
Ultimo aggiornamento 22 Aprile 2020 da VetrinaFacile.it & Redazione
Ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è l’insieme di regole generali di condotta, scritte e non scritte che regolamentano la convivenza sociale, vigenti nello Stato in un determinato periodo storico. Le norme non scritte fanno parte del diritto naturale come gli usi, le tradizioni e le consuetudini. Le norme scritte rientrano nel diritto positivo (costituzione, codice civile, leggi, etc.).
Il diritto positivo si distingue in:
- diritto oggettivo che racchiude tutte le norme di comportamento, azione e condotta a cui ogni singolo individuo che vive nella società deve attenersi;
- diritto soggettivo che è l’insieme di pretese, facoltà e poteri che ogni individuo ha per poter vedere riconosciuti e soddisfatti e tutelati i propri interessi.
Il diritto oggettivo si distingue in:
- diritto pubblico che è il complesso di norme che regolano i rapporti tra lo Stato ed i cittadini e lo Stato e gli enti pubblici (fanno parte del diritto pubblico: il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto penale, il diritto processuale, il diritto tributario, il diritto ecclesiastico);
- diritto privato che è l’insieme di norme che regolano i rapporti tra i cittadini.
Fanno parte del diritto privato:
- il diritto civile
- diritto del lavoro
- il diritto agrario
- diritto commerciale
- il diritto della navigazione
Il diritto soggettivo si distingue in:
diritti assoluti ossia quelli che possono essere fatti valere verso tutti (erga omnes);
diritti relativi (o di credito o di obbligazione) che possono essere rivendicati nei confronti di un soggetto definito o più soggetti determinati, i rapporti che ne derivano si dicono rapporti obbligatori o obbligazioni.
Il diritto soggettivo si estingue per prescrizione o decadenza, che sono strettamente connesse al decorrere di un termine.
- La prescrizione determina l’estinzione del diritto conseguente al mancato esercizio nel tempo previsto dalla legge (inerzia del titolare del diritto stesso che si protrae nel tempo). La prescrizione è inderogabile, nel senso che le parti non possono rinunciarvi a priori, né prolungare o abbreviare i termini previsti dalla legge. Inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Secondo il codice civile i diritti si estinguono per prescrizione nel termine ordinario di 10 anni, salvi i casi in cui la legge disponga diversamente. La prescrizione può essere prevista solo dalla legge e implica la perdita di un diritto acquisito;
- La decadenza è invece l’estinzione del diritto causata dalla mancata osservanza del termine prescritto dalla legge e si fonda sulla necessità che certi atti siano compiuti entro un termine perentorio. La decadenza può essere legale e convenzionale e impedisce l’acquisizione di un nuovo diritto.
I diritti assoluti si distinguono in:
- Diritti personali (il diritto alla vita, alla libertà di espressione, al nome, il diritto d’autore, ecc. e sono diritti assoluti, intrasmissibili e indisponibili);
- diritti reali che attribuiscono al titolare del diritto un potere immediato e diretto sulla cosa.
Questi ultimi a loro volta si distinguono in:
- Diritto di proprietà (potere diretto sulla cosa propria);
- Diritti reali di godimento (poteri diretti su cosa altrui come l’usufrutto);
- Diritti reali di garanzia (a garanzia di un credito come il pegno e l’ipoteca).
I caratteri dei diritti reali sono:
- Assolutezza in quanto si rivendicano nei confronti di tutti;
- Immediatezza perché il titolare ha un rapporto immediato con la cosa;
- Tipicità dei diritti stabiliti dalla legge e dalla patrimonialità, in quanto il contenuto è prevalentemente economico.
- Diritto di seguito o di sequela è il diritto di sottoporre il bene ad un’esecuzione forzata, anche se divenuto di proprietà di un terzo; particolarmente rilevante in materia di pegno ed ipoteca. Es: articoli 924 e 925 del codice civile italiano nel senso che il titolare può inseguire il bene anche se questo viene utilizzato da un possessore o da persona diversa dal proprietario.
Ordinamento giuridico | La norma giuridica
La norma giuridica è una regola di diritto, imposta dal legislatore alla totalità dei consociati, di osservare una determinata regola di condotta. I suoi caratteri essenziali sono:
- astrattezza, in quanto non prevede un caso concreto ma regolamenta una situazione tipo
- generalità, ossia è diretta a tutti i consociati
- obbligatorietà, perché la non osservanza della norma è sanzionabile
- novità, in quanto ogni norma regolamenta ha un comportamento che non era stato ancora regolato
La norma giuridica può essere:
- derogabile se è possibile modificarla
- inderogabile se non può subire deroghe
La struttura della norma è composta generalmente da due elementi:
- il precetto, ossia il comando rivolto alla totalità dei consociati e che contiene la regola comportamentale;
- la sanzione, che deriva dal mancato rispetto del precetto. La sanzione è la conseguenza giuridica negativa e tipica che scaturisce dalla violazione di un precetto da parte di un soggetto che va incontro ad una responsabilità.
La responsabilità può essere civile, penale e amministrativa:
- La sanzione civilederiva da un illecito civile (violazione di una norma di diritto civile, che tutela un interesse privato) e ha natura risarcitoria: fa cioè sì che il soggetto responsabile sia tenuto a reintegrare la sfera patrimoniale del soggetto danneggiato (risarcimento del danno).
- La sanzione penale deriva da un illecito penale (violazione di una norma di diritto penale) e ha natura afflittiva: consiste nella privazione o limitazione della libertà individuale e si parla, a tal proposito, di pena. Essa è inflitta da un’autorità pubblica, l’autorità giudiziaria.
- La sanzione amministrativa è la sanzione prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo. Le sanzioni amministrative sono in genere di tipo pecuniario (la multa e l’ammenda).
Differente dalla norma giuridica è la norma sociale che è una regola esplicita o implicita concernente la condotta dei membri di una società. La norma sociale è una norma morale ed è assoluta trovando nel suo contenuto la propria validità. Obbliga solamente il soggetto che, riconoscendone il valore decide di adeguarvisi, quindi non è coercitiva come la norma giuridica e non prevede una sanzione.
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Le fonti del Diritto
Le fonti del diritto sono gli atti giuridici che fanno nascere e creano la norma giuridica. L’espressione fonti del diritto fa riferimento a significati diversi:
- fonti di produzione
- fonti di cognizione
Le fonti di produzione sono gli atti e i fatti che producono norme giuridiche (leggi, regolamenti, ecc.), le fonti di cognizione sono tutti i documenti e le pubblicazioni ufficiali dalle quali si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo (Gazzetta Ufficiale…).
Le fonti del diritto sono:
- il Trattato della Comunità europea e i regolamenti comunitari
- la Costituzione e le leggi costituzionali
- le leggi ordinarie dello Stato
- i decreti legge
- i decreti legislativi
- regolamenti ministeriali e prefettizi sono atti formalmente amministrativi e aventi forza normativa, emanati rispettivamente dai ministri e dai prefetti
- le leggi regionali
- i regolamenti
- usi e consuetudini
La Costituzione
La costituzione contiene i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato ed i diritti e doveri dei cittadini.
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Le Leggi
Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento (Camera dei Deputati e Senato) e promulgate dal Presidente della Repubblica. Entrano in vigore decorsi 15 gg (quindici giorni) dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (c.d. vacatio legis) ma tale termine può essere modificato o addirittura eliminato. L’abrogazione di una legge consiste nella cessazione dell’efficacia della norma giuridica, nell’ordinamento italiano, l’art. 15 del c.c. individua tre tipi di abrogazione:
- espressa, quando la nuova legge indica espressamente le disposizioni e/o le norme che si intendono abrogare;
- tacita, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia;
- implicita, quando la nuova legge ridisciplina l’intera materia.
Una norma giuridica può essere abrogata anche mediante sentenza di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale. Infine, un altro fenomeno estintivo di una norma giuridica previsto dal nostro ordinamento giuridico è dato dal referendum abrogativo quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
I Decreti
I decreti sono atti emanati dall’autorità amministrativa o giudiziaria. Il decreto legge (d.l.), ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, viene emanato dal Governo in situazioni straordinarie di necessità ed urgenza e perde efficacia se non è convertito in legge dal Parlamento, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. Il decreto legislativo o decreto delegato (d.lgs.) ha forza di legge subito perché proviene da una legge delega del Parlamento al Governo nella quale sono indicate le direttive che il Governo deve adottare nel formulare il testo del decreto.
Il decreto ministeriale (d.m.) è un atto amministrativo, previsto dal nostro ordinamento giuridico, emesso da un Ministro nell’ambito delle sue funzioni e nei limiti della materia di competenza del suo dicastero. Non ha forza di legge e riveste carattere di fonte normativa secondaria se, sotto forma di regolamenti, sono finalizzati all’attuazione di una data norma di legge (c.d. regolamento di attuazione). Il decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) occorre per l’emanazione dei regolamenti governativi, degli atti di nomina degli alti funzionari e dirigenti dello Stato, degli altri atti indicati dalla legge (nomina dei giudici costituzionali…)
Leggi Regionali
Le leggi regionali emanate in ambito regionale limitano la loro operatività in alcuni settori (ordinamento amministrativo locale, urbanistica, turismo, etc.). Devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
I Regolamenti
I regolamenti sono un complesso di norme stabilite da organi dello Stato o da enti pubblici. Possono essere ministeriali, interministeriali o governativi.
Usi e Consuetudini
Gli usi e consuetudini si formano quando una generalità di consociati tiene un determinato comportamento e lo ripete nel tempo, in modo costante ed uniforme così da venire a formare una norma non giuridica, che acquista efficacia vincolante per i consociati entrando a far parte del diritto non scritto.
I soggetti di Diritto
Il soggetto di diritto vuol dire essere titolare di situazioni giuridiche, ossia avere diritti, poteri, obblighi. In diritto si distinguono le persone fisiche (persone) dalle persone giuridiche (organizzazioni collettive). Tutte le persone fisiche hanno la capacità giuridica cioè l’idoneità del soggetto di essere titolare di diritti e obblighi, questa si acquista al momento della nascita e si perde con la morte.
Sono capaci di succedere per legge e per testamento o di ricevere per donazione tutti coloro che sono nati o concepiti (nati 300 giorni dopo la morte della persona da cui si eredita o si riceve donazione) al tempo dell’apertura della successione o della donazione; i non concepiti sono capaci di succedere per testamento o di ricevere donazioni purché si verifichi l’evento della nascita e trattasi di persona vivente al tempo del testamento o donazione.
La capacità di Agire
La capacità della persona di compiere atti dispositivi dei propri diritti e di assumere obblighi, questi si acquistano con il raggiungimento della maggiore età (18 anni) e si perdono per:
- interdizione legale
- interdizione giudiziale (che determinano entrambe un’incapacità assoluta) e
- inabilitazione e di minore emancipato – si esercita in maniera ridotta – (che comportano un’incapacità relativa).
La capacità di agire consiste nell’attitudine a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici.
L’interdetto
L’interdetto è colui che avendo la maggiore età o essendo minore emancipato si trova in condizioni di grave e abituale infermità mentale o nell’incapacità di intendere e di volere tale da non poter provvedere ai propri interessi. In questo caso il giudice pronuncia sentenza di interdizione giudiziale e nomina un tutore che rappresenta l’interdetto nel compimento di atti giuridici.
L’interdetto giudiziale acquista la capacità di agire solo a seguito di riabilitazione. L’interdizione può avvenire anche a seguito di una condanna definitiva alla pena dell’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, in questo caso si parla di interdizione legale, il condannato acquista la capacità di agire solo a seguito di riabilitazione. L’interdetto giudiziale e legale non può compiere atti né di ordinaria né di straordinaria amministrazione ma può continuare l’esercizio di un’impresa commerciale tramite il suo rappresentante legale, con parere del giudice tutelare e con l’autorizzazione del tribunale.
L’inabilitato
L’inabilitato è il maggiore di età che si trova in uno stato di infermità mentale non grave o chi fa abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti esponendo sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici. La pronuncia dell’inabilitazione è data con sentenza dal tribunale che affida l’assistenza ad un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione in quanto l’inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Anche l’inabilitazione può essere revocata quando cessa la causa che vi ha dato luogo e determina la riabilitazione.
Il minore emancipato
Il minore emancipato è colui che al compimento del 16° sedicesimo anno di età è autorizzato a contrarre matrimonio. Egli può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e assistito da un curatore e autorizzato dal giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione.
L’incapacità naturale
L’incapacità naturale è l’incapacità transitoria di una persona maggiorenne e non interdetta di essere incapace momentaneamente di intendere e di volere. Gli atti compiuti in questo frangente sono annullabili.
L’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno è una figura istituita con legge n.6/2004 a tutela di chi pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi non necessita comunque di ricorrere all’interdizione o all’inabilitazione. L’amministratore di sostegno è un tutore della persona dichiarata non autonoma, come anziani e disabili, nominato con decreto dal giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio. L’amministratore di sostegno affianca persone disabili, anziani o malati.
Il domicilio, la residenza, l’abitazione principale
Il domicilio è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi (non esiste un registro pubblico del domicilio e quindi non va dichiarato all’ufficio anagrafico del comune di residenza). La residenza è il luogo in cui la persona dimora abitualmente. L’abitazione principale è quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; intendendosi per tale quella di residenza.
La dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta si fonda sulla mancanza di notizie del soggetto che è scomparso, ossia non è più comparso nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima residenza e non se ne hanno più notizie. Trascorsi 2 due anni dall’ultima notizia dello scomparso i presunti successori legittimi possono domandare al tribunale che sia dichiarata l’assenza ed ottenere l’immissione temporanea nel possesso dei beni dello scomparso.
Trascorsi 10 dieci anni dal giorno dalla scomparsa il tribunale dichiara la morte presunta dell’assente. Dalla sentenza, la morte presunta produce gli stessi effetti della morte accertata. Se il presunto morto ritorna gli effetti della dichiarazione cessano (ex nunc) da quel momento e costui ritorna in possesso dei beni nello stato in cui si trovano e pretende il prezzo di quelli alienati. Così il matrimonio contratto dal coniuge sarà reputato nullo.
L’oggetto del diritto
Secondo l’art 810 del c.c. “… sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”. I beni per avere rilevanza giuridica devono essere:
- utili, cioè idonei a soddisfare un bisogno ed arrecare utilità all’uomo
- accessibili, ossia suscettibili di appropriazione da parte dell’uomo con i normali mezzi a disposizione
- limitati, disponibili in natura in quantità limitata rispetto ai bisogni
I beni si distinguono in:
- i beni mobili, ossia tutto ciò che non è legato al terreno;
- beni immobili, tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo;
- i beni mobili registrati, beni per i quali la legge prevede l’iscrizione a ad appositi registri (le autovetture iscritte al P.R.A.);
- le universalità di beni mobili, beni appartenenti alla stessa specie e che hanno uno scopo comune (biblioteche);
- le pertinenze, beni posti al servizio di altri beni o ad ornamento di altro bene detto principale (la cantina).
I beni demaniali
Secondo l’art. 822 del c.c. appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Se appartengono alla Stato, fanno parte del demanio pubblico anche le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche.
Il demanio pubblico è, quindi, l’insieme dei beni elencati nella norma del codice civile destinati all’uso pubblico, cioè la collettività ne può godere i benefici direttamente (come nel caso delle spiagge o dei musei) o indirettamente (nel caso dei porti o degli aeroporti). Caratteristica fondamentale è la loro inalienabilità. Possono essere venduti solo in forza di una legge specifica. La natura demaniale non costituisce ostacolo giuridico alla costituzione in favore di privati (concessione) di diritti reali o personali di godimento tra privati che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo.
Gli altri beni di proprietà dello Stato e degli enti locali non rientranti nel demanio costituisce il patrimonio disponibile e indisponibile. Il patrimonio disponibile non è vincolato ed è soggetto alle norme del diritto privato, art.826 c.c. e seg.
Agenzia del Demanio
Ente di fondamentale importanza, per gli indirizzi strategici dello Stato nella dismissione degli immobili pubblici, è l´Agenzia del Demanio. Essa riconosce al patrimonio immobiliare pubblico la risorsa in grado di produrre valore. In tal senso le valorizzazioni rappresentano i processi attivati dall’Agenzia del Demanio al fine di creare o incrementare il valore economico e sociale di singoli beni o di sistemi di beni di proprietà dello Stato.
Il processo di valorizzazione si sviluppa a partire da specifici programmi di asset management, sulla base di idonee analisi di fattibilità tecnica, economico-finanziaria e procedurale finalizzate a definire lo scenario ottimale di rifunzionalizzazione dei beni, in coerenza con gli indirizzi di pianificazione, sviluppo e programmazione economica del territorio.
L’attuazione dei progetti di valorizzazione avviene in stretta cooperazione istituzionale con gli Enti territoriali e con gli altri Enti statali preposti alla tutela del patrimonio pubblico, attraverso il ricorso agli strumenti e ai procedimenti (programmi unitari di valorizzazione territoriale, concessioni di lunga durata, veicoli societari e finanziari) previsti dal D.L. n. 351/2001 convertito dalla L. n. 410/2001 così come modificati ed integrati dai più recenti interventi normativi (art. 33 e 33-bis del D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111/2011 art. 6 della L. n. 183/2011 art. 27 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011).
Le recenti novità normative hanno affidato, inoltre, all’Agenzia del Demanio un ruolo definito di promozione, coordinamento e supporto tecnico-specialistico nei processi di valorizzazione degli altri patrimoni immobiliari pubblici, a partire da quelli di proprietà degli Enti territoriali, anche rivenienti dal cosiddetto “federalismo demaniale” di cui al D.Lgs. n. 85/2010.
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Quest’articolo rappresenta una piccola parte delle materie oggetto di studio alla preparazione agli esami di idoneità per Agenti Affari in Mediazione.
Di seguito vi giriamo tutti i questionari da noi già sostenuti alla Camera di Commercio di Roma per diventare Agenti Affari in Mediazione con le relative risposte corrette.