate sull’acquisto di un immobile

Nel caso di trasferimento mediante compravendita si applicano, in via generale, l’IVA e/o l’imposta di registro (a seconda del venditore) e le imposte ipotecaria e catastale.

OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA

1° caso

Imposte dovute da un acquirente che acquista una PRIMA CASA (escluse le abitazioni accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9)

IVA | NO

IMPOSTA DI REGISTRO | 2%

IMPOSTA IPOTECARIA | 50,00 euro

IMPOSTA CATASTALE | 50,00 euro

2° caso

Imposte dovute da un acquirente che acquista un immobile NON PRIMA CASA e altri fabbricati compresi i fabbricati strumentali per natura, nonché per acquisti di terreni edificabili e terreni diversi da quelli agricoli

IVA | NO

IMPOSTA DI REGISTRO | 9%

IMPOSTA IPOTECARIA | 50,00 euro

IMPOSTA CATASTALE | 50,00 euro

Imposte dovute da un acquirente che acquista terreni agricoli senza benefici fiscali

IVA

NO

IMPOSTA DI REGISTRO

12%

IMPOSTA IPOTECARIA

50,00 euro

IMPOSTA CATASTALE

50,00 euro

“… Per gli atti soggetti all’imposta di registro al 2%, al 9% e al 12% l’imposta non può essere inferiore a €.1.000,00.”Per poter usufruire delle AGEVOLAZIONE PRIMA CASA l’acquirente deve dichiarare in atto:

  • Di avere la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, ovvero di voler stabilire la propria residenza in detto comune entro diciotto mesi dalla data dell’atto di acquisto, ovvero di svolgere la propria attività in detto Comune (le agevolazioni sono estese anche a cittadini italiani che risiedono all’estero che acquistano l’immobile come prima casa sul territorio italiano o di cittadini italiani che lavorano all’estero per immobili siti nel luogo ove ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipendono);
  • Di non essere titolare esclusivo (né in comunione con il proprio coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è ubicato l’immobile acquistato;
  • Di non essere titolare neppure per quote (e neppure in regime di comunione legale dei beni col proprio coniuge) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa.

“… Le agevolazioni prima casa si estendono alle pertinenze (anche se acquistate con atto separato) ma limitatamente ad una sola unità catastalmente classata come C/6 (autorimessa, posto auto) e ad una sola unità catastalmente classata come C/2 (cantina, deposito).”

OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA:

1° caso

Imposte dovute da un acquirente privato e/o soggetto IVA che acquista un fabbricato uso abitativo venduto da impresa costruttrice, entro 5 anni dalla fine dei lavori di costruzione.

IVA | 4%

IMPOSTA DI REGISTRO | 200,00 euro

IMPOSTA IPOTECARIA | 200,00 euro

IMPOSTA CATASTALE | 200,00 euro

2° caso

Imposte dovute da un acquirente privato che acquista un fabbricato uso abitativo venduto da impresa non costruttrice, entro 5 anni dalla fine dei lavori di costruzione.

IVA | NO

IMPOSTA DI REGISTRO | 9% o 2% se PRIMA CASA

IMPOSTA IPOTECARIA | 50,00 euro

IMPOSTA CATASTALE | 50,00 euro

3° caso

Imposte dovute da un acquirente soggetto IVA che acquista un fabbricato uso abitativo venduto da impresa non costruttrice, entro 5 anni dalla fine dei lavori di costruzione.

IVA | NO

IMPOSTA DI REGISTRO | 9%

IMPOSTA IPOTECARIA | 50,00 euro

IMPOSTA CATASTALE | 50,00 euro

Imposte dovute da un acquirente privato

IVA

NO

IMPOSTA DI REGISTRO

9% 0PPURE 2% se PRIMA CASA

IMPOSTA IPOTECARIA | 50,00 euro

IMPOSTA CATASTALE | 50,00 euro

Imposte dovute da acquirente soggetto IVA

IVA

NO

IMPOSTA DI REGISTRO

9%

IMPOSTA IPOTECARIA

50,00 euro

IMPOSTA CATASTALE

50,00 euro

Queste compravendite sono soggette ad opzioni IVA, in questo caso si effettua il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale 200,00 euro cadauna. La vendita di immobili da parte di un costruttore con la distinzione degli immobili prima o dopo 5 anni è disciplinato dal d.l. 223/2006-decreto Bersani. Su questi atti di compravendita il Decreto Legge n. 83/2012-decreto Sviluppo introduce una novità: il diritto del costruttore di poter optare, in ogni caso, per l’applicazione dell’IVA. Quindi indipendentemente dalla vendita effettuata prima o dopo 5 anni dalla fine dei lavori, si potrà applicare l’IVA. Questa novità permette al costruttore di poter nuovamente recuperare l’IVA sugli acquisti riferiti all’immobile venduto (che invece nel caso di operazione esente è indetraibile e dunque un costo invece che un credito).

Calcolo imposte: di registro, ipoteca e catastale

Le imposte (registro, ipotecaria e catastale) sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Per le vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze), effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato, a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.

L’occultamento, anche parziale, del corrispettivo o la dichiarazione nell’atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con l’applicazione delle imposte calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito (inoltre sarà dovuta una sanzione che va dal 50% al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già versata). Alle cessioni degli immobili ad uso diverso da quello abitativo (terreni, negozi, uffici, ecc.) non può essere applicata questa modalità di tassazione.

“… Il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale avviene tramite modello F23.”

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

  • 110 per la prima casa;
  • 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
  • 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
  • 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
  • 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Quando la vendita di un immobile è soggetta ad IVA, la base imponibile non è costituita dal valore catastale, ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti. È previsto un credito d’imposta per le persone che hanno ceduto l’abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell’imposta di registro e dell’IVA, ed entro un anno dalla vendita acquistano un’altra abitazione costituente prima casa. Il credito è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato.

Agevolazioni fiscali acquisto PRIMA CASA

Quando si acquista la prima casa si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute. È necessario però che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non di lusso e una volta accertato ciò i benefici spettano a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile – solo in presenza di determinate condizioni ossia:

  1. l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula o nel comune dove l’acquirente svolge la sua attività principale. Per i cittadini italiani residenti all’estero deve trattarsi di prima casa posseduta nel territorio italiano. Per il personale delle forze armate e delle forze di polizia non è richiesta la condizione di residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa;
  2. l’acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritto di proprietà usufrutto, uso e abitazione di altre case di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile da acquistare ;
  3. non bisogna essere titolari neppure per quota o in comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione o nuda proprietà su altre case di abitazione acquistate anche dal coniuge usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto prima casa.

“… Tali requisiti spettano anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altre persone incapaci o interdette o inabilitate.”

Le condizioni indicate nel primo e nel terzo punto precedenti e l’impegno a stabilire la residenza entro i 18 mesi da parte dell’acquirente che non risiede nel comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto e se per errore tale dichiarazione risultasse omessa è possibile rimediare anche con un atto integrativo.

Le agevolazioni sulla prima casa competono allo stesso modo per l’acquisto delle sue pertinenze anche se effettuato tale acquisto con atto separato ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali e cioè C2 (per cantina); C6 (garage e box auto); C7 (tettoia e posto auto). Le unità immobiliari classificate o classificabili in queste categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità della abitazione principale e di fatto devono essere destinate a servizio della casa di abitazione.

Quando si perdono le agevolazioni PRIMA CASA

L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:

  1. le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto sono false;
  2. non si trasferisce la residenza ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
  3. vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine dei 5 anni dalla data di acquisto a meno che entro un anno non riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e sempre nello stesso termine realizza su di esso un fabbricato da adibire ad abitazione principale. La decadenza della agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta versata e degli interessi, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 % dell’imposta stessa . L’ufficio competente delle Agenzie delle Entrate qualora entro 3 anni accerti l’assenza anche di una sola delle condizioni previste dalla legge emetterà avviso di liquidazione per recuperare le maggiori imposte dovute dal contribuente che ha indebitamente.

Plusvalenza

Dalla cessione di un immobile può derivare una plusvalenza, vale a dire una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso. Questo valore se deriva da una cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, o di terreni edificabili, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi “ e come tale assoggettato a tassazione ordinaria con le nomali aliquote IRPEF o, nel caso di cessione di terreni edificabili, a tassazione separata. Fanno eccezione a tale regola:

  1. gli immobili pervenuti per successione;
  2. quelli ricevuti in donazione, se con riferimento alla persona che ha donato ,sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;
  3. le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite a abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

“… Con legge finanziaria dal 2006 il venditore ha la facoltà di chiedere all’atto della cessione tramite il notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. L’aliquota d’imposta sostitutiva applicabile è del 20%. Il notaio stesso provvede ad applicare e a versare l’imposta sostitutiva, ricevendo dal venditore la somma relativa.”

Agevolazioni sulle ristrutturazioni del risparmio energetico

Spetta una detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con il decreto Sviluppo 2012 la detrazione è aumentata, in via sperimentale, al 50% ed il limite massimo delle spese ammesse al beneficio è passato da 48.000,00 euro a 96.000,00 euro. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Possono beneficiare della detrazione, sostenendo le spese relative agli interventi, i contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale l’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori.

Per usufruire della detrazione si deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Spetta una detrazione del 55% delle spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti (anche la sostituzione di scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore). Con il decreto Sviluppo 2012, la detrazione è aumentata al 65% anch’essa ripartita in dieci quote annuali di pari importo come la precedente.

L’imposta sostitutiva sui mutui

Il contratto di mutuo per l’acquisto di un’abitazione (come tutte le altre operazioni di finanziamento di durata superiore a 18 mesi), effettuato da banche o da altre società finanziarie, è assoggettato ad un particolare regime fiscale consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte che gravano sul finanziamento e sugli atti esso connessi. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio e lungo termine è pari allo 0,25% o al 2% dell’importo erogato, a seconda delle finalità per le quali sono erogati.

Nei confronti delle persone fisiche l’aliquota dell’imposta sostitutiva è dello 0,25% sull’importo del finanziamento erogato per finalità di acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile che possiede i requisiti per applicazione delle agevolazioni prima casa (si applica alle relative pertinenze).

Se, invece, il mutuo è finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile che non possiede i requisiti per applicazione delle agevolazioni prima casa (seconda casa) l’aliquota è del 2%. Inoltre gli interessi pagati sui mutui per l’abitazione sono oneri detraibili dall’IRPEF sino ad un massimo di 4.000,00 euro.


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