IMU TASI E TARI | CHE COSA SONO | QUANDO BISOGNA PAGARLE

Ultimo aggiornamento 19 Settembre 2019 da VetrinaFacile.it & Redazione

Imu e Tasi

Per capire qual è il peso delle tasse locali sulla casa, occorre fare riferimento alla disciplina della Iuc. Parliamo dell’imposta unica comunale introdotta nel 2014 dalla legge 147/2013 con l’intento di riformare l’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare.

In realtà la Iuc non è né “nuova”, poiché di fatto è una riedizione di vecchi prelievi (ad eccezione della Tasi), né tantomeno “unica”, trattandosi di un’etichetta sotto la quale convivono tre tributi aventi natura diversa.

In particolare la Iuc si basa su due presupposti completamente differenti: il primo, di natura patrimoniale, costituito dal possesso degli immobili e quindi dal loro valore ( il riferimento è alla rendita catastale per calcolare l’Imu). Il secondo è invece collegato alla funzione di servizi comunali, come lo smaltimento dei rifiuti, il cui costo è coperto integralmente dalla Tari, nonché la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, il verde pubblico eccetera, servizi invece solo “finanziati” dalla Tasi .

Per altro ogni singolo prelievo è disciplinato in maniera autonoma, se si escludono alcune disposizioni comunali alle tre componenti della Iuc (Imu, Tari e Tasi). 

Imu e Tasi

A livello applicativo, l’Imu e la Tasi sono comunque due tributi complementari, come due facce della stessa medaglia, per via di diversi elementi comuni (stessa base imponibile, stessa definizione di abitazione principale, medesimo canale di versamento eccetera) e del tetto massimo applicabile. 

L’Imu è dovuta dal solo possessore degli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali (che sono esenti), mentre la Tasi va ripartita tra proprietario ed occupante nella misura prevista dal comune entro i limiti stabiliti dalla legge. Questo almeno sino al 2015, perché dal 2016 le abitazioni principali sono totalmente esenti da Imu e Tasi, anche per gli inquilini. 

Si tratta della novità più rilevante prevista dalla legge di stabilità 2016, che lascia però invariata la disciplina delle abitazioni principali di lusso (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9), tuttora soggetta ad Imu e per le quali, spetta la sola detrazione di 200 euro. Le abitazioni di lusso continueranno ad essere assoggettate anche a Tasi, se già prevista nel 2015, non essendo possibile disporre aumenti per il 2016. 

Tuttavia, se la Tasi non è dovuta dal detentore dell’abitazione principale (cioè dall’inquilino), altrettanto no può dirsi per la quota a carico del possessore, che continuerà a pagare in base alla percentuale stabilita dal comune con l’apposito regolamento adottato nel 2015. Nel caso in cui il Comune non abbia determinato la quota a carico del possessore, è previsto che si applichi la quota “standard” del 90% del tributo dovuto.

Abitazione principale 

Nel concetto di “abitazione principale” rientrano anche le seguenti fattispecie “assimilate”: immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati ai soci che li adibiscono ad abitazione principale, alloggi sociali, come definiti dal decreto del ministero delle Infrastrutture de 22 aprile 2008, casa coniugale assegnata con provvedimento giudiziale in sede di separazione o divorzio; unità immobiliare non locata in possesso di soggetti appartenenti alle forze  armate, polizia, vigili del fuoco o personale appartenente alla carriera prefettizia. In tali casi scatta automaticamente l’assimilazione all’abitazione principale e quindi l’esenzione anche dalla Tasi. Si aggiunge inoltre l’altra assimilazione rappresentata dall’unità immobiliare di proprietà di cittadini italiani iscritti all’Aire, purché non locata e non concessa in comodato.

Tari

La terza componente della Iuc è la Tari (tassa rifiuti), posta a carico di chi occupa o detiene gli immobili a qualsiasi titolo, destinata a coprire integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Solo in caso di utilizzo non superiore a sei mesi (come per le locazioni estive) la tassazione è posta in capo al proprietario. La superficie di riferimento resta quella calpestabile, mentre il passaggio al criterio dell’80% della superficie catastale partirà dopo che l’agenzia delle Entrate avrà emanato un apposito decreto. 

Nei primi due anni di applicazione della Tari, cioè nel 2014-2015, i comuni hanno avuto la possibilità di intervenire sugli indici di produttività, dei rifiuti (previsti dal Dpr 158/99) con una flessibilità del 50% in più o in meno, al fine di evitare brusche variazioni nel passaggio al nuovo prelievo. 

E’ stato inoltre possibile calcolare la quota fissa delle utenze domestiche considerando solo la superficie delle stesse, senza tenere conto del numero degli occupanti. la legge di Stabilità 2016 ha prorogato per il biennio 2016-2017 tale regime provvisorio, destinato a far posto a un nuovo regolamento tariffario statale che dovrà sostituire i Dpr 158, oramai non più attuale. 

Tra le alte novità in materia di Tari va infine segnalato il “collegato ambientale” (legge 221/2015), che consente ai comuni di introdurre ulteriori agevolazioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e per incentivare le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate su luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità. 


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