ATTO PUBBLICO E SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

differenza tra atto pubblico e scrittura privata

Ultimo aggiornamento 9 Aprile 2020 da VetrinaFacile.it & Redazione

Atto pubblico e scrittura privata autenticata

L’atto Pubblico:

  1. deve essere redatto dal notaio,
  2. se non è stato scritto da questi personalmente, deve essere da lui letto alle parti, che devono essere tutte presenti contemporaneamente davanti allo stesso,
  3. deve essere sottoscritto necessariamente in lingua italiana (eventualmente, con la traduzione in lingua straniera) ed essere sottoscritto dalle parti e dal notaio nello stesso momento,
  4. deve essere conservato (fatto salvi casi eccezionali) nella raccolta degli atti del notaio, ed è quindi soggetto al controllo del conservatore dell’archivio notarile.

La Scrittura Privata Autenticata:

  1. può non essere redatta dal notaio,
  2. potrebbe non essere letta dal notaio alle parti,
  3. può essere autenticata, anche da più notai (ciascuno dei quali, attesta l’autenticità delle firme e l’identità delle parti che hanno sottoscritto l’atto in sua presenza),
  4. il notaio non ha l’obbligo di conservarla, ma può rilasciarla in originale alle parti.

Per gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, l’art. 72 della legge notarile (come modifica dalla legge 28 novembre 2005 n.246, cosiddetta di semplificazione per l’anno 2005) stabilisce però che il notaio deve conservare nella raccolta dei suoi atti anche le scritture private, se le parti non ne abbiano chiesto la restituzione.


Atto Pubblico


Il costo di un atto notarile

Atto pubblico. Il costo complessivo dell’Atto Notarile di compravendita immobiliare, comprende gli onorari e i compensi per l’attività professionale del notaio e l’ammontare delle imposte, delle tasse e delle spese dovute per l’atto notarile e per le altre attività, che per legge il notaio deve svolgere prima e dopo la stipula dell’atto notarile.

Vi è l’obbligo per il notaio di pagare le imposte dovute in relazione all’atto anche nel caso in cui non abbia ricevuto il relativo importo dalla parte. Il che comporta che del tutto legittimamente il notaio può rifiutarsi di accettare l’incarico di redigere un atto notarile e di svolgere la sua attività, se prima dell’atto non abbia ricevuto quanto gli è dovuto per le imposte, per le spese  e per la sua retribuzione. 

Pertanto, occorre considerare che nel costo di un atto notarile, rientrano l’ammontare delle imposte e delle tasse che il notaio riscuote per lo Stato, per le spese che devono essere sostenute presso pubbliche amministrazioni, per la preparazione dell’atto e dei successivi adempimenti e gli onorari spettanti al notaio per l’attività che svolge. 

Il compenso del notaio, è regolato da una tariffa nazionale, stabilita per legge. Si possono chiedere chiarimenti sulla parcella del notaio, al Consiglio Notarile Distrettuale competente per il territorio. Il compenso complessivo dovuto, comprende anche le spese che il notaio sostiene per garantire l’efficienza dell’organizzazione dello studio. 

La parte ha diritto di conoscere il dettaglio analitico delle spese che il notaio deve sostenere nell’interesse della stessa, con la specificazione degli importi dovuti per le imposte, per le prestazioni professionali e per le prestazioni di terzi (per esempio, il visurista) anche se nella fattura gli importi sono presentati sinteticamente.

Nota

Il Consiglio Nazionale del Notariato è l’organo di rappresentanza politica della categoria. È composto da venti notai, eletti direttamente – con limite di due mandati consecutivi – da tutti i notai in esercizio con elezioni che si svolgono ogni tre anni.


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