
Ultimo aggiornamento 18 Maggio 2020 da VetrinaFacile.it & Redazione
Diritto di famiglia
Diritto di famiglia. Per famiglia si intende un’istituzione naturale che realizza la funzione affettiva e protettiva dei propri membri. La costituzione attribuisce un tale riconoscimento e garanzia alla famiglia legittima, ossia la famiglia fondata sul matrimonio, ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare (art. 29 Cost.).La riforma del diritto di famiglia avutasi nel 1975 ha introdotto il “principio dell’uguaglianza tra i coniugi” abbandonando la concezione gerarchica basata su una vera e propria potestà del marito. I coniugi acquistano, quindi, gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri, esercitando entrambi la potestà genitoriale verso i figli.
Lo status di famiglia
Per filiazione si intende il rapporto che intercorre tra una persona e ciascuno dei suoi genitori. Il figlio legittimo è colui che è nato da genitori uniti in matrimonio, non prima dei 180 giorni dalla celebrazione stessa e non dopo 300 giorni dallo scioglimento. Si acquista lo stato formale di figlio con l’atto di nascita. Il figlio naturale (nato fuori del matrimonio) può prescindere dal concepimento stesso e viene riconosciuto figlio per effetto di una dichiarazione unilaterale di scienza con la quale una persona dichiara di essere padre o madre di un’altra persona o per effetto di un provvedimento giudiziario (filiazione adottiva).
Grado di parentela
Sono considerati parenti coloro che discendono dallo stesso stipite. Sono parenti in linea retta le persone dalle quali l’una discende dall’altra (genitore e figlio); in linea collaterale quelle che pur avendo uno stipite comune non discendono l’una dall’altra (due fratelli, due cugini).
- Nella linea retta: si computano i gradi di parentela (legame che unisce una persona ai suoi discendenti, ascendenti o collaterali) quante sono le generazioni escluso lo stipite: padre/figlio sono parenti di primo grado essendoci una sola generazione, nonno/nipote sono parenti di secondo grado perché vi sono due generazioni;
- Nella linea collaterale: i gradi di parentela si computano dalle generazioni salendo da uno dei parenti sino alla stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, togliendo sempre lo stipite: due cugini sono parenti di quarto grado in quanto vi sono quattro generazioni;
- L’affinità: è il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell’altro coniuge: tra marito e suocero vi è affinità in linea retta di primo grado in quanto tra la moglie ed il padre sussiste parentela in linea retta di primo grado; tra cognati vi è affinità collaterale di secondo grado, essendo legati ai rispettivi fratelli e sorelle. L’affinità non cessa con la morte del coniuge da cui deriva, mentre dura finché dura il matrimonio.
Regime patrimoniale dei coniugi
La legge n.151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia) ha mutato la precedente situazione che regolava, in assenza di espressa volontà dei coniugi, i rapporti patrimoniali fra gli stessi disponendo la separazione dei beni, con la quale ciascuno dei coniugi aveva la titolarità esclusiva degli acquisti e la completa autonomia della gestione di essi. La riforma ha previsto che il regime patrimoniale legale tra i coniugi, salvo diversa volontà contraria manifestata all’atto del matrimonio, sia la comunione dei beni, in forza della quale, salvo quelli di carattere personale (i beni dei quali il coniuge era proprietario prima del matrimonio, i beni che servono all’esecuzione della professione), gli acquisti compiuti dai coniugi, successivamente alla data del matrimonio, determinano l’acquisto di proprietà a favore di entrambi sino allo scioglimento della comunione medesima.
L’amministrazione ordinaria dei beni in comunione spetta ad entrambi i coniugi disgiuntamente mentre gli atti di straordinaria amministrazione (vendita di un bene), compiuti senza il consenso dell’altra coniuge, sono annullabili nel termine di un anno (termine di prescrizione) dalla conoscenza dell’atto da parte del coniuge non consenziente. Nella comunione legale la quota ha la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 del c.c.) infatti i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione sino al valore della quota del coniuge.
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Diritto di famiglia | Riforma del diritto di famiglia
La riforma del diritto di famiglia avviene con D.Lgs 154/2013 entrato in vigore nel febbraio 2014. Le principali modifiche apportate sono:
- Uguaglianza tra figli legittimi e figli naturali: non esiste più distinzione tra figli legittimi (nati da un comune matrimonio) e figli naturali (nati in assenza di certificazione matrimoniale). I figli dall’entrata in vigore del suddetto provvedimento sono semplicemente figli e godono dei medesimi diritti giuridici. Il codice civile abolisce pertanto le definizioni “legittimi” e “naturali” sostituendole con la dicitura “figli”. Il D.lgs. n. 154/2013 annulla, quindi, il verificarsi di casi in cui i figli naturali vengano esclusi da eventuali eredità provenienti dai genitori. I figli nati fuori da un contesto matrimoniale inoltre hanno un legame giuridico sia con i genitori che con gli altri parenti annessi al nucleo familiare, clausola che prevede l’applicazione dei propri diritti in casi di eredità da percepire in relazione a questi ultimi.
- Diritti dei nonni: l’articolo 42 del d.lgs. n.154/2013 ha modificato l’articolo 317-bis del codice civile in materia di rapporti con gli ascendenti. La norma riscritta stabilisce che i nonni, godono del diritto di perpetrare rapporti con i nipoti, anche in caso di separazione dei genitori del bambino. Qualora venisse negato loro questo diritto, si può ricorrere al tribunale.
- Diritti dei figli e responsabilità genitoriale: l’articolo 39 del d.lgs. n. 154/2013 ha riformato l’articolo 316 del codice civile in materia di responsabilità genitoriale. Riveduta e corretta, dunque, la concezione di “potestà” sostituita adesso dalla definizione di “responsabilità genitoriale”. Quest’ultima è esercitata di comune accordo da entrambi i coniugi. I genitori sono pertanto responsabili dei figli, in questioni che riguardano la loro educazione. E nel far questo sono esortati a tener conto di quelle che sono le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni della prole. Qualora non sia stata riconosciuta ad entrambi, il genitore che non la esercita, vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio. L’articolo 40 della medesima disposizione normativa, ha modificato, altresì, l’articolo 316-bis del codice civile, che disciplina il concorso dei genitori nel mantenimento. La norma ora obbliga i genitori ad adempiere agli obblighi nei confronti dei figli, e, qualora i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti sono tenuti a fornire agli stessi genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi.
- Disconoscimento di paternità: l’articolo 17 del d.lgs. n. 154/2013 ha stabilito che l’azione per il disconoscimento del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio, provando che non sussista rapporto di filiazione, non essendo sufficiente la sola dichiarazione della madre.
- Contestazione dello stato di figlio: l’articolo 15 del d.lgs. n. 154/2013, che ha riformato l’art. 240 del codice civile, prevede che la contestazione dello stato di figlio può avvenire nei casi di reclamo per supposizione di parto o sostituzione di neonato e per iscrizione come figlio di ignoti di cui all‘articolo 239 del codice civile.
- Residenza abituale del minore: il decreto in esame prevede altresì che in caso di separazione da parte dei genitori, il minore debba avere una residenza abituale, cioè prevalente. Questa disposizione normativa trova applicazione anche nei casi di affidamento condiviso.
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Il diritto successorio
Si ha successione quando si verifica il subentro di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici. La successione si qualifica “mortis causa” quando trova il suo presupposto essenziale nella morte di un soggetto nei cui rapporti si tratta di succedere, mediante il testamento o designazione di legge. Nella successione mortis causa a titolo universale (quando un soggetto subentra ad un altro soggetto in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi) l’oggetto del trasferimento si chiama eredità e il successore erede.
Si ha invece il legato nella successione mortis causa a titolo particolare, cioè quando un soggetto succede in uno o più rapporti determinati. La differenza tra legatario ed erede sta nel fatto che il legatario non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio, ma solo nei limiti del valore del legato.
Diritto di famiglia | Procedimento di acquisto dell’eredità:
- Apertura della successione: è il momento in cui in seguito alla morte, il patrimonio resta privo del suo titolare. Avviene al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione, al fine di pagare le imposte, presso l’ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trovava l’ultima residenza del defunto);
- Vocazione: l’individuazione dei soggetti che dovranno venire all’eredità, che può aversi per testamento (successione testamentaria/eredi testamentari), o per legge (successione legittima/eredi legittimi) e consiste nel titolo in base al quale si succede.
Diritto di famiglia | Il testamento può essere:
Olografo, ossia scritto esclusivamente a mano, datato e sottoscritto di pugno dal testatore;
Pubblico, cioè dettato ad un notaio e firmato dal testatore in presenza di due testimoni e segreto in quanto scritto dal testatore o da un terzo e consegnato sigillato al notaio. Il testamento è sempre un atto revocabile da parte del suo autore (è valido sempre l’ultimo testamento) ma, al momento della sua redazione, il testatore deve essere maggiorenne, minore emancipato, non interdetto e comunque capace di intendere e di volere (possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge)
Con o senza testamento la legge riserva una quota del patrimonio del defunto ai membri più stretti della sua famiglia (coniuge e figli) definiti successori necessari o eredi legittimari (successione necessaria), in quanto gli stessi sono legittimati comunque a ricevere e, agli stessi, la legge riserva, in ogni caso, determinate quote del patrimonio (quote di legittima). Tale disposizione di legge limita la libertà testamentaria o la libertà di disporre con atti di donazione da parte del de cuius. Sono considerati eredi legittimari del defunto: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi (genitori e nonni).
L’erede legittimo è la persona che per legge succede al defunto e alla quale vanno tutti i beni in mancanza di un valido testamento (successione legittima). Sono eredi legittimi: il coniuge, i discendenti legittimi (figli legittimi), i figli naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali (fratelli e sorelle), gli altri parenti (entro il 6° grado) e lo Stato.
Il coniuge ha diritto alla totalità del patrimonio soltanto nel caso in cui mancano discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, mentre quando con il coniuge concorrano figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità se alla successione concorre solo un figlio, ad 1/3 negli altri casi. Al coniuge sono comunque riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (non è necessaria la trascrizione del diritto ai fini dell’opponibilità).
Delazione, è l’offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto (chiamato) al quale spetta il diritto di accettare l’eredità (diritto che si prescrive in 10 anni). La delazione si distingue dall’apertura della successione perché interessa direttamente l’erede e richiede l’accettazione dell’eredità. La devoluzione ereditaria (o delazione successiva) la chiamata all’eredità di coloro che possono succedere dopo il primo chiamato (nel caso in cui questi non possa succedere perché morto) avviene per rappresentazione che fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. La rappresentazione ha luogo all’infinito sia in linea retta (figli) che in linea collaterale (discendenti dei fratelli e sorelle del defunto) e quindi solo se il primo chiamato all’eredità è un figlio o un fratello del defunto (sono esclusi i discendenti del nipote da parte del figlio).
Accettazione, è la dichiarazione di volontà del chiamato, volta all’acquisto dell’eredità. Può essere: espressa, quando in un atto pubblico, o in una scrittura privata autenticata colui che è chiamato all’eredità dichiara di accettarla o assume il titolo di erede; tacita, quando il chiamato compie un atto (concessione di ipoteca sui beni) con il quale manifesta la volontà di accettare l’eredità; beneficio d’inventario, che consente all’erede di tenere separato il patrimonio del de cuius da quello personale (la dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario ove si è aperta la successione, si deve trascrivere presso l’Agenzia del Territorio del luogo in cui si è aperta la successione). La legge pone l’obbligo dell’accettazione con beneficio d’inventario nel caso in cui l’eredità sia devoluta ad un minore, anche emancipato, ad un interdetto o inabilitato.
Rinuncia, è la dichiarazione con la quale il chiamato dichiara di non voler accettare l’eredità. Deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni (tenuto presso la cancelleria di ogni tribunale).

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Quest’articolo rappresenta una piccola parte delle materie oggetto di studio alla preparazione per l’Esame di Idoneità per Agenti Affari in Mediazione (agente immobiliare). Di seguito vi giriamo tutti i questionari da noi già sostenuti alla Camera di Commercio di Roma con RISPOSTE ESATTE per diventare Agente Immobiliare.
Buono Studio!
Divieto dei patti successori
Sono vietati dalla legge i patti successori, ossia ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione e ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi. Se posti in essere sono inefficaci.
La dichiarazione di successione
Diritto di famiglia. Gli eredi e i legatari sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro un anno dalla data del decesso all’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultima residenza del deceduto, e corrispondere l’imposta di successione e le altre imposte connesse (si è soggetti ad una sanzione pecuniaria per il ritardo). Quando nell’eredità sono compresi beni immobili i contribuenti sono tenuti a liquidare direttamente ed immediatamente, prima della dichiarazione di successione, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie.
L’imposta ipotecaria è un tributo indiretto che ha rilevanza in occasione delle formalità presso i registri immobiliari (conservatoria), ed è disciplinata dal decreto legislativo n° 347 del 31/10/1990. L’imposta ipotecaria viene pagata in occasione di formalità di trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni, cancellazioni e annotazioni che vengono eseguite nei pubblici registri immobiliari. Queste formalità vengono operate a seguito di cessioni immobiliari, successioni, donazioni e anche quando vengono costituite delle ipoteche o diritti reali di godimento.
Diritto di famiglia | Collazione
Nel diritto successorio, la collazione (o conferimento) è un’operazione preliminare alla divisione e consiste nell’obbligo da parte del coniuge, dei figli, legittimi e quelli naturali, dei discendenti di questi, chiamati a succedere per testamento o per rappresentazione, che accettano l’eredità, di conferire alla massa ereditaria, al momento della divisione ereditaria, i beni che hanno ricevuto in donazione dal defunto. Quindi gli eredi sono chiamati, obbligatoriamente, a conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario, tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal de cuius, in modo da dividerli con gli altri coeredi in proporzione alle rispettive quote.
Non sono soggette a collazione:
le spese di mantenimento;
spese di educazione;
le spese sostenute per malattia;
spese di abbigliamento e di nozze;
le spese per il corredo nuziale;
spese di istruzione artistica o professionale.
Sono soggette a collazione: solo se eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
Diritto di famiglia | Divisione ereditaria
Con il contratto di divisione si procede allo scioglimento della comunione ereditaria mediante attribuzione, a ciascun condividente, di beni corrispondenti alla propria quota. Lo scopo dell’atto di divisione è proprio quello di far cessare lo stato di comunione e, quindi, di operare, la trasformazione della proprietà comune in proprietà individuale; ognuno dei coeredi ottiene la titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni della comunione, corrispondente alla quota spettante nella comunione ereditaria. Ogni coerede può domandare la divisione, ma lo stato di comunione non può durare più di 10 anni. La divisione dell’eredità non può mai essere impedita ma solo ritardata (se gli eredi siano minori si può disporre che l’eredità rimanga indivisa fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età).
Diritto di famiglia | La donazione
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. È un contratto bilaterale, consensuale a titolo gratuito. Affinché si possa parlare di donazione occorre però che vi sia arricchimento del patrimonio del donatario e un impoverimento del patrimonio del donante, perché non tutti gli atti di liberalità sono considerate donazioni (come ad es. la remissione del debito).
La donazione deve essere fatta nella forma dell’atto pubblico, alla presenza di due testimoni, sotto pena di nullità. È necessario che il donatario manifesti la propria volontà di accettare la donazione mediante dichiarazione apposta sullo stesso atto o con atto pubblico successivo. La donazione si considera perfetta dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.
La revoca della donazione
La donazione può essere revocata, successivamente al suo perfezionamento, per:
ingratitudine del donatario (che ha commesso un fatto penalmente perseguibile in danno al donante o si è reso colpevole d’ingiuria o ha arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio);
per sopravvenienza di figli del donante (in questo caso l’azione può essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente legittimo o della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, o, infine dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale).
L’azione di riduzione
La donazione può perdere efficacia anche a seguito dell’azione di riduzione, che consiste in una tutela attribuita dalla legge ai soli legittimari (il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e gli ascendenti legittimi-genitori e nonni) o ai loro eredi o aventi causa, per far dichiarare inefficaci nei loro confronti le donazioni o le disposizioni testamentarie lesive della loro quota di eredità (quota di legittima o necessaria), il cui valore ecceda la quota della quale il defunto poteva disporre , e dopo che sia stato esaurito il valore dei beni di cui il defunto ha disposto per testamento.
L’azione di riduzione è un’azione personale perché diretta solo contro l’erede, il legatario o il donatario destinatari delle disposizioni lesive ma è un’azione con effetti retroattivi (perché i suoi effetti retroagiscono alla data dell’apertura della successione) rendendo inoperanti le disposizioni lesive nei confronti del legittimario leso.
Considerato che le donazioni fatte dal defunto sono perfettamente valide e capaci di produrre effetti giuridici, per evitare il loro definitivo consolidamento in capo al donatario o ai suoi aventi causa, l’azione di riduzione va promossa dai legittimari prima che siano decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione e, comunque, non oltre 10 anni dalla data di apertura della successione (dalla morte del donante), in quanto all’azione di riduzione si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.