
Ultimo aggiornamento 11 Aprile 2023 da VetrinaFacile.it & Redazione
Impresa
L’art. 2082 del c.c. definisce l’imprenditore come “… chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.” Quindi è l’imprenditore, che esercita con carattere di continuità e abitualmente (professionalmente) una attività lucrativa (economica), attraverso una organizzazione di fattori produttivi (capitale e lavoro), al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi da immettere sul mercato.
La professionalità è anche indice di esercizio prevalente dell’impresa. Per quanto riguarda l’impresa si distingue tra:
- lucro soggettivo, cioè il movente psicologico dell’imprenditore,
- lucro oggettivo, cioè l’utilizzo all’interno dell’impresa di modalità di gestione oggettivamente volte a massimizzare i ricavi.
Classificazione delle imprese
L’art 2195 del c.c. definisce gli imprenditori commerciali come coloro che esercitano attività:
- industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- intermediaria nella circolazione dei beni;
- di trasporto per terra, aria, acqua;
- bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie alle precedenti ed in questa categoria rientra l’agente immobiliare, il titolare di agenzia di viaggio e l’agente di pubblicità.
L’imprenditore commerciale è tenuto all’iscrizione al Registro delle Imprese, è soggetto alle procedure concorsuali e deve tenere le scritture contabili quali:
- libro giornale: in cui vengono registrati cronologicamente tutti i fatti aziendali, tutte le operazioni compiute all’interno della impresa;
- bilancio: è il documento contabile composto dallo stato patrimoniale o libro degli inventari. È un libro obbligatorio nel quale sono riportate all’inizio dell’attività e al termine di ogni esercizio finanziario le attività e le passività. Insieme al libro degli inventari o Stato Patrimoniale vi è anche il Conto economico che riporta i costi e i ricavi dell’impresa e che permette di determinare il risultato dell’esercizio (utile o perdita). Infine vi è la cosiddetta nota integrativa definita anche bilancio in forma abbreviata dove si evidenzia la perdita o l’utile dell’esercizio finanziario ed è indirizzata solo ai soci.
- altre scritture: che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e spedite.
Le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dall’ultima registrazione.
Impresa agricola
L’art. 2135 del c.c. definisce impresa agricola l’impresa che svolge attività diretta alla coltivazione del fondo, all’allevamento del bestiame e attività connesse. L’ Agriturismo è un’attività agricola per connessione in base al criterio dell’accessorietà e complementarietà sulle attività agricole.
Una ulteriore definizione di imprenditore agricolo professionale è contenuta nel D. Lgs. 2004/99 infatti viene definito “ IAP“. Chi in possesso di conoscenze e competenze professionali dedichi alle attività agricole indicate nell’art. 2135 del c.c. direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. E che ricavi dall’attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale.
Gli imprenditori agricoli rientrano nella categoria del piccolo imprenditore il quale è importante ricordare che è esonerato a differenza dell’imprenditore commerciale dalla tenuta delle scritture contabili ed é soggetto all’iscrizione nella sessione speciale del Registro delle Imprese.
Impresa familiare
Una particolare impresa individuale è l’impresa familiare. È stata introdotta con la riforma del diritto di famiglia ed è quell’impresa in cui collaborano in maniera continuativa il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore. L’impresa familiare gode di un vantaggio dal punto di vista fiscale rispetto alle altre attività individuali: il reddito conseguito dall’impresa è imputato per il 51% al capo famiglia e per il restante 49% agli altri collaboratori. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipanti all’impresa familiare hanno diritto di prelazione sull’azienda. La costituzione dell’impresa familiare deve avvenire per tramite scrittura privata autenticata o con atto pubblico.
Impresa pubblica
Le imprese pubbliche sono quelle gestite dalla Stato e dagli enti pubblici per soddisfare interessi collettivi.
Segni distintivi dell’impresa: ditta, insegna, marchio
Ditta
La ditta è il nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua attività e a differenza del marchio e dell’insegna che hanno carattere facoltativo, la ditta è un mezzo necessario dell’impresa. L’imprenditore nel creare la ditta deve rispettare due principi: quello della verità e quello della novità. In base al principio della verità la ditta si distingue in:
- Originaria, in quanto formata dall’imprenditore e deve contenere il cognome di quest’ultimo;
- Derivata, è la ditta trasferita dall’imprenditore insieme all’azienda. In questo caso viene meno il principio di verità.
Il principio della verità impone che l’attività economica sia esercitata in nome proprio dell’imprenditore e infatti per questo è stabilito che in qualunque modo sia formata la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore stesso. La ditta originaria ha la stessa importanza della ditta derivata. Il secondo principio, cioè quello della novità vuol dire che la ditta deve essere anche nuova, ossia deve individuare una nuova impresa differenziandola da imprese simili. La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda e nel trasferimento tra vivi la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante.
Nelle società di persone, il nome con il quale si esercita l’attività è la “ragione sociale” e deve contenere al suo interno almeno il nome di un socio illimitatamente responsabile e la sigla giuridica della società (es. S.n.c. di Mario Rossi & Fratelli). Nelle società di capitali si parlerà invece di “denominazione sociale” e potrà essere formata liberamente, l’importante è che sia seguita dalla sigla giuridica della società (es. Immobiliare S.r.l.).
Insegna
L’insegna è il segno distintivo del locale nel quale si svolge l’attività dell’imprenditore, può corrispondere alla ditta, ma può anche avere un contenuto diverso e quindi essere formata oltre che da una denominazione anche da figure o simboli. Anche l’insegna deve presentare i caratteri della originalità (verità ) e della novità.
Marchio
Il marchio è il segno distintivo del prodotto e può consistere sia in un nome che in un segno, purché rappresenti un carattere distintivo e cioè abbia il carattere della novità e non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. La funzione del marchio è quella di differenziare il prodotto di un imprenditore da quello simile immesso sul mercato dai concorrenti. Il marchio attualmente non distingue soltanto i beni ma anche le attività che producono servizi, come imprese assicurative o bancarie. I marchi si distinguono in diversi tipi:
- marchio di fabbrica: indica la provenienza del prodotto da una determinata impresa industriale;
- di commercio: serve ad indicare che esso è posto in vendita da una determinata impresa (es. grandi magazzini e supermercati);
- marchio di forma: che consiste nella forma dell’involucro o anche del prodotto (es. la bottiglia della coca-cola)
- di categoria o collettivo: che tende a proteggere indistintamente i prodotti di un gruppo di persone associate tra di loro (es. “Pura lana vergine” per i capi di lana).
Registro delle imprese
Il Registro è nato con il codice civile nel 1942 con lo scopo di sottoporre ad un regime di pubblicità non solo le imprese collettive ma anche le imprese individuali, questa pubblicità serve per far conoscere a terzi i fatti più importanti dell’impresa e anche la sua struttura. Vi è l’obbligo di registrazione su tutti gli imprenditori individuali, sulle società (imprese collettive ) e anche per gli Enti Pubblici che svolgono attività commerciale come la SIAE. Devono essere registrati tutti i fatti dell’impresa e cioè:
- la nascita;
- le modifiche;
- l’eventuale estinzione.
L’iscrizione avviene generalmente su domanda dell’interessato, talvolta l’iscrizione avviene grazie al notaio che soprattutto iscrive le società di capitali che nascono solo nel momento in cui vengono iscritte, in questo caso l’efficacia di tale iscrizione è costitutiva ed infatti con tale iscrizione tali società acquistano personalità giuridica. L’imprenditore occulto risponde per i debiti dell’impresa se viene individuato.
Autore
✅ LINK RAPIDI
Vendi, affitti, cedi la tua attività commerciale? Affidati a noi! Scrivici qui
Hai un attività da promuovere? Fatti notare con pubblicità e guest-post!
Crea un annuncio immobiliare intelligente! Pubblica Smart