SOCIETÁ PER AZIONI

società per azioni

Ultimo aggiornamento 9 Aprile 2020 da VetrinaFacile.it & Redazione

Società per azioni (S.P.A.)

La società per azioni (S.p.A.) è la principale delle società di capitali e la sua caratteristica principale è data dal fatto che la partecipazione sociale è rappresentata da azioni e che ogni socio risponde limitatamente a quanto conferito, senza rischio di essere esposto con tutti i suoi beni, al pagamento dei debiti sociali. Gli utili sono divisi tra i soci in base alle azioni possedute. Essa deve essere costituita con atto pubblico a ministero di notaio. Con la riforma del 01.01.2004, le S.p.A. possono nascere anche con un socio unico con le condizioni di: specificare in ogni documento redatto il suo stato di socio unico e versare per intero il capitale sociale e non solo i 3/10. Se non rispetta tali condizioni il socio diviene automaticamente un socio a responsabilità illimitata.

Le caratteristiche principali di tale tipo di società possono essere rinvenute dalla limitazione della responsabilità in capo ai soci nel limite del capitale sociale sottoscritto essendo questo suddiviso in azioni. Le condizioni per la costituzione della S.p.a. sono:

  1. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto alla stipula dell’atto costitutivo (non può essere inferiore a € 50.000,00). Il capitale sociale deve essere ridotto se il valore del patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto a quello del capitale.
  2. Versamento dei 3/10 dei conferimenti in denaro presso una banca;
  3. Conferimenti sia in denaro che in natura (beni o crediti);
  4. Autorizzazioni governative ed esistenza delle condizioni richieste dalle leggi speciali in ordine alla costituzione, in funzione dell’oggetto;
  5. Iscrizione della società al registro delle imprese.

L’Atto Costitutivo deve contenere:

  1. Il cognome e il nome o la denominazione, la data ed il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede;
  2. La cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
  3. La denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; L’attività che costituisce l’oggetto sociale;
  4. L’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
  5. Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione circolazione;
  6. Il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
  7. Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
  8. I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
  9. Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
  10. Il numero dei componenti del collegio sindacale.

Modifiche all’Atto Costitutivo

Le modifiche dell’atto costitutivo si possono effettuare solo se deliberate dall’assemblea straordinaria a maggioranza qualificata. Le modifiche dell’atto costitutivo comportano modifiche strutturali alla vecchia società conservandone la soggettività giuridica. L’omologazione è un controllo di legittimità dell’atto costitutivo. Il notaio entro 20 gg. dalla stipula dell’atto costitutivo deve depositarlo presso il registro delle imprese ai fini dell’iscrizione (pubblicità costitutiva). La società acquista personalità giuridica con l’iscrizione nel R.d.I. Dopo l’iscrizione al registro delle imprese della società può intervenire una sentenza che dichiara la nullità dell’atto costitutivo per mancanza della forma-atto pubblico; per illeceità dell’oggetto sociale, tipo di attività economica esercitata, mancanza di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale, o l’oggetto sociale. La sentenza di nullità non pregiudica gli effetti degli atti compiuti dopo l’iscrizione al registro delle imprese. Questa sentenza che dichiara la nullità nomina anche i liquidatori. Se viene meno la pluralità dei soci, la S.p.a. può continuare ad esistere.

Società per Azioni | Organi della Società S.p.a.

  • Assemblea dei soci hanno diritto di intervento tutti i soci e speciale, nella quale intervengono solo i soci detentori di particolari tipologie di azioni in ordine ad argomenti afferenti le stesse. L’assemblea è convocata dall’amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell’avviso sono definite dalle leggi speciali.
  • Organo deliberativo interno della società nella quale si forma la volontà della società stessa, ed è un organo collegiale le cui deliberazioni sono prese a maggioranza e questa si calcola sul numero delle azioni che le persone presenti posseggono e quindi vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. I soci assenti e dissenzienti possono impugnare le delibere prese in loro assenza o col loro dissenso
  • Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. L’assemblea ordinaria di prima convocazione è valida se i soci presenti rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
  • Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il diritto di partecipazione all’Assemblea non è Patrimoniale

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione. Il diritto di partecipazione all’assemblea non è patrimoniale.

Società per Azioni | Delibere delle Assemblee

L’assemblea provvede in sede ordinaria che straordinaria, la prima deve essere convocata almeno una volta all’anno e delibera sull’approvazione del bilancio; sulla nomina degli amministratori e del collegio sindacale; su un’azione di responsabilità verso gli amministratori o i sindaci. La seconda delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo; su l’emissione delle obbligazioni; sulla nomina e poteri dei liquidatori; fusione della società; scioglimento anticipato. Le modifiche dell’atto costitutivo comportano modifiche strutturali alla vecchia società conservandone la soggettività giuridica. È ammessa la rappresentanza nell’esercizio del voto e la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole assemblee e la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non possono essere rappresentanti né gli amministratori né i sindaci. La delibera può essere impugnata per nullità per: mancata convocazione dell’assemblea; mancata redazione del verbale; oggetto deliberazione illecito; oggetto deliberazione impossibile. La delibera assembleare nulla non può essere sanata.

S.p.a. | Delibere impugnate senza limiti di tempo

Possono essere impugnate senza limiti di tempo le delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, mentre tutte le altre possono essere impugnate entro tre anni dall’iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.  L’impugnazione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, e la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Società per Azioni | Differenza tra Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L’assemblea ordinaria differisce da quella straordinaria per le materie oggetto di delibera. L’organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico) che ha il compito della gestione della società e la rappresentanza per gli atti compiuti in nome della stessa. Dell’organo amministrativo possono far parte anche persone esterne ossia non soci della società. L’amministratore non socio ha poteri e responsabilità pari all’amministratore socio. Può tuttavia accadere che il consiglio di amministrazione decida, se ciò è possibile per statuto o volontà dell’assemblea, di delegare le proprie attribuzioni a più amministratori insieme o ad alcuni o uno solo dei suoi membri, per gestire la società in maniera più agile abbiamo, quindi:

  1. Comitato esecutivo: quando l’amministrazione è delegata a più membri del consiglio:
  2. Amministratore e/o amministratori delegati: quando l’amministrazione è delegata a uno o più membri del consiglio.

Sembra che non vi siano differenze tra il comitato esecutivo e gli amministratori delegati, poiché si tratta pur sempre di più amministratori; in realtà il comitato esecutivo opera come organo collegiale, mentre gli amministratori delegati non operano come unico organo, ma sono singolarmente organi individuali di amministrazione.

Società per Azioni | Il Potere di Delega

Il potere di delega al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo o all’amministratore delegato non è senza limiti, perché la delega deve essere consentita dall’atto costitutivo o dall’assemblea, e il consiglio, una volta ricevuto il potere di delega, deve determinarne i suoi limiti.

Vi sono poi delle attribuzioni che non possono essere delegate, ricordiamo tra le altre, la redazione del bilancio, l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, la redazione del progetto di fusione e scissione della società. La delega non può essere troppo generica, perché il consiglio deve determinarne il contenuto, i limiti, e le eventuali modalità di esercizio. Può inoltre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé delle operazioni che rientravano nella delega. Inoltre il consiglio svolge anche un controllo successivo, perché sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, valuta l’adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile della società, esamina i piani finanziari, organizzativi e strategici eventualmente elaborati dagli organi delegati, e valuta anche sulla base delle relazioni ricevute da questi organi, il generale andamento della società.

Gli organi delegati hanno di regola il potere di curare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, e per la precisione, devono verificare che questo sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, riferendo poi sul generale andamento della gestione, sulle operazioni di maggior rilievo, e sull’evoluzione della gestione, anche in riferimento all’attività delle società controllate.


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Da ciò si capisce che di regola l’amministrazione è affidata agli organi delegati, nei confronti dei quali il consiglio di amministrazione svolge una sorta di controllo, reso possibile dal fatto che gli organi delegati devono informare il consiglio di amministrazione sull’andamento della società. Si può quindi concludere che gli organi delegati operano comunque sotto il controllo del consiglio di amministrazione, anche se ricade principalmente su di loro la responsabilità degli atti compiuti, così come dispone l’articolo 2392 comma 1. Il comitato esecutivo o gli amministratori delegati possono esercitare parte delle funzioni del consiglio di amministrazione.

Società per Azioni | Le Nomine

Di regola la nomina spetta all’assemblea ordinaria, ma al momento della costituzione della società gli amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. La nomina del consiglio di amministrazione di regola è riservata all’assemblea ordinaria dei soci ma all’atto della costituzione vengono nominati nell’atto costitutivo, durano circa tre anni e sono rieleggibili, tranne diversa disposizione statutaria; entro trenta giorni dalla nomina gli amministratori sono obbligati a chiederne l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Possono essere revocati in qualunque momento ma, tranne il caso di giusta causa, hanno diritto al risarcimento dei danni. Gli amministratori tra l’altro, hanno la gestione delle società, convocano l’assemblea, redigono il bilancio di esercizio da presentare all’assemblea per l’approvazione, provvedono a dare attuazione alle delibere dell’assemblea stessa, hanno l’onere della tenuta dei libri contabili e rappresentano la società all’esterno. In caso di inosservanza dei loro obblighi istituzionali, rispondono nei confronti dei soci e dei terzi sia civilmente che penalmente per i fatti dolosi che configurano reati.

Società per azioni | L’Organo di Controllo

L’organo di controllo (collegio sindacale) che esercita la funzione di controllo legale e contabile della società; può essere formato dai 3 ai 5 soci (o persone esterne). I sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni degli amministratori stessi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero esercitato con la dovuta diligenza. In caso di omissione da parte degli amministratori, l’assemblea degli azionisti può essere convocata dal collegio sindacale.

Società per azioni | Le Azioni

La partecipazione dei soci alla società è rappresentata dalle azioni sottoscritte. L’azione è una quota del capitale sociale. Ogni certificato azionario deve indicare la denominazione, la sede e la durata della società, la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione all’ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta ed il valore nominale dell’azione. Le azioni sono indivisibili e se più persone diventano comproprietarie di un pacchetto azionario (per successione o eredità) i diritti riguardanti le azioni devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Ogni titolo azionario conferisce al possessore una serie di diritti riconducibili alla possibilità di partecipare all’amministrazione della società (diritti amministrativi) e altri diritti a contenuto patrimoniale (diritti patrimoniali). I primi consistono nel diritto di intervenire alle assemblee, di partecipare con il proprio voto alla formazione della volontà sociale, di impugnare le delibere, di sollecitare il collegio sindacale a svolgere le proprie funzioni, di far accertare lo scioglimento della società e altri. I diritti patrimoniali, invece, si sostanziano nel diritto agli utili e al rimborso del capitale (in sede di scioglimento o di liquidazione della società). Il contenuto dei diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali può differire a seconda della particolare categoria di azioni possedute.


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Società per Azioni | Diritto di Opzione | Prelazione

Al socio spetta anche il diritto di opzione che consiste nella prelazione, concessa agli azionisti, di sottoscrivere nuove azioni in occasione delle operazioni di aumento del capitale sociale in modo tale da mantenere immutata la propria quota di partecipazione. Tale diritto può essere ceduto a terzi contro il pagamento del corrispettivo controvalore (determinato dalla domanda e dall’offerta che si forma nel mercato dei diritti di opzione).

Società per Azioni | Azioni ordinarie e diverse

Lo statuto può prevedere sia le emissioni di azioni ordinarie (nominative o al portatore) sia di azioni con diversi diritti e limitazioni rispetto alle prime. Le azioni nominative vengono emesse intestando il certificato azionario al nome del socio e registrando il nome sul libro soci. Vi sono le azioni privilegiate e di risparmio. Le azioni privilegiate conferiscono al loro titolare una preferenza nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società ma sono a voto limitato.

Le azioni di risparmio sono azioni al portatore e possono essere emesse solo da società quotate in borsa e si differenziano dall’azione ordinaria perché non danno al titolare nessun diritto di voto sia in assemblea ordinaria che straordinaria e si differenziano anche perché danno il diritto ad un dividendo maggiorato rispetto all’azionista ordinario. Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante una girata piena autenticata (firma di chi la possiede e di chi la consegna) apposta sul titolo. L’azione può circolare per molte mani attraverso successive girate senza bisogno di far annotare il trasferimento sul libro soci, se però un socio-acquirente vuole esercitare i diritti sociali (partecipare ad un’assemblea) deve chiedere l’annotazione del suo acquisto sul libro dei soci.


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Società per Azioni | Azioni di Godimento

Le azioni di godimento sono azioni che vengono assegnate ai soci ai quali sono state rimborsate le proprie azioni, ad esempio perché è stato ridotto il capitale sociale in quanto esuberante rispetto al conseguimento dell’oggetto della società. Ai soci, le cui azioni sono state rimborsate, possono essere assegnate delle azioni di godimento che attribuiscono al possessore il diritto a partecipare al riparto degli utili dopo che alle azioni ordinarie è stato assegnato un dividendo pari all’interesse legale.

In caso di scioglimento della società, danno diritto a partecipare al riparto del patrimonio, dopo che le altre azioni sono state integralmente rimborsate. Queste azioni, dunque, non rappresentano quote del capitale sociale dell’impresa e attribuiscono dei diritti ai loro possessori, sono dopo che sono stati soddisfatti quelli dei possessori delle altre categorie di azioni.

La circolazione dell’azione avviene prevalentemente in borsa per le azioni quotate. Una società può emettere nuove azioni solo quando le precedenti siano state interamente liberate (acquistate) e la nuova emissione deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria degli azionisti mediante un aumento del capitale sociale. Le azioni possono formare oggetto di pegno o di usufrutto e il diritto di voto spetta salvo accordi contrari al creditore pignoratizio o all’usufruttuario.

Società per Azioni | La Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un’autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 281 del 1985, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Obbligazioni nella Società per Azioni (S.p.a.)

Le obbligazioni. Le società per azioni (e le s.a.p.a.) se hanno bisogno di finanziamenti specie se si tratta di somme ingenti possono aumentare il capitale sociale emettendo nuove azioni oppure emettendo obbligazioni, ossia rivolgendosi al grande pubblico al fine di ottenere somme a mutuo rilasciando ai mutuanti titoli di credito che incorporano il diritto alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi. Ciascuno di questi titoli rappresenta una frazione della somma di cui la società ha bisogno. L’obbligazione a differenza dell’azione non attribuisce la qualità di socio ma soltanto quella di creditore della società che dà diritto all’interesse pattuito e al rimborso del valore alla scadenza. Le obbligazioni si chiamano anche quote di prestito. L’emissione è deliberata dagli amministratori se lo statuto non dispone diversamente. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. La società non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve in modo tale che quel rapporto non sia più rispettato.


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