
Ultimo aggiornamento 14 Marzo 2020 da VetrinaFacile.it & Redazione
Credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”
Credito d’imposta. Chi vende l’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa ed entro un anno ne acquista un’ altra sempre alle stesse condizioni di agevolazione, ha diritto ad un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato.
Il credito d’imposta non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere, utilizzato, a scelta del contribuente a seconda dei seguenti casi:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto,
- per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto,
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (utilizzando il codice tributo 6602).
Quando il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d’imposta
Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d’imposta per pagare l’imposta di registro dovuta per l’atto in cui è sorto lo stesso credito, potrà utilizzare l’importo residuo solo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito (ciò in quanto la legge vuole che, in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito venga utilizzato per l’intero importo).
Il contribuente che intenda usufruire del credito d’imposta ha l’onere di manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificandone l’eventuale uso in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Oltre alle dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione prima casa l’atto pubblico di compravendita dovrà contenere, in tali casi, anche l’espressa richiesta del beneficio con connessa indicazione degli elementi necessari per determinare il credito.
Il credito d’imposta non spetta se:
- risultano perduti, per qualsiasi ragione, i benefici “prima casa” goduti in relazione al precedente acquisto,
- il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio prima casa,
- il nuovo immobile acquistato non presenta comunque i requisiti per l’ottenimento dei requisiti “prima casa”,
- oggetto della cessione è un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.
Ai fini della concessione del credito d’imposta è importante che l’atto pubblico di vendita contenga:
- la specifica indicazione degli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’IVA in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa,
- la dichiarazione di possesso dei requisiti che avrebbero dato il diritto al beneficio alla data dell’acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l’IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione “prima casa”,
- se è stata corrisposta l’IVA sull’immobile ceduto, l’indicazione delle relative fatture (da allegare all’atto di acquisto),
- l’indicazione degli estremi identificativi dell’atto di vendita dell’immobile.
Note
L’imposta ipotecaria è una imposta prevista dall’ordinamento italiano, ed è regolata dal D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale” (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27/11/1990).
L’imposta catastale, in Italia, è un tributo regolato dal D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 – recante “Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale” (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27/11/1990). Sono soggette alla imposta catastale le volture catastali, a seguito di atti di compravendita, donazione, successione.