CLAUSOLA PENALE: TUTELA DELLE PARTI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Clausola penale VetrinaFacile.it

Clausola penale

Il contratto di compravendita, al pari di ogni altro schema contrattuale, si fonda sull’accordo raggiunto dalle parti per regolare i reciproci rapporti giuridico-patrimoniali. Tale intesa nasce dalla fiducia che ciascuna parte ripone nell’altro per l’adempimento puntuale delle obbligazioni assunte. Nel caso di inadempimento, il contratto prevede le condizioni per risolvere il rapporto con una conseguente richiesta di risarcimento del danno attraverso un’azione giudiziale.

La quantificazione del risarcimento sarà stabilita dal giudice a seguito di un processo di accertamento, con tutte le relative conseguenze in termini di tempi e costi del procedimento. A tal fine, sono stati previsti strumenti specifici volti a tutelare la parte adempiente nel caso di inadempimento totale o parziale dell’altra. Tra questi strumenti rientrano gli istituti della clausola penale della caparra confirmatoria e della caparra penitenziale, di cui agli articoli 1382 e seguenti del Codice Civile. Tali forme di tutela contrattuale sono particolarmente diffuse nella prassi delle compravendite immobiliari.

Clausola penale: articolo 1382 del codice civile

Articolo 1382 del Codice Civile, consente ai contraenti di inserire all’interno dell’accordo contrattuale una specifica clausola: clausola penale. Con essa si conviene che, in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, la parte inadempiente sarà tenuta a una determinata prestazione. Tale prestazione rappresenta una liquidazione preventiva e forfettaria del danno, in forza della quale il contraente che abbia regolarmente assolto le proprie obbligazioni sarà esonerato dall’onere di fornire la prova del pregiudizio subito.

Il sopra menzionato articolo lascia comunque libere le parti di convenire la risarcibilità del danno ulteriore, che dovrà chiaramente essere provato secondo i principi generali regolatori della materia.

Non manca chi, sotto diversa angolazione, individua nella clausola penale l’ulteriore finalità di rafforzare il vincolo contrattuale, vista la propria attitudine a determinare una sorta di coazione psicologica all’adempimento.

Previsione della penale

In questo contesto, la previsione della penale può anche essere vista come una sanzione privatistica azionabile autonomamente dalla parte adempiente nel caso in cui l’altra parte non adempia ai propri obblighi. L’inadempimento in questione deve essere colpevole, in linea con i principi generali in materia di obbligazioni, come stabilito dall’articolo 1382 del Codice Civile. Non è certo a carico del debitore dimostrare in giudizio che l’inadempimento è derivato da una situazione di impossibilità causata da eventi non imputabili a lui (si veda l’articolo 1218 del codice civile).

La clausola penale è considerata come un elemento aggiuntivo all’interno dell’accordo in cui è inclusa, di conseguenza, essa deve soddisfare gli stessi requisiti formali richiesti per il contratto principale, nel caso in cui il negozio sia concluso in forma solenne. La pattuizione contenente la previsione della penale, a meno che non si tratti di una conclusione di un negozio formale, non è necessariamente obbligata a essere approvata per iscritto. Tuttavia, le clausole estranee all’ambito di applicazione dell’articolo 1341 del codice civile, devono essere approvate per iscritto per essere valide.

Clausola penale e rapporti con i professionisti e consumatori

Nel contesto delle relazioni con i consumatori, in particolare nei rapporti che coinvolgono professionisti e consumatori, la disciplina non è regolata dal Codice Civile, ma piuttosto dalle disposizioni speciali contenute nel Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206 del 6 settembre 2005).

In tal caso, una clausola penale che imponga al consumatore un importo manifestamente eccessivo deve considerarsi nulla. Tuttavia, in questa situazione, è sempre possibile per il professionista fornire la prova del contrario per dimostrare la ragionevolezza della clausola.

È importante sottolineare che la disciplina descritta necessita di essere coordinata con l’articolo 1229 del Codice Civile, il quale stabilisce che è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.

Un corretto coordinamento tra le due norme implica che si ritenga che la parte adempiente possa sempre richiedere giudizialmente la liquidazione del maggior danno, anche in assenza di una previsione contrattuale esplicita, qualora l’inadempimento derivi da dolo o colpa grave.

Clausola penale: prognosi postuma

L’ordinamento giurisprudenziale, in conformità al “principio della nullità delle clausole contrattuali di preventiva esclusione di responsabilità”, considera nulla anche quella pattuizione che preveda a carico del debitore inadempiente una prestazione manifestamente irrisoria. Questo criterio si basa sulla misura della penale e sull’entità dell’eventuale futuro danno da risarcire, determinato secondo il criterio della cosiddetta “prognosi postuma” (Cassazione 18338 del 12 luglio 2018).

Il contraente adempiente, di fronte all’inadempimento dell’altro, deve decidere se insistere per l’adempimento della prestazione o richiedere l’applicazione della penale, poiché si trovano di fronte a due diverse e autonome, seppur correlate, obbligazioni in un rapporto di concorso alternativo. Le parti hanno anche la facoltà di determinare liberamente la misura e l’ambito della clausola penale. Ciò significa che questa può riguardare solo alcune delle prestazioni previste, e in tal caso, la clausola dovrà essere interpretata di conseguenza, senza estendersi alle prestazioni non contemplate.

Clausola penale: modo cumulativo

La clausola penale può essere predisposta in modo cumulativo sia per l’ipotesi di inadempimento che per l’ipotesi di mero ritardo.

Quindi, nel primo caso, l’applicazione della penale si limita solo a specifiche obbligazioni, ma non preclude la richiesta di adempimento e esecuzione coattiva delle altre. Nell’ipotesi in cui sia prevista una clausola penale solo per l’inadempimento, è possibile agire per il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’esecuzione della prestazione stabilita nel contratto.

Allo stesso modo, se il caso è opposto e la clausola penale riguarda solo il ritardo, la parte adempiente può richiedere contemporaneamente sia l’adempimento della prestazione principale o la risoluzione del contratto con una richiesta concomitante di risarcimento del danno, sia l’applicazione della penale per il ritardo (Cassazione 27990/4 del 31 ottobre 2018).

Le parti coinvolte nel contratto possono avvalersi della clausola penale indipendentemente dall’eventuale azione di risoluzione del contratto e, quando la penale per il ritardo è prevista, non è necessario alcun atto di costituzione in mora.

Intervento del giudice e riduzione della penale

La volontà negoziale espressa liberamente dalle parti nella stesura della clausola può essere influenzata, se non mitigata, dalla disposizione di chiusura prevista dall’articolo 1284 del Codice Civile. Tale articolo autorizza il giudice a ridurre l’ammontare della penale dove sia risultato eccessivo. In questo caso, la stessa parte coinvolta nel contenzioso può determinare la misura della penale qualora essa appaia manifestamente eccessiva rispetto all’interesse che l’adempimento comporta.

L’intervento del giudice ha lo scopo non solo di tutelare le parti coinvolte nel rapporto contrattuale, ma anche di preservare gli interessi generali dell’ordinamento. Di conseguenza, il giudice può legittimamente ridurre la portata della penale per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa risulti meritevole di tutela (Cassazione 15753 del 15 giugno 2018).

Autore

Clausola penale. VetrinaFacile.it: scopri tutti i nostri servizi immobiliariCHI SIAMO SERVIZI

☎️ CHIAMA  🟢 CHATTA  @ SCRIVI

 

✅ LINK RAPIDI

VALUTA GRATIS

PUBBLICA GRATIS

PUBBLICITÁ 

GUEST-POST

PUBBLICA IN 🥇 PAGINA

VENDI & AFFITTA CON NOI