COME REVOCARE L’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

Come revocare amministratore condominiale

Ultimo aggiornamento 9 Settembre 2022 da VetrinaFacile.it & Redazione

Come revocare l’amministratore condominiale

L’amministratore condominiale può essere revocato in qualsiasi momento senza o con una giusta causa. Nel primo caso, senza alcuna giustificazione, l’assemblea, delibera la revoca con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

In questo caso, però, come disposto dall’articolo 1725 del codice civile, l’amministratore ha diritto a un risarcimento danni, che non può essere superiore all’onorario non ancora riscosso. In ogni caso, l’amministratore di condominio revocato resta in carica fino a quando non subentra il successore.

Revoca dell’amministratore condominiale per giusta causa

Per quanto riguarda la «revoca con giusta causa» qualora avvengano gravi irregolarità, l’articolo 1129 del codice civile prevede che possa essere disposta dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino. In questo caso l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.

Ogni singolo condomino può comunque chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. Se ciò non avviene, ciascun condomino può comunque rivolgersi all’autorità giudiziaria.


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Le gravi irregolarità dell’amministratore condominiale comprendono:

  1. L’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto, il ripetuto rifiuto di convocare;
  2. l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
  3. la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  4. la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale;
  5. la gestione secondo modalità che possono generare confusione tra il patrimonio del condominio e quello personale dell’amministratore o di altri condomini;
  6. l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registi immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  7. qualora sia stata promossa un’azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
  8. non aver curato la tenuta del registro di anagrafe condominiale, il registro dei verbali dell’assemblea e non aver fornito al condomino che ne abbia fatto richiesta, l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
  9. l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici e professionali.

Come prorogare l’incarico «come revocare l’amministratore condominiale»

Quando l’assemblea non raggiunge il quorum per nominare, confermare e revocare l’amministratore, si possono intraprendere due strade.

  1. La prima consente a ciascun condomino di rivolgersi all’autorità giudiziaria, che per l’appunto nominerà il cosiddetto amministratore giudiziale.
  2. L’altra strada prevede che l’amministratore uscente resti in carica conservando tutti i suoi poteri fino alla nomina del successore.

Alla cessazione dell’incarico, il vecchio amministratore è tenuto a consegnare al nuovo amministratore condominiale tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio e ai singoli condomini. Se ciò non avviene può incorrere nel reato di appropriazione indebita, punibile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.


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Il facente funzioni «come revocare l’amministratore condominiale»

Il comma 5 dell’articolo 1129 del codice civile dispone che «in mancanza dell’amministratore di condominio, e affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore condominiale».

La figura del cosiddetto «facente funzioni» ha creato non poche polemiche, soprattutto perché non è chiaro quali siano le sue responsabilità e in che tipo di contesto si vada ad inserire. A rigore di logica verrebbe da dire che il «facente funzioni» esiste esclusivamente in quei condomini che non hanno l’obbligo di nominare un amministratore, in quanto non si può considerate suo sostituto. Infine, nessuna norma può obbligare il «facente funzioni» a pubblicare in una bacheca i propri dati e riferimenti.

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