QUANDO REGISTRARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Quando Registrare il Contratto di Locazione

Ultimo aggiornamento 14 Ottobre 2020 da VetrinaFacile.it & Redazione

Quando Registrare il Contratto d’Affitto

Il Contratto di locazione deve essere sempre registrato se si superano i 30 giorni di durata. Il Contratto di locazione va sempre registrato, qualunque sia l’importo, con la sola eccezione dei contratti di durata non superiore ai 30 giorni.

L’obbligo tributario è posto in via solidale in capo al proprietario o all’inquilino. L’adempimento può essere eseguito presso qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La scadenza di legge è 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o, se anteriore, dalla sua decorrenza. La registrazione può essere fatta anche in via telematica (obbligatoria se si possiedono più di 10 immobili e/o si è agenti immobiliari). 

Indice

L’imposta da Pagare sulla Registrazione dei Contratti di Locazione

Di norma l’imposta da pagare per la registrazione del contratto d’affitto è pari al 2% del canone annuo ed è quella relativa alla prima annualità e si versa contestualmente alla registrazione del contratto d’affitto, mentre le annualità successive, andranno pagate, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Per i contratti d’affitto a canone concordato, relative immobile che si trovano in un comune, ad elevata tensione abitativa, la base imponibile dell’imposta di registro è rappresentata dal 70% del canone di locazione annuo. A tal fine, è prevista l’indicazione di un apposito codice (L2).

È anche possibile pagare in un’unica soluzione, per l’intera durata del contratto, in questo caso si ha diritto a una detrazione pari alla metà del tasso d’interesse legale, moltiplicato per il numero delle annualità. In tale circostanze, se il contratto viene disdetto prima del tempo, spetta il rimborso dell’importo pagato per l’invalidità successivo a quello in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.

Quando si versa in unica soluzione, l’imposta non può essere inferiore a 67€.

Proroga e/o Cessione del Contratto di Locazione

In caso di proroga del contratto di locazione o di cessione dello stesso con corrispettivo, l’imposta di registro è pari rispettivamente al 2% del canone annuo del corrispettivo pattuito per la cessione.

Mentre per la risoluzione o la cessione senza corrispettivo, l’imposta dovuta è di 67€. Il termine per versare è di 30 giorni dall’evento, e nei 30 giorni deve essere presentata all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione, la relativa comunicazione, avvalendosi sempre del modello RLI. 

Omessa Comunicazione di Proroga del Contratto di Locazione

Si evidenzia che a partire dal 19/09/2017 il modello RLI è stato modificato per tener conto delle novità apportate dal d.l. 50/17. Evidenziato che, in caso di omessa comunicazione di proroga, qualora il contribuente abbia tenuto un comportamento concludente, l’opzione per la cedolare resta salva ed è dovuta la sanzione di 100€, ridotto a €50, se la comunicazione viene in ritardo non superiore a 30 giorni.

Il comportamento concludente è rappresentato dal regolare pagamento della cedolare e dell’avvenuta compilazione dello specifico riquadro della dichiarazione dei redditi. Va evidenziato che non è chiaro se ai fini della validità dell’opzione occorra anche la spedizione della raccomandata informativa l’inquilino.

Al riguardo, si ritiene più ragionevole pretendere unicamente che il contribuente “distratto” si sia comunque astenuto di fatto, dal richiedere qualsivoglia aggiornamento contrattuale. Con la recente risoluzione 115/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile avvalersi del ravvedimento anche con riferimento alla suddetta sanzione di 100€. 

Quali sono gli Accordi Successivi alla Registrazione del Contratto di Locazione

Se locatore e conduttore si accordano per ridurre il canone di locazione contrattualmente previsto, possono registrare la scrittura privata senza senza pagare imposte di registro e di bollo, come stabilito dall’articolo 19 comma 1 del D.l. 133/2014. L’adempimento non è obbligatorio, ma serve per rendere di fronte ai terzi la data della modifica contrattuale e soprattutto per opporre all’Agenzia delle Entrate la riduzione del corrispettivo da dichiarare sulle imposte sui redditi.  

Le sanzioni e il Ravvedimento Operoso

Il decreto legislativo 158/2015 che, a seguito dell’approvazione della legge 208/2015 (Stabilità 2016) è entrato in vigore il primo gennaio 2016, ha modificato anche le sanzioni in materia di imposta di registro. Le variazioni più significative riguarda il dimezzamento delle sanzioni in caso di registrazione tardiva, purché effettuata entro 30 giorni in caso di occultamento anche parziale del canone. 

In particolare, se viene occultato anche in parte il corrispettivo previsto dal contratto, la sanzione applicabile è oggi equiparabile a quella per l’omessa registrazione che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

Se inoltre la richiesta di registrazione è effettuata con un ritardo non superiore 30 giorni, in luogo della sanzione ordinaria dal 120% al 240%, si applica la sanzione ridotta da un minimo del 60% un massimo del 120%. In quest’ultima ipotesi, però, la norma prevede in ogni caso il pagamento di una sanzione minima di 200€. Il ravvedimento segue le regole generali previste nell’articolo 13, decreto legislativo 472/97, valevole anche per le imposte sui redditi.


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