
Ultimo aggiornamento 15 Settembre 2022 da VetrinaFacile.it & Redazione
Società
La società è una forma di esercizio collettivo dell’impresa e dunque un’organizzazione di persone e beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo mediante l’esercizio in comune di una attività economica. Alla base di tale organizzazione vi è il contratto di società che l’art. 2247 c.c. definisce come il contratto con cui “… due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Il contratto di società si inquadra nell’ambito dei contratti plurilaterali (caratterizzati dal fatto di essere stipulati da due o più parti) anche se esistono delle eccezioni per le S.R.L. o S.P.A. a socio unico, consensuali (che si perfezionano, cioè, in virtù del semplice consenso) e con comunione di scopo (le cui prestazioni, cioè, sono dirette al conseguimento di uno scopo comune).
Per quanto riguarda le società lo scopo sociale si può definire anche come lo scopo-fine del contratto di società. L’art. 2247 del codice civile enuncia solo uno dei possibili scopi-fine del contratto di società, ovvero lo scopo di lucro – destinare ai soci i proventi dell’attività economica esercitata (scopo di divisione degli utili). Lo scopo di lucro soggettivo è quello tipico della società che si propone. Esistono tuttavia altri possibili scopi del contratto di società. Lo scopo mutualistico (presente nelle cooperative e nelle mutue assicuratrici) non è espressamente definito dalla normativa civile, ma solo da quella fiscale. Il Legislatore fiscale stabilisce che per mutualità deve intendersi la capacità di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, ottenendo quindi un vantaggio economico diretto (risparmio di spesa per beni e servizi o maggiore remunerazione del proprio lavoro).
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Elementi essenziali per il contratto di società
L’art. 2247 indica gli Elementi essenziali del contratto di società:
- I conferimenti;
- L’esercizio in comune di un’attività economica (elemento organizzativo);
- La divisione degli utili.
La società, come organizzazione di persone e beni per uno scopo produttivo, non può esistere senza la costituzione di un fondo sociale (capitale sociale); pertanto con la stipulazione del contratto di società, ogni contraente si obbliga a contribuire alla formazione di esso mediante prestazione di beni o servizi. I conferimenti sono i contributi dei soci alla formazione dei mezzi necessari per l’attuazione dello scopo sociale, aventi la funzione di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Il Capitale Sociale
Il capitale sociale è dato dall’insieme dei conferimenti che i soci hanno effettuato o che si sono impegnati ad effettuare. All’inizio della vita della società sarà uguale al patrimonio sociale; con il passare del tempo, però, tali valori non saranno più gli stessi perché il patrimonio sociale varierà secondo l’andamento della società, mentre il capitale sociale verrà indicato sempre nella misura originaria. Nelle società il capitale sociale è un importante punto di riferimento per soci e creditori. Si parla, in proposito, di capitale sociale nominale per indicare tale valore; se i soci si sono impegnati a versare i conferimenti si parla di capitale sottoscritto; se invece hanno effettuato i conferimenti si parla di capitale versato.
Il Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società, il patrimonio netto è quindi la differenza positiva tra attività e passività e costituisce la garanzia per l’adempimento delle loro obbligazioni ex art. 2740 c.c. garanzia che a volte può essere esclusiva, come per la S.P.A. e a volte principale, come per la S.N.C. Il capitale sociale e il patrimonio sociale sono entità giuridiche ben distinte. Non è necessario che il conferimento sia immediatamente eseguito contestualmente alla stipulazione della società; è invece sufficiente che i soci assumano semplicemente l’obbligo di eseguire un determinato apporto, con il contestuale sorgere di un diritto di credito in favore della società.
Il valore del capitale sociale non deve essere mantenuto solo all’inizio della vita della società, ma anche successivamente; se quindi il patrimonio (netto) scende al di sotto del capitale sociale non solo non vi sarà distribuzione di utili, ma i soci saranno obbligati a aumentare il patrimonio sociale sino a renderlo equivalente al capitale sociale. Quanto all’oggetto del conferimento, l’art.2247 si riferisce, in particolare, a beni (mobili e/o immobili, materiali o immateriali, somme di denaro) e servizi. La dottrina, tuttavia, precisa in modo pressoché univoco che oggetto di conferimento può considerarsi ogni entità suscettibile di valutazione economica che sia idonea a favorire il conseguimento dell’oggetto sociale (sono così ritenuti ammissibili il conferimento di un’azienda, della propria opera, di un credito).
La figura del socio d’opera può aversi solo nelle società di persone. Il socio può conferire in società anche beni immateriali. Secondo requisito essenziale della società è dato dall’esercizio in comune di un’attività economica, che fa di essa un’organizzazione dinamica.
Per attività economica si intende attività produttiva di una nuova ricchezza; è individuata nell’oggetto sociale che deve essere indicato nell’atto costitutivo ed è modificabile durante la vita della società. L’oggetto sociale è il tipo di attività economica esercitata dalla società. L’attività economica esercitata può essere di varia natura, tuttavia deve avere contenuto patrimoniale e deve essere svolta secondo i criteri di economicità e di profitto. L’attività economica deve essere esercitata in comune: tale comunanza si rivela nel momento deliberativo, spettando ai soci il potere di determinare l’attività sociale, e nel momento esecutivo, poiché l’atto sociale riguarda tutti i soci, riversando su di essi i suoi risultati, sia positivi che negativi.
Terzo e ultimo requisito essenziale della società è rappresentato dalla produzione e dalla divisione degli utili: scopo dell’attività sociale deve essere, infatti, quello di realizzare un guadagno a vantaggio dei soci. La partecipazione agli utili (e alle perdite) da parte dei soci non deve necessariamente essere in uguale misura, né proporzionale al conferimento eseguito e può essere variamente disciplinata, salvo in ogni caso il rispetto del divieto del patto leonino di cui all’art. 2265, con tale patto si esclude uno o più socio dal conferimento dei beni o servizi e da ogni partecipazione agli utili e alle perdite di uno o più soci, il patto quindi è nullo se inserito.
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Tipi di Società
Seguendo le indicazioni della dottrina e del legislatore, le società possono essere classificate sulla base di diversi criteri distintivi. In relazione alla natura dell’attività esercitata, si distingue tra società commerciali aventi ad oggetto, appunto, l’esercizio di un’attività commerciale secondo la definizione di cui all’art. 2195, e società non commerciali. Secondo lo scopo istituzionale perseguito, si distingue tra società lucrative, caratterizzate dal perseguimento di un fine di lucro e dalla successiva devoluzione dello stesso ai soci, e società mutualistiche (società cooperative), dirette ad offrire ai soci un diverso vantaggio patrimoniale, consistente nella prestazione di beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose. In base alla struttura organizzativa si distingue tra società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata): nelle prime assumono maggiore rilevanza l’aspetto personale e quello contrattuale; nelle seconde invece rilevano l’elemento patrimoniale e quello organizzativo.
Le società di persone e le società di capitali si differenziano anche sul piano dei rischi economici che in esse assumono i soci e che costituiscono la conseguenza del riconoscimento solo in capo alle seconde della personalità giuridica. Tale riconoscimento attribuisce alla società la veste di autonomo soggetto di diritto, distinto dalle persone dei singoli soci, dotato di un proprio patrimonio con cui far fronte alle obbligazioni. Al riconoscimento della personalità giuridica consegue, pertanto, la “autonomia patrimoniale perfetta”, che si sostanzia in una reciproca insensibilità: del patrimonio sociale, rispetto alle vicende dei soci, e dei patrimoni di questi di fronte alle richieste dei creditori sociali.
C’è una netta distinzione tra il patrimonio della società e quello dei soci; tale distinzione comporta che, gli eventuali creditori, possano solo “aggredire” il patrimonio societario: se nel patrimonio della società non ci sono beni sufficienti per soddisfare il credito, i creditori non possono rivalersi sul patrimonio dei singoli soci. La “denominazione sociale” è lo strumento di identificazione delle società di capitali, costituita dal nome della società e dall’indicazione del rapporto sociale (S.p.a., S.r.l.). Nelle società di persone invece, prive della personalità giuridica, si realizza una forma di “autonomia patrimoniale imperfetta”, che implica la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali e la possibilità che i debiti personali di ciascuno dei soci siano soddisfatti anche con la rispettiva quota di partecipazione alla società. Il patrimonio societario è sempre distinto da quello personale dei soci, ma, i creditori se non vengono soddisfatti con il patrimonio della società possono rivalersi su quello personale dei soci.
Al regime di autonomia patrimoniale imperfetta, cui consegue un maggior rischio in capo ai soci, corrisponde un più rilevante coinvolgimento dei soci stessi nella fase gestionale, comportando, un rapporto più diretto tra i singoli soci e la società specie nei momenti decisionali. La “ragione sociale” è lo strumento di individuazione delle società di persone sta nell’assenza, per queste ultime, del metodo assembleare. Nelle società di persone le decisioni dei soci possono essere prese anche informalmente attraverso consultazioni individuali senza che sia necessario seguire procedimenti di tipo collegiale o assembleare, anche lo statuto potrebbe prevederli per alcune decisioni. Inoltre se nelle società di persone commerciali si verifica una perdita di capitale sociale non si possono distribuire utili sino a quando il capitale non è stato ricostituito o ridotto in misura corrispondente. Il contratto costitutivo della società di persone può essere modificato solo all’unanimità dei soci a meno che non sia stabilito diversamente sul contratto sociale.
Le persone Giuridiche
L’ordinamento giuridico definisce persone giuridiche le organizzazioni di persone, per distinguerli dalle persone fisiche. Le persone giuridiche, come le persone fisiche, costituiscono, quindi, un centro autonomo di imputazione di interessi, ossia di rapporti giuridici, che il diritto fa corrispondere, anziché ad ogni singolo uomo, ad un’organizzazione collettiva di persone. La persona giuridica ha una propria capacità giuridica, anche se limitata (in quanto per manifestare la propria volontà deve servirsi di persone fisiche, ossia di organi sociali dotati di potere di rappresentanza legale), che le consente di essere titolare di propri diritti e doveri o di assumere in proprio determinati obblighi. La persona giuridica è considerata tale quando è costituita anche da un’attribuzione formale, ossia il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico.
L’ordinamento giuridico riconosce ad alcune organizzazioni personalità giuridica, ossia autonomia patrimoniale perfetta: tale attribuzione li fa considerare persone giuridiche in senso stretto, dotate oltre che di una titolarità di diritti e doveri anche della capacità di compiere atti di disposizione dei propri diritti e di assumere precisi obblighi nei confronti dei terzi, rispondendone direttamente e autonomamente rispetto alle persone fisiche che le rappresentano o le compongono. Il codice civile disciplina due tipi di enti dotati di riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico: le associazioni e le fondazioni (art. 14 e ss.) e le società di capitali. Elemento caratterizzante della persona giuridica è, pertanto, l’autonomia patrimoniale perfetta, che consiste nella netta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello degli associati, degli amministratori, o di qualsiasi altro soggetto ricollegabile all’ente (che abbia agito in nome e per conto dell’ente). Le associazioni e le fondazioni riconosciute acquistano di diritto personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture (pubblicità costitutiva). Le società di capitali acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio.
L’ordinamento giuridico riconosce ad alcune organizzazioni collettive (enti non riconosciuti o di fatto) soltanto soggettività giuridica, ossia considera tali enti soggetti di diritto, formalmente distinti dalle persone dei soci, in quanto centri autonomi di imputazioni di situazioni giuridiche che, pur essendo soggetti di diritto, distinti dalle persone dei singoli soci, non hanno autonomia patrimoniale perfetta incorrendo in una responsabilità patrimoniale illimitata (art. 2740 c.c.). Persone giuridiche sono altresì le cooperative che se caratterizzate da uno scopo mutualistico prevalente rientrano tra gli enti che non perseguono scopo di lucro, mentre se caratterizzate da scopo mutualistico non prevalente vanno compresi fra gli enti lucrativi.
Le Associazioni
Le associazioni sono stabili organizzazioni collettive, senza finalità di lucro, mediante le quali vengono perseguiti scopi comuni di natura sociale. Sono associazioni le formazioni sociali che perseguono scopi di carattere culturale, filantropico, assistenziale, sportivo, ecc. Ci sono anche le associazioni non riconosciute e i comitati che sono associazioni di fatto (i sindacati e i partiti politici sono esempi di associazioni non riconosciute). Nelle associazioni ricorrono i seguenti elementi costitutivi: una pluralità di persone e lo scopo comune. Esse possono operare, indifferentemente, come persone giuridiche sia come associazioni non riconosciute (associazioni di fatto), che si costituiscono in base al principio della libertà di associazione sancito dall’articolo 18 della Costituzione. Le associazioni di fatto sono ammesse ma non hanno personalità giuridica. Va inoltre detto che l’associato non è mai personalmente responsabile, sia che si faccia parte di un’associazione riconosciuta che non riconosciuta, mentre diversamente accade per gli amministratori. Le associazioni si costituiscono per atto pubblico (atto costitutivo e statuto).
Le Fondazioni
Le fondazioni sono stabili organizzazioni collettive, senza scopo di lucro, predisposte per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità. Gli scopi collettivi sono varia natura, assistenziale, culturale o scientifica. Diversamente dalle associazioni l’ordinamento non ammette fondazioni non riconosciute quali autonomi centri di imputazione e di situazioni giuridiche. Le fondazioni si costituiscono per atto pubblico, sia per testamento. Gli elementi costitutivi sono il patrimonio e lo scopo di natura ideale o morale.
I Comitati
I comitati sono gruppi di persone che si propongono di raccogliere fondi per recare soccorso in caso di pubbliche calamità, oppure di fare beneficenza, organizzare esposizioni, mostre, ecc. Il comitato si può costituire senza particolari formalità, anche verbalmente.
Società di Persone
Secondo l’articolo 2284 c.c. alla morte di un socio di una società di persone commerciali gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che non preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi. Quindi non è possibile trasmettere mortis causa la partecipazione del socio a responsabilità illimitata. In una società commerciale di persone la morte di un socio non produce l’effetto del subentro automatico degli eredi. Se nelle società di persone si verifica una perdita di capitale sociale non si possono distribuire utili fin quando il capitale non è stato ricostituito o ridotto in misura corrispondente. Lo scioglimento anticipato è deliberato dall’assemblea straordinaria.
Società Semplici
È la forma societaria di base ma non può svolgere attività commerciale, tipicamente impiegata per attività agricole, attività professionali in forma associata (Avvocati) e per attività di gestione di patrimoni immobiliari. L’amministrazione della società può essere di tipo congiuntivo o disgiuntivo:
- nel primo caso le operazioni sociali possono compiersi solo col consenso della totalità dei soci amministratori, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, gli amministratori possono compiere, singolarmente, solo gli atti urgenti al fine di evitare un danno alla società;
- nel secondo caso l’amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta, sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, da calcolarsi sulla base degli utili attribuiti ai singoli soci.
Se nulla è scritto nell’atto costitutivo l’amministrazione si intende sempre disgiunta. I rapporti tra i soci sono regolati dal contratto sociale per il quale non è richiesta la forma scritta. La costituzione della società resta, infatti, improntata sulla massima semplicità sia formale che sostanziale. Il contratto può essere concluso anche verbalmente; non è infatti necessaria una scrittura privata ma generalmente viene comunque redatta. L’unico caso in cui è obbligatoria è quando nella società vengono inseriti dei beni immobili.
Contratto Sociale
Il contratto sociale può essere modificato solo con deliberazione a consenso unanime dei soci. La rappresentanza della società deve essere conferita ad uno dei soci. Stipulato il contratto sociale sui soci grava l’obbligo di eseguire i conferimenti. Ogni socio è obbligato ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale e, qualora non definito, a conferire quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. In una società semplice ogni socio ha il diritto di percepire periodicamente una parte degli utili prodotti dall’esercizio dell’attività imprenditoriale, proporzionale al conferimento eseguito; ma allo stesso tempo devono partecipare alle perdite derivanti dalla gestione sociale.
La responsabilità dei soci verso i terzi ed i creditori sociali è solidale, sussidiaria e illimitata. Il creditore particolare del socio, che non sia stato pagato, può chiedere la liquidazione della quota del socio se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare il credito. I soci per non subire l’azione esecutiva dei creditori sociali debbono opporsi con il “beneficio di escussione” e debbono indicare i beni sociali sui quali si possono soddisfare i creditori sociali. La società semplice si scioglie:
- Per il decorso del termine;
- Per il conseguimento dell’oggetto sociale e per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
- Quando viene a mancare la pluralità dei soci se non è ricostituita entro sei mesi;
- Per volontà di tutti i soci;
- Per le altre cause previste nel contratto sociale.
Lo scioglimento anticipato viene deliberato dall’assemblea straordinaria. Il verificarsi di una causa di scioglimento apre la fase di liquidazione della società. I liquidatori sono nominati con il consenso di tutti i soci se nulla è previsto dal contratto sociale. Inoltre devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. Infine i liquidatori non possono ripartire tra i soci i beni sociali sino a che non siano stati pagati i creditori della società o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli. Se i fondi risultano non sufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere le somme necessarie, nei limiti delle rispettive responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite.
S.N.C. Società in nome collettivo
La società in nome collettivo rappresenta il tipo generico di società commerciale ed è la forma più diffusa di società di persone. Può svolgere sia attività commerciale che non commerciale. Deve essere costituita con una scrittura privata autenticata o con atto pubblico dal notaio, ed è soggetta a quella particolare forma di pubblicità legale che è l’iscrizione nel Registro delle imprese con efficacia dichiarativa. La mancata registrazione determina lo stato di irregolarità della società stessa per cui i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme sulla società semplice, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci e la possibilità per la società di essere sottoposta al fallimento. Nell’atto costitutivo deve essere contenuto:
- generalità di ogni socio,
- ragione sociale,
- i dati relativi ai soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società,
- la sede della società e le eventuali sedi secondarie,
- l’oggetto sociale,
- conferimenti di ciascun socio col valore ad essi attribuito,
- il modo di valutazione,
- le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera,
- norme secondo le quali gli utili debbano essere ripartiti;
- la quota di ciascun socio agli utili ed alle perdite,
- durata della società.
Il contratto sociale può essere modificato all’unanimità dei soci, se non è stabilito diversamente. Presenta, come le altre società di persone, un’autonomia patrimoniale imperfetta; pertanto i soci che hanno agito in nome o per conto della società hanno responsabilità illimitata (i soci rispondono con l’intero patrimonio sociale e personale) e solidale (ogni socio risponde interamente di ogni eventuale debito della società con la possibilità di rivalersi sugli altri soci-diritto di rivalsa). Il patto di limitazione della responsabilità dei soci è inefficace nei confronti di terzi. I creditori sociali non possono pretendere, anche se la società è in liquidazione, il pagamento dei propri crediti dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (responsabilità sussidiaria). Quindi i soci possono invocare il beneficio di escussione del patrimonio sociale, nel momento in cui i creditori pretendono il pagamento dei loro crediti. Il creditore del singolo socio non può chiedere la liquidazione della sua quota sociale finché dura la società, salvo in caso di proroga della durata della società da parte dei soci. La partecipazione del socio è rappresentata da una quota attribuita in maniera proporzionale alla parte di capitale da ciascun socio sottoscritta. Il capitale sociale infatti, si forma mediante conferimento di denaro o in natura (crediti o beni) che ciascun socio, all’atto della costituzione, versa nella società; il legislatore prevede, inoltre, che il partecipante possa partecipare in società prestando la propria attività lavorativi (c.d. socio d’opera).
Divieto di non concorrenza
L’art. 2301 c.c. (divieto di non concorrenza) sancisce il divieto espresso per i singoli soci di esercitare, senza il consenso degli altri soci, per conto proprio o altrui, una attività concorrente con quella della società. La proibizione è estesa alla partecipazione, in qualità di socio illimitatamente responsabile ma può essere derogato da accordo espresso tra i soci. La riduzione del capitale sociale in caso di perdita è facoltativo. Ma non si possono distribuire utili fin quando il capitale non è stato ricostituito o ridotto in misura corrispondente. La morte di un socio non produce l’effetto automatico del subentro dei eredi. Non è stabilita una misura minima per il capitale sociale e ogni socio risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali. Ciascuno di essi partecipa alle perdite ed agli utili in misura proporzionale anche se si può stabilire diversamente e quindi essi possono anche partecipare in misura non proporzionale al capitale sottoscritto (purché non si violi il patto leonino). Il fallimento di un socio comporta l’esclusione di diritto dalla società del socio fallito.
S.A.S. Società in accomandita semplice
Si sceglie questa forma societaria quando ci sono da un lato persone che desiderano investire del capitale e dall’altro soggetti dotati di spirito imprenditoriale. La costituzione della S.A.S. può avvenire per atto pubblico o per scrittura autenticata; vi è poi la necessità dell’iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese, in difetto verrà qualificata come S.A.S. irregolare per cui i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme sulla società semplice. Nella S.A.S. vigono le stesse norme che regolano la costituzione di una S.N.C. (forma scritta, capitale minimo non previsto), con la particolarità che sono previsti due tipi di soci:
- Soci accomandatari, con responsabilità illimitata. Essi garantiscono anche col proprio patrimonio personale per i debiti delle società e soltanto a loro spetta la gestione aziendale.
- Soci accomandanti con responsabilità limitata. Essi rispondono soltanto con la propria quota di capitale e sono considerati dei finanziatori dei soci accomandatari, con alcuni diritti supplementari come ispezionare i libri contabili. Essi hanno diritto alla partecipazione degli utili, in proporzione alla loro quota ma non possono partecipare all’amministrazione dell’azienda.
L’atto costitutivo della società deve indicare espressamente i soci accomandatari e i soci accomandanti. Un eventuale creditore potrà rivalersi sul capitale della società ed in parte sul patrimonio personale degli accomandatari. Il Capitale sociale della Società in Accomandita semplice è diviso in quote, in modo tale che ogni socio ha una quota di grandezza diversa proporzionale ai conferimenti apportati. L’amministrazione compete ai soci accomandatari, i soci accomandanti hanno, però, facoltà di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori, agire per singoli affari, qualora in possesso di speciale procura, esercitare un controllo di legittimità in ordine all’approvazione del bilancio, nei casi previsti dall’atto costitutivo hanno facoltà di dare autorizzazioni o pareri in ordine a determinate operazioni. Nel caso in cui un socio accomandante compia, fuori dai casi appena citati, atti di amministrazione della società, assumerà al pari degli accomandatari, la responsabilità illimitata e solidale: diventa automaticamente socio accomandatario.
Trasformazione e fusione delle società
Il codice civile disciplina la trasformazione e la fusione della società per la tutela dei soci e dei creditori sociali. Le società possono essere oggetto di:
- Trasformazione: è il fenomeno mediante il quale una società abbandona il tipo sociale cui apparteneva, assumendo al suo posto un nuovo tipo di società (da S.r.l. a S.p.a.). La trasformazione non produce l’estinzione della società e la costituzione come un nuovo ente, ma implica la continuazione del vecchio soggetto giuridico, al quale viene ad applicarsi la disciplina giuridica propria della nuova forma prescelta. Per effetto della trasformazione della società il recesso del socio può essere esercitato se una società di capitali si trasforma in società di persone. Se la trasformazione comporta l’adozione di un tipo sociale che libera i soci o alcuni di essi dalle responsabilità personali per i debiti sociali (la trasformazione di una società di persone in società di capitali), i soci che in precedenza avevano la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, non sono liberati se non ottengono il consenso scritto dei creditori entro tre giorni dalla delibera di trasformazione. Tutto ciò viene fatto per adeguare l’assetto organizzativo alle esigenze della società;
- Fusione: importa che due o più società si concentrino in una sola. Può avvenire per incorporazione, ossia la società di più grandi dimensioni incorpora quella di più piccola dimensione, assorbendo tutto; o mediante unione creando una nuova società. La fusione può riguardare sia società omogenee tra loro che società eterogenee e si può verificare anche in caso di società legate da un rapporto di controllo. Con la fusione la società che ne deriva è in ogni caso diversa da quelle che si sono fuse.
Le società non iscritte
Le società commerciali devono iscriversi nel Registro delle Imprese (pubblicità dichiarativa le società di persone, pubblicità costitutiva le società di capitali). Tuttavia ci sono società che operano anche senza iscrizione (società irregolari), la disciplina dettata dal codice civile in questo caso è quella dettata per la società semplice per quel che riguarda i rapporti fra società e terzi:
- Società di fatto o apparente: costituite con un accordo verbale o con comportamenti. Le parti neppure si rendono conto di aver dato vita ad una società di cui sono illimitatamente e personalmente responsabili. I soggetti si comportano nei confronti dei terzi come se fossero soci senza esserlo. I soci rispondono nei confronti di terzi solidalmente ed illimitatamente.
- Società occasionali: quando più soggetti pattuiscono di compiere un affare insieme. Si è in presenza di un’attività oggettivamente non duratura, ossia di un’attività che si esaurisce nel compimento di pochi atti coordinati, che non richiedono la predisposizione di alcun apparato produttivo apprezzabile (es.: acquisto di frutta in comune, raccolta e successiva rivendita limitata ad una sola partita). Non si potrebbe dire altrettanto nell’ipotesi in cui questa attività fosse dedicata a cose più complesse, quali ad esempio la costruzione di un fabbricato e la successiva rivendita, la costruzione di un ponte. Se è vero che il tutto è riconducibile ad un singolo affare, è altresì vero che esso presenta una complessità in relazione alla quale occorre un’attività organizzata e coordinata.
- Società occulte: quando l’esistenza della società viene tenuta segreta, quindi i terzi hanno rapporti con un unico imprenditore il quale agisce esclusivamente in nome proprio, sebbene abbia accordi interni con uno o più soci. I terzi hanno diritto, in questo caso, quando vengono a conoscenza del rapporto di società di far valere tutte le loro ragioni anche nei confronti del socio occulto, il quale è persino soggetto a fallimento. I soci rispondono nei confronti di terzi solidalmente ed illimitatamente;
- Società di comodo: quando le attività che vengono svolte non corrispondono all’effettivo oggetto sociale riportato nell’atto costitutivo, anche in questo caso i soci sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali.
Le società cooperative
Le s. cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, iscritte presso l’Albo delle società cooperative. La variazione del capitale sociale non comporta la modifica dell’atto costitutivo e lo scopo che la società si prefigge non è uno scopo di lucro ma l’attribuzione ai soci di determinati vantaggi (consentire l’acquisto di beni e/o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, offrire opportunità lavorative, ecc.). Con la riforma del diritto societario sono state introdotte le società cooperative a mutualità prevalente. Esse sono quelle che:
- Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi (coop. di consumo o di servizio come le catene di supermercati);
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (coop. di pulizie, coop. nel campo edile);
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (coop. Agricole).
Nelle s. cooperative la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa. Alle società cooperative si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. La società deve costituirsi per atto pubblico che deve indicare:
- Il cognome e il nome o la denominazione sociale, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- La denominazione e il comune ove è posta la sede della società;
- L’oggetto sociale;
- La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti;
- I requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci alla cooperativa;
- Le condizioni per l’eventuale recesso o per l’esclusione dei soci;
- Le forme di convocazione dell’assemblea;
- Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri;
- Il numero dei componenti il collegio sindacale;
- Le regole per la ripartizione degli utili.
L’ammissibilità a socio è prevista dall’atto costitutivo della cooperativa. Per costituire una cooperativa è necessario che i soci siano almeno 9 (nove). Può essere costituita una cooperativa con almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative (nelle società di consumo i soci devono essere almeno cinquanta). Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e varia al variare del numero dei soci. L’approvazione del bilancio annuale spetta all’assemblea ordinaria. Le quote e le azioni sono trasferibili, ma la cessione produce effetti nei confronti della società se autorizzata dagli amministratori.
Le mutue assicuratrici
Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione sono particolari società mutualistiche operanti nel settore assicurativo italiano nelle quali, salvo la figura dei soci sovventori, la qualità di socio si acquista solo assicurandosi presso la società e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione (art. 2546 c.c.). I soci-assicurati sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Le mutue assicuratrici sono soggette alle autorizzazioni e ai controlli stabiliti da leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione e alle norme delle società cooperative in quanto compatibili (art. 2547 c.c.). I soci sovventori possono votare ed essere nominati amministratori, ma la maggioranza di essi deve essere costituita dai soci assicurati. Ai soci sovventori possono essere attribuiti più voti ma comunque non più di cinque (art. 2548 c.c.). Le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
L’associazione in partecipazione
L’associazione in partecipazione è un contratto di scambio mediante il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso corrispettivo di un determinato apporto. Questo contratto non prevede l’esercizio in comune dell’attività economica. Non si dà vita ad una società, quindi l’associato e l’associante non diventano soci. L’associato risponde nella misura stabilita dal contratto. L’associante, ovvero l’imprenditore, conserva la gestione esclusiva dell’impresa o dell’affare ed è il solo responsabile verso terzi. L’associato ha diritto a partecipare agli utili come nella stessa misura ha diritto di partecipare alle perdite, sempre nel limite dell’apporto conferito (denaro, beni, lavoro), nonché ad avere un rendiconto della gestione aziendale.
La concorrenza sleale
L’art. 2600 del Codice civile italiano impone il risarcimento del danno per gli atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa. Tali atti sono identificati dall’art. 2598 cod. civ. (un illecito civile). Il danno da concorrenza sleale non è solo la sottrazione di clientela, ma anche gli atti di denigrazione che si traducono in nocumento all’immagine e dunque in una diminuzione di vendita dei prodotti. La giurisprudenza dell’ultimo decennio si è espressa esclusivamente a favore del risarcimento per equivalente, nelle sue componenti del danno emergente e del lucro cessante.
Il danno emergente viene individuato per lo più nelle spese sostenute per acquisire le prove della concorrenza sleale, nonché per bloccarla e diminuirne gli effetti, ma anche nel pregiudizio patrimoniale conseguente all’acquisizione ed allo sfruttamento parassitario delle informazioni e delle tecniche acquisite da un’impresa in anni di ricerche e studi. Il lucro cessante viene di solito individuato nella sottrazione di clientela, o nell’utile che l’impresa avrebbe potuto conseguire da vendite effettuate in sua vece dal concorrente sleale. Quando si tratta di quantificare la perdita di occasioni di profitto sperate, occorre ricostruire la situazione in cui il danneggiato si sarebbe trovato in assenza del fatto illecito e isolare quest’ultimo da altre concause idonee ad influire sulla posizione che il soggetto occupa attualmente sul mercato.
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