
Ultimo aggiornamento 17 Settembre 2020 da VetrinaFacile.it & Redazione
Comunione dei beni
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 – legge 151 del 19 maggio 1975 – la comunione è il regime patrimoniale legale dei coniugi (art. 177 del c.c.) in base al quale, in mancanza di una diversa scelta dichiarata nell’atto della celebrazione del matrimonio o di una diversa convenzione successivamente stipulata con atto pubblico di matrimonio – gli acquisti dei coniugi insieme o separatamente, salvo alcune eccezioni, vengono resi comuni e possono essere divisi solo con lo scioglimento del matrimonio e negli altri casi, espressamente previsti dalla legge.
Il regime della comunione opera automaticamente dall’eventuale acquisto dei beni, prima e indipendentemente dall’eventuale acquisto dei beni, salvo che i coniugi non vi deroghino espressamente con una specifica convenzione (art. 210 del c.c.).
La comunione legale dei coniugi non è, a dispetto del nome, una comunione di tutti i beni, ma riguarda solo gli acquisti. Restano espressamente esclusi:
- i beni “personali”, ovvero i beni di cui ciascuno dei coniugi era titolare (proprietà o altro diritto reale parziario) prima del matrimonio;
- i beni acquisiti durante il matrimonio per donazione o successione salvo che nella donazione o successione non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione,
- i beni di uso strettamente personale di ciascuno dei coniugi,
- i beni strumentali all’esercizio della professione,
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento per danni,
- i beni acquistai con il prezzo di alienazione di beni personali purché ciò sia dichiarato espressamente nell’atto di disposizione.
I beni della comunione
Sono individuati dall’art. 177 del c.c. La disciplina della comunione legale tra i coniugi è animata dall’intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione dei coniugi che si manifesta, a norma del comma 1, lettera a) dell’art. citato, nel regime dell’attribuzione comune degli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio, eccezion fatta per i beni personali.
La disposizione configura quindi la contitolarità dei beni provenienti dagli acquisti compiuti dai coniugi in costanza di matrimonio: tali beni, acquistati anche separatamente diventano comuni ope legis e il coniuge che non ha partecipato all’acquisto ne sarà comproprietario per il 50%.
Costituiscono inoltre beni comuni tra i coniugi i frutti dei beni propri di ciascuno di essi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, (art. 177, comma 1, lettera b, del c.c.). É la cosiddetta comunione de residuo, che si instaura automaticamente al momento dello scioglimento della comunione, per l’equa divisione di quanto acquistato prima e di quanto rimane, poiché non speso e che comprende anche i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati (art. 177, comma 1, lettera C del c.c.).
Quanto alla disciplina dell’azienda coniugale, al fine di determinare il regime si dovrà preliminarmente valutare non solo la gestione congiunta o meno della stessa, ma anche il momento di costituzione rispetto alla celebrazione del matrimonio: se l’azienda è stata costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi è senz’altro oggetto di comunione legale, mentre se è stata avviata prima del matrimonio da uno dei coniugi e solo successivamente gestita congiuntamente, la comunione è limitata a eventuali utili e incrementi, come chiaramente specificato dal comma 1, lettera d, e dall’ultimo comma dell’art. in esame.
Comunque vengano acquistati, i beni della comunione rappresentano un patrimonio separato in quanto sono soggetti a uno statuto speciale che li distingue dagli altri beni dei coniugi, sia che si tratti di beni personali, sia che siano oggetto di comunione ordinaria.
L’acquisto di beni nel corso del matrimonio
La comunione legale tra coniugi è regolata secondo uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria, alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione di coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione ai quali lo scopo della disciplina, che è quello di attribuirli in comunione a entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto: sono quindi suscettibili di entrare in comunione, non solo beni materiali – mobili e immobili – ma anche i crediti, come i diritti azionari, titoli obbligazionari etc.
Oggetto della comunione legale tra i coniugi sono dunque gli acquisti, a titolo sia derivativo che originario (usucapione) compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio, fatta eccezione di quelli relativi a beni personali (art. 179 del c.c.). In sostanza, ciascun coniuge può stipulare separatamente durante il matrimonio, fatta eccezione di quelli relativi a beni personali (art. 179 del c.c.). In sostanza, ciascun coniuge può stipulare separatamente l’atto di acquisto con l’immediata conseguenza che il bene o il diritto entra a far parte automaticamente della comunione legale: il contratto concluso alla comunione anche se stipulato da un solo coniuge, indipendentemente dalla provenienza delle risorse che li abbiano consentiti (con le sole eccezioni elencate dall’articolo 179 del c.c.).
Diversa è invece, la regola per alienazioni di beni appartenenti alla comunione: si tratta di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione che devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi (art. 180, comma 2, del c.c.). Di conseguenza, la vendita di un cespite in comunione legale sarà validamente effettuata solo da entrambi i coniugi.
Nota: non cade in comunione l’immobile che, promesso in vendita a persona coniugata in regime di comunione legale, sia coattivamente trasferito ex art. 2932 del c.c., a causa dell’inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, con sentenza passata in giudicato dopo che tra quest’ultimo e il coniuge sia stata pronunciata la separazione (Cassazione 11504 del 3 giugno 2016).
La comunione legale e le agevolazioni “prima casa”
L’acquisto della prima casa beneficia di agevolazioni fiscali quando ha per oggetto un’unità immobiliare non avente le caratteristiche di abitazione di lusso e i soggetti acquirenti possiedono determinati requisiti soggettivi e oggettivi. I requisiti soggettivi richiesti per il beneficio fiscale devono risultare dalle dichiarazioni che l’acquirente deve rendere nell’atto di acquisto e sono prescritti dalla Nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131 del 26 aprile 1986 (Tu Registro).
L’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa nel territorio del comune dove si trovava l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato né essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa” (salvo che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto).
I requisiti oggettivi riguardano l’immobile oggetto dell’acquisto, che non deve avere le caratteristiche di lusso, deve essere ubicato, alternativamente, nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi dalla data di acquisto la residenza, ovvero vi svolge la propria attività, ovvero ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro, nel caso di acquirente trasferito all’estero, ovvero si tratti della prima casa sul territorio italiano, nel caso di cittadino emigrato all’estero.
È pacifico che l’acquisto in comunione con il coniuge comporta l’applicazione di tali benefici, qualora entrambi i coniugi siano in possesso dei richiesti requisiti. Non altrettanto pacifico risultava invece essere l’orientamento relativo all’applicazione delle agevolazioni fiscali nell’ipotesi in cui uno solo dei coniugi sia in possesso dei requisiti.