TITOLI DI CREDITO

Titoli di Credito

Ultimo aggiornamento 30 Maggio 2022 da VetrinaFacile.it & Redazione

Titolo di credito. Il titolo di credito è un «documento» o un «atto» contenente la promessa o l’ordine unilaterale di effettuare una data prestazione a favore di chi la presenterà al debitore. Il titolo di credito ha la caratteristica di rappresentare un «credito» e di ottenere con celerità il «trasferimento» dello stesso.

Trasferendo il documento si attribuisce ad altri il «diritto» che è in esso incorporato e la funzione di questo è quello di favorire la circolazione del «credito» rendendola più sicura e rapida sia nello spazio che nel tempo.

I titoli di credito possono essere distinti in:

  1. titoli di credito al portatore: non sono intestati a nessun soggetto e si trasferiscono mediante la semplice consegna del titolo e sono i libretti di risparmio al portatore, il denaro e l’assegno senza beneficiario,
  2. titoli all’ordine: si trasferiscono mediante consegna del titolo e girata e sono: assegno e cambiale,
  3. titoli nominativi: questi si trasferiscono mediante consegna del titolo, mediante girata in pieno e mediante annotazione sul registro dell’emittente (libro soci S.p.A., azioni nominative).

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Titolo di credito. Sono caratteri comuni ai titolo di credito:

  1. l’incorporazione: vuol dire che il diritto è incorporato nel documento per cui è sufficiente il possesso del titolo per provare l’esistenza del diritto in esso incorporato e per ottenere la prestazione in esso prevista.
  2. il diritto cartolare: è relativo a un diritto intrinsecamente legato a un documento e che non può essere fatto valere senza la presentazione del documento stesso. Consente i trasferire il titolo come un bene mobile.

La distinzione tra «titolarità del diritto incorporato» nel titolo e «semplice legittimazione» al suo esercizio, ha dunque un effetto semplificante: il «possessore» (secondo le forme prescritte per quel dato titolo) non deve mostrare che è anche l’effettivo «titolare del credito», e il debitore non deve indagare su questa circostanza, perché il possesso del titolo da parte di chi ne richiede il pagamento fa anche presumere la titolarità del credito.

Sotto il profilo teorico si può dire che la «titolarità del diritto incorporato nel titolo» discende dalla proprietà del supporto cartolare, mentre per la «legittimazione ad esercitarlo» è sufficiente il possesso (art. 1140 c.c.), ossia la disponibilità di fatto del documento, accompagnata dalle ulteriori forme richieste dalla legge per la circolazione di quel dato tipo di titolo.


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Titolo di credito. Proprietà del documento e titolarità del diritto

Normalmente i due piani «proprietà del documento» e «titolarità del diritto», «possesso» e «legittimazione ad esercitarlo», sono perfettamente sovrapposti.

Chi è legittimato di regola è anche titolare. L’utilità della distinzione emerge, però, quando a far valere il diritto sulla base del semplice possesso del titolo non è il proprietario del documento (ma ad es. il ladro o il ritrovatore in mala fede). In questi casi la legge, entro certi limiti, sacrifica la posizione del «titolare del diritto» per esigenze di semplicità e certezza nel trasferimento.

Chi non ha più il possesso materiale del titolo, e dunque ha perduto la legittimazione attiva, può in certi casi recuperarla attraverso un’apposita procedura giudiziaria (l’ammortamento: art. 2016 e 2027 c.c.) ma senza di essa non può mai pretendere la prestazione.

La legittimazione e perciò non solo sufficiente per esercitare il diritto incorporato nel titolo di credito (e, contestualmente, per liberare chi paga al possessore), ma anche necessaria. Non c’è infatti nessuna ipotesi in cui la nuda titolarità, non accompagnata dalla legittimazione, basti per esercitare il diritto cartolarizzato.

Titolo di credito. Letteralità e Autonomia

Se il debitore paga un titolo di credito a chi ne ha acquistato il possesso in modo illecito è liberato solo se, nel suo comportamento, non vi è dolo o colpa grave.

  1. letteralità: vuol dire che il documento e la portata della persona promessa sono quelli che risultano dal documento per cui il titolare non può protendere una prestazione diversa da quella risultante dal suo documento.
  2. autonomia: vuol dire che per facilitare la circolazione del titolo chi acquista per successivi trasferimenti il titolo, acquista a titolo originario un diritto proprio ed autonomo rispetto ai precedenti rapporti intercorsi tra gli altri titolari. La girata permette l’autonomia del diritto.

Titolo di credito. Esecutività e Astrattezza

Sono invece caratteri che troviamo solo nei titoli cambiari come assegno e cambiale: «esecutività» e «astrattezza».

  1. esecutività: consiste nella possibilità di effettuare un azione forzata nei confronti dei debitori senza dover ricorrere ad una preventiva azione di accertamento del diritto. Il portatore della cambiale può, senza bisogno di intentare un giudizio, ottenere una sentenza di condanna e agire esecutivamente contro il debitore per ottenere il pagamento.
  2. astrattezza: indica il fatto che nei titoli cambiari non vi è l’indicazione del motivo legato alla loro emissione ossia non è indicato il rapporto contrattuale che ha fatto nascere il titolo.

Titolo di credito. Eccezioni Reali 

Eccezioni reali: (il debitore può opporsi al possessore del titolo). Sono elencate in modo tassativo nell’art.1993 c.c. e sono caratterizzate dal fatto di essere opponibili a qualsiasi portatore del titolo di credito. Esse sono:

  1. Difetto di capacità: è esteso a tutte le ipotesi d’esclusione o limitazione della capacità legale, con riferimento all’obbligazione cartolare; questa non si riferisce ad incapacità naturale, poiché non conoscibile dai pubblici registri;
  2. Difetto di rappresentanza: (al momento dell’emissione). Si manifesta nell’agire in nome e per conto altrui (artt. 1392 ss. c.c.)
  3. Mancanza delle condizioni necessarie per esercizio dell’azione: sono tutte le ipotesi in cui la legge, o l’autonomia privata, condizionino, mediante apposita indicazione sul titolo, l’esercizio del diritto cartolare; (disponibilità del portatore alla contestuale restituzione del titolo).

Eccezioni Personali

Sono eccezioni opponibili solo ad un determinato portatore. Si ritiene che la categoria si suddivida in due sub categorie:

  1. Eccezioni fondate su un rapporto personale con il debitore: si ricollegano a tutti quei rapporti, intercorsi con un determinato portatore, idonei ad incidere negativamente sulla pretesa cartolare (dilazione del termine, compensazione ecc.).
    In genere tali eccezioni sono opponibili al portatore con il quale è intercorso il rapporto personale che ne costituisce il fondamento; esse si propagano al portatore successivo se questo ha agito intenzionalmente a danno del debitore al momento dell’acquisto del titolo.
    Ciò che è importante non è la semplice conoscenza dell’esistenza delle eccezioni, bensì il dolo, cioè la collusione con il portatore precedente.
  2. Eccezioni personali in senso stretto : sono legate al difetto di titolarità, il debitore rifiuta il pagamento, perché il possessore legittimo non ha la proprietà del titolo, e quindi non ha la titolarità del «credito»; ciò può dipendere dal possesso del titolo senza un contratto di rilascio o di trasmissione (in base ad un contratto nullo o annullato).

Nota: Il protesto

Il protesto è l’accertamento ufficiale del mancato pagamento di un titolo di credito. È un atto pubblico che viene redatto o da un ufficiale giudiziario o da un notaio nel quale si accerta in forma solenne, l’avvenuta presentazione della cambiale e il conseguente rifiuto di accettare di pagare. Il protesto non è necessario se la cambiale contiene la clausola “senza spese” o “senza protesto”.

I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono comunicare al Presidente della Camera di Commercio competente l’elenco dei protesti per mancato pagamento o per mancata accettazione di cambiali con gli eventuali motivi del rifiuto, affinché siano iscritti nell’apposito «registro informatico dei protestati», istituito presso ciascuna camera di commercio. La notizia del protesto è conservata nel Registro informatico fino alla sua cancellazione o per 5 anni dalla registrazione; al protesto segue il pignoramento sui beni del debitore.

Nota: l’ammortamento

Il titolo di credito si può smarrire, può essere rubato o essere distrutto e la legge per questo fa conseguire a colui che ha perduto il titolo un documento che lo sostituisce, ma la legge deve tenere anche conto che il titolo originario può continuare a circolare. Per far conciliare queste opposte esigenze, è stato predisposto un particolare procedimento detto «ammortamento» rivolto ad eliminare l’efficacia del titolo smarrito o rubato e a concedere al possessore un duplicato così che il pagamento sia ugualmente eseguito in suo favore.

L’ammortamento è però previsto per i soli titoli all’ordine e nominativi e non per i titoli al portatore; per i primi il legittimo possessore che li abbia perduti può denunciare questi fatti all’emittente del titolo fornendo la prova ed avrà diritto alla prestazione solo dopo che sia trascorso il termine di prescrizione di 10 anni; ma il titolo al portatore può continuare a circolare e questo può venire acquistato in modo legittimo da un possessore di buona fede.

La «procedura di ammortamento» inizia presentando domanda al Presidente del Tribunale del luogo in cui è pagabile l’assegno o la cambiale. Si accerta la verità dei fatti e si pronuncia con decreto l’ammortamento da pubblicarsi sulla G.U. (al quale si può fare opposizione) trascorsi 30 giorni diviene definitivo. Il titolo di credito perde così l’efficacia e chi ha ottenuto l’ammortamento può esigere il pagamento del titolo.

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