
Ultimo aggiornamento 20 Giugno 2022 da VetrinaFacile.it & Redazione
Negozio Giuridico. Il Negozio Giuridico consiste in una manifestazione di volontà diretta a produrre effetti riconosciuti e garantiti dal diritto, può aver ad oggetti interessi patrimoniali e non patrimoniali. La dichiarazione di volontà trova tutela nell’ordinamento giuridico, producendo delle effetti giuridici (cessione del credito, accettazione dell’eredità).
I negozi giuridici possono essere:
- unilaterali: quando consistono in una dichiarazione (atto) di volontà manifestata da una sola persona (testamento),
- bilaterali: se si tratta di dichiarazioni manifestate rispettivamente da due o più parti (contratto).
Gli atti unilaterali si distinguono in:
- Atti recettizi; quando per la loro efficacia devono pervenire a conoscenza della persona alla quale sono destinati e che si reputano conosciuti nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario (proposta accettazione);
- Atti non recettizi; quando producono effetti indipendentemente dalla comunicazione ad una determinata persona destinatario dell’atto stesso (accettazione/rinuncia dell’eredità).
«Post offerto da Alessandro Simone»

linkedin
e-mail – personale
portfoglio
Servizi offerti su Roma
- COMPRAVENDITE IMMOBILIARI
- LOCAZIONI RESIDENZIALI
- CESSIONI AZIENDALI
- LOCAZIONI COMMERCIALI
- GESTIONE PATRIMONI IMMOBILIARI
Il Contratto. Negozio giuridico
A norma dell’articolo 1231 del codice civile il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regole o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Può essere «bilaterale» o «plurilaterale», si perfeziona con il consenso delle parti, può dar vita a un accordo e/o può disporre meglio un rapporto già sorto o, terminare un rapporto giuridico.
Viene disciplinato dalla legge e deve avere contenuto patrimoniale, cioè suscettibile di valutazione economica. Secondo l’articolo 1322 del codice civile, le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, sempre nei limiti imposti dalla legge e anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela giuridica (contratti atipici o innominati).
Gli elementi essenziali del contratto. Negozio giuridico
La mancanza di uno di essi o un difetto degli stessi produce l’invalidità del negozio e sono:
- L’accordo delle parti: che è reciproco consenso tra le parti liberamente manifestato in relazione al contratto. Una manifestazione di volontà riferibile non sono ai negozi plurilaterali, che richiedono un accordo delle parti, ma anche quelli unilaterali (testamento), che sono capaci di produrre effetti giuridici.
- La causa: si identifica con la funzione economico – sociale che il contratto persegue, costituisce un interesse che il negozio è destinato a soddisfare, ossia lo sfogo oggettivo del contratto (nella compravendita la causa e lo scambio del bene dietro corrispettivo del prezzo).
- L’oggetto: costituito in dottrina, sin da l’oggetto della prestazione sia dal contenuto del contratto. Deve essere possibile sia nel senso naturale giuridico, (se l’oggetto è una cosa fisica questa deve esistere e poter resistere, se è un comportamento deve essere compatibile con la capacità fisica ed intellettuale dell’individuo), lecito (non deve essere contraria a norme di legge, all’ordine pubblico o al buoncostume), determinato o determinabile (se non è certo un determinato nel momento del contratto, deve contenere i criteri che ne consentiranno la determinazione al più tardi al momento dell’esecuzione).
- La forma: è il modo attraverso il quale si manifesta la volontà del contratto. Di solito la forma in cui è fatto il negozio giuridico è libera, salvo che sia richiesta una particolare forma per dare validità al contratto, così che se non viene data con la forma il negozio è nullo (nella compravendita di beni immobili è richiesto l’atto pubblico).
Gli elementi accidentali del contratto. Negozio giuridico
Gli elementi che possono essere liberamente apposti dalle parti è che, a differenza degli elementi essenziali, non incidono sulla validità del negozio, ma ne condizionano l’efficacia:
La «condizione» è l’evento futuro ed incerto dal quale le parti fanno dipendere o la produzione degli effetti del contratto o la eliminazione degli effetti del contratto già prodotto. Nel primo caso sia ha la «condizione sospensiva» con la quale il contratto, anche se «perfetto» in tutte le sue parti, non produce alcun effetto giuridico in quanto se ne subordina l’efficacia il verificarsi dell’evento futuro, ma cesserà di esistere se questa non si verificherà.
Nel secondo caso abbiamo una «condizione risolutiva» che fa sì che il contratto non solo sia «perfetto», ma anche produttivo di effetti giuridici che questa volta cesseranno se si verificheranno l’evento futuro.
La condizione può essere:
- affermativa: quando la situazione si modificherà a seguito dell’avveramento della condizione,
- negativa: quando la situazione resta immutata in seguito all’avveramento della condizione,
- causale: se dipende dal caso o dalla volontà di terzi,
- propositiva: se dipende dalla volontà di una delle parti,mista, se si verificano entrambi le situazioni precedenti,
- illecita: (contratto nullo),
- impossibile: (se la condizione impossibile è sospensiva il contratto alla quale è apposta è nullo, risolutiva sia ha come non opposta.
«Servizi offerti da VetrinaFacile.it»
SERVIZI COMMERCIALI
- COMPRAVENDITE IMMOBILIARI
- LOCAZIONI RESIDENZIALI
- CESSIONI AZIENDALI
- LOCAZIONI COMMERCIALI
SERVIZI REDAZIONALI
- PUBBLICITÁ: BANNER, LINK-BUILDING, CAMPAGNE GOOGLE ADS
- ANNUNCI IMMOBILIARI CREATI SU MISURA PER TE
- GUEST-POST SCRITTO DA NOI O DA TE E PUBBLICATO SU VETRINAFACILE.IT
- RICHIEDI LA TUA PAGINA AUTORE CON IL TUO PRODOTTO & SERVIZIO
SERVIZI ONLINE
Che servizio ti occorre? Scrivici qui
Elementi naturali del contratto. Negozio giuridico
Elementi che la legge considera parte integrante del negozio, anche se le parti non ne fanno menzione, in quanto per la loro applicazione è una richiesta a una specifica posizione.
Sono: la «Garanzia per Evizione» e la «Garanzia per Vizi».
▪️Garanzia per evizione: consiste nel garantire che nessuno possa validamente vantare diritti sulla cosa, oggetto del contratto di compravendita. L’evizione può essere:
- totale: quando il compratore, soccombe nel giudizio instaurato contro di lui a un terzo, che ha fatto valere i diritti sulla cosa, di proprietà o di godimento, è condannato alla consegna al terzo e viene privato del possesso del bene stesso. In tali ipotesi l’acquirente ha diritto alla restituzione del prezzo e delle spese sostenute, oltre al risarcimento del danno se ignorava la situazione precedente.
- parziale: se il bene oggetto del contratto è solo in parte di proprietà in godimento di terzi, in questo caso la risoluzione di risarcimento del danno può essere chiesto solo se l’acquirente non avrebbe acquistato il bene senza quella parte di cui non poteva divenire proprietario, altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
La garanzia per evizione può essere esclusa dal contratto per volontà delle parti.
▪️Garanzia per vizi invece, ricorre quando il bene venduto promesso in vendita presenta difetti che lo rendono non idoneo all’uso in cui è destinato e ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. I vizi devono essere rilevanti, occulti, non apparenti.
Per favorire la garanzia il compratore deve denunciare i vizi entro 8 giorni dalla scoperta a pena di decadenza e comunque entro un anno dalla data della consegna di prescrizione.
Fatta la denuncia, al compratore sono offerte due tipi di azione:
- Azione Redibitoria: per ottenere la risoluzione del contratto.
- Azione Estimatoria: che mantenendo in vita il contratto, ha lo scopo di ottenere la riduzione del prezzo.
VetrinaFacile.it Pubblicità
Per Iniziative, Guest Post e Pubblicità su VetrinaFacile.it scrivi a:
marketing@vetrinafacile.it
Invalidità e cause scioglimento del contratto. Negozio giuridico
Un irregolarità che comprende la nullità e l’annullabilità. Sia ha nullità del contratto, quando:
- Il contratto è contrario a norma di legge – nullità testuale – è il caso in cui la legge commina espressamente la conseguenza della nullità dell’atto per l’ipotesi della difformità di esso rispetto alle prescrizioni normative (divieto dei Patti Successori);
- Manca una degli elementi essenziali;
- La causa e illecita;
- Oggetto illecito indeterminato o indeterminabile;
- Il contratto è concluso sotto violenza fisica;
- Negli altri casi previsti dalla legge.
La nullità. Negozio giuridico
La nullità può essere «totale» o «parziale» qualora riguardi l’intero negozio una parte di esso. La nullità di singole clausole contrattuali, comporta la nullità dell’intero negozio se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. La nullità di singole clausole comporta la nullità del contratto quando le singole clausole nulle sono sostituite di diritto da norme di legge:
- rende l’atto inefficace non produttivo di effetti sin dal momento della sua conclusione, il contratto nullo è come se non fosse mai esistito;
- è imprescrittibile:
- può essere rilevata in qualsiasi momento, d’ufficio dal giudice o fatta valere da chiunque ne abbia interesse;
- non ammette convalida, non è possibile sanare negozio anche con la con la piena volontà delle parti;
- scioglimento del contratto;
- si ha l’annullabilità del contratto quando, una delle parti è legalmente incapace di intendere e di volere;
- in presenza di vizi del consenso della volontà quali:
- l’errore: (falsa conoscenza della realtà o ignoranza di situazione) che deve essere essenziale riconoscibile dall’altro contraente nel senso che una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo;
- la violenza psichica o morale: qualora uno dei contraenti subisca una minaccia seria di un male ingiusto e notevole, oppure una minaccia di esercitare un diritto per conseguire un vantaggio ingiusto anche se citato da un terzo, al fine di stipulare un contratto che non avrebbe mai stipulato,
- il dolo: quando i raggiri e gli inganni usati da un contraente sono tali che l’altra parte, senza di essi, non avrebbe concluso il contratto. Quando il contraente è indotto d’artifici a stipulare un contratto che avrebbe stipulato a condizioni diverse sia ha dolo incidente. Quando invece, è indotto da artifici e raggiri a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso sia ha dolo determinante.
Con l’annullabilità il contratto:
- produce i suoi effetti, ossia è provvisoriamente efficace, fino a momenti in cui viene reso inefficace dalla sentenza di annullamento;
- è sempre sanabile mediante convalida padre soggetto al quale spetta l’azione di annullamento;
- l’azione di annullabilità è soggetta a prescrizione di 5 anni dalla sottoscrizione del contratto;
- l’annullabilità può essere fatto valere solo dal contraente che ha subito e che vi abbia interesse. Non può essere rivelata dall’ufficio.
Scioglimento del Contratto. Negozio giuridico
Sia ha per mutuo consenso delle parti o per cause ammesse dalla legge, in quanto il contratto ha forza di legge tra le parti. Si verifica per risoluzione del contratto, per «recesso» e per «rescissione».
Sia ha risoluzione nei seguenti casi:
- per inadempimento: ossia la parte non adempie la prestazione a cui è tenuta, l’altro può o, mantenere in vita il contratto e chiedere l’adempimento con condanna del giudice ad eseguire la prestazione alla parte inadempiente, oppure chiedere la risoluzione per inadempimento e pretende, in entrambi i casi, il risarcimento del danno subito. Una volta chiesta la risoluzione non può chiedere l’adempimento, mentre è possibile l’inverso;
- per impossibilità sopravvenuta: si verifica quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile a colui che è tenuto all’adempimento (cause di forza maggiore);
- per eccessiva onerosità: quando sopravvengono eventi straordinari e imprevedibili, aumento dei prezzi delle materie prima, tali da determinare lo scioglimento del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. La controparte può opporsi all’azione di risoluzione offrendo una modifica sufficiente a ricondurre ad equità le condizioni del contratto. La risoluzione opera non solo, come sopra detto, per effetto di sentenza del giudice ma anche di diritto a favore del contraente, che prima della scadenza del termine, stabilito dalle parti, abbia offerto all’altro contraente la consegna del bene al pagamento del prezzo (offerta reale). Se l’altra parte non adempie la risoluzione di diritto in pieno in tre casi espressamente previsti e regolati dal Codice Civile:
- La diffida ad adempiere articolo 1454 codice civile: quando colui che è obbligato conclude un contratto non adempie l’obbligazione, la parte adempiente può chiedere la risoluzione di diritto mediante una dichiarazione scritta, con la quale intima alla controparte di provvedere all’adempimento entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni. Decorso il termine fissato, senza che si faccia luogo all’adempimento, il contratto si intende risolto di diritto.
- La clausola risolutiva espressa articolo 1456 codice civile: i contraenti convengono, con apposita clausola, che il contratto si risolva nel caso in cui una particolare obbligazione non sia adempiuta. Si verifica la risoluzione di diritto quando una delle due parti dichiara di avvalersi della clausola risolutiva e si accerti l’avvenuto inadempimento dell’altra.
- Termine essenziale articolo 1457 del codice civile: le parti convengono che il termine entro il quale adempiere la prestazione carattere essenziale, in quanto la stessa prestazione, diventa inutile sia eseguita dopo la scadenza del termine convenuto.
- Il recesso: ossia una manifestazione di volontà di una delle parti di voler sciogliere anticipatamente il contratto, prima della sua conclusione, quando questo è permesso perché inserito nel contratto (caparra penitenziale) o per volontà del registratore. La legge prevede che la facoltà di recesso possa essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione o che l’esecuzione sia iniziata, ed in tal caso il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
- L’azione di rescissione: promossa dalla parte obbligata o danneggiata diretta togliere al contratto efficacia giuridica. Si ha rescissione quando:
- una parte abbia assunto delle obbligazioni trovandosi in stato di pericolo o a condizioni inique, la necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (rescissione in caso di pericolo),
- nel caso in cui vi sia sproporzione tra le prestazioni delle parti e la sproporzione sia dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra abbia approfittato per trarne vantaggio, purché la lesione ecceda la metà del valore che la prestazione promessa o eseguita dalla parte danneggiata aveva nel momento in cui è stato concluso (rescissione per lesione).
La rescissione può essere promossa dalla parte che vi abbia interesse entro un anno (termine di prescrizione) la conclusione del contratto. Il contratto rescisso non può essere convalidato.
La formazione e la conclusione del contratto. Negozio giuridico
La responsabilità precontrattuale consiste nella mancata osservanza del principio di correttezza nel corso delle trattative, le parti, sia durante le trattative sia nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo il principio di buona fede. Se si violano gli obblighi concernenti la buona fede si incorre nella responsabilità precontrattuale che rientra nella categoria della responsabilità extracontrattuale articolo 2043 codice civile.
La responsabilità contrattuale invece derivante dall’inadempimento, dall’inesatto adempimento, dall’inadempimento tardivo di una obbligazione. Al termine del processo formativo del contratto si può addivenire alla sua conclusione, sottoscrivendo un unico documento attraverso la scambio di due dichiarazioni scritte, o verbali quando la forma è libera. Non è difficile stabilire quando si perfeziona l’accordo, sia nei momenti in cui il consenso si manifesti in un unico contesto di luogo e di tempo. La questione più complessa è quando le trattative si svolgono in tempi successivi tra persone lontane.
Il contratto si fonda su due manifestazione di volontà:
- la proposta: la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto, emessa dal proponente manifestando l’intenzione di obbligarsi. Deve possedere il requisito della completezza (deve contenere tutti gli elementi del futuro contratto) e può essere revocata, ma finché la revoca sia efficace ad adempiere perfettamente del contratto deve pervenire al destinatario della proposta prima che l’accettazione della proposta giunga al domicilio del proponente;
- l’accettazione: è la dichiarazione di volontà dell’accettante diretto al proponente. L’accettazione deve possedere il requisito della conformità (conforme alla volontà manifestata dal proponente).
Il contratto è concluso nel momento in cui, chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione, diretta ad una determinata persona, si reputano conosciuti nei momenti in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Qualora il contratto non si formi immediatamente, si prospettano due diverse ipotesi:
- il patto d’opzione: ossia un negozio giuridico bilaterale in virtù del quale le parti stabiliscono che una di esse resti vincolata alla propria dichiarazione, per un certo periodo di tempo, mentre l’altra alla facoltà di accettarla o di non accettarla. La stipula del patto di opzione non fa sorgere un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l’esecuzione specifica del negozio per risarcimento del danno, con la conseguenza che non matura il diritto del mediatore alla provvigione (Cassazione 21/11/2011 n. 24445);
- la lettera d’intenti (scrittura di puntazione o minuta): è un contratto preparatorio con il quale viene formulato l’accordo parziale e quindi un impegno a trattare ma diverso dalla proposta d’acquisto, perché non si costruisce un obbligo di concludere il contratto. Una scrittura così redatta non è pertanto idonea a perfezionare l’accordo tra le parti ma ha carattere preparatorio della stipula del contratto.

Quiz Esame Agente Immobiliare?
Quest’articolo rappresenta una piccola parte delle materie oggetto di studio alla preparazione per l’Esame di Idoneità per Agenti Affari in Mediazione (agente immobiliare). Di seguito vi giriamo tutti i questionari da noi già sostenuti alla Camera di Commercio di Roma con Risposte già Corrette per superare l’Esame da Agente Immobiliare.
Rappresentanza. Negozio giuridico
Può accadere che il contratto si concluda tra persone che non si identificano con quelle interessate al contratto stesso ma da soggetti che li rappresentano. Il «potere di rappresentanza» è conferito dalla legge ovvero dall’interessato.
Si distingue così la «rappresentanza legale» se è attribuita dalla legge nel caso di soggetti che non possono compiere in prima persona gli atti che li riguardano (minore, interdetto) e «rappresentanza volontaria» se è l’interessato che decide se e da chi farsi sostituire negli atti che lo riguardano.
L’atto con il quale il rappresentato conferisce al rappresentante il potere della rappresentanza è la procura. Di solito per il conferimento della procura non è richiesta una particolare forma, fatta eccezione per l’ipotesi in cui tale forma sia richiesta per la validità del negozio da concludere, cosicché la procura a vendere o ad acquistare un immobile deve essere fatta per atto scritto ai fini della sua validità.
La prelazione. Negozio giuridico
Diritto, in capo ad un soggetto, ad essere preferito, rispetto ad un altro a parità di condizioni, nella costituzione di un negozio giuridico. La prelazione può essere volontaria, oppure legale. La prelazione volontaria ha come fonte l’accordo delle parti. Oggetto di tale accordo è l’impegno, in capo ad una parte, a concedere un diritto di prelazione alla controparte. Questo in ossequio alla libertà contrattuale disciplinata dall’art. 1322 c.c. La prelazione volontaria non è opponibile ai terzi. La prelazione legale si caratterizza per avere come fonte la legge stessa che impone l’obbligo di dare all’altra preferenza nella vendita o locazione del bene. Se l’obbligo non viene rispettato la parte preferita può entro sei mesi dalla trascrizione del contratto riscattare l’immobile dall’acquirente o da ogni altro avente causa.
Il contratto preliminare. Negozio giuridico
Comunemente definito compromesso, è l’atto con il quale le parti si obbligano a concludere un futuro contratto determinandone già il contenuto. La forma che la legge prescrive per questo contratto, quale requisito per la sua validità, è la stessa che la legge prescrive per il contratto definitivo. Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. La figura più conosciuta di questo tipo di contratto è il preliminare di compravendita e con riferimento al disposto normativo (art. 1351 c.c.) per la vendita di beni immobili deve essere fatto nella forma scritta, a pena di nullità perché tale è la forma richiesta del contratto definitivo.
L’elemento distintivo tra «definitivo» e «preliminare» di compravendita è dato dalla volontà delle parti, che nel contratto definitivo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare.
Tutela dell’acquirente. Negozio giuridico
Al fine di tutelare l’acquirente l’art 2645-bis c.c., introdotto dal d.l. n.669/1996 convertito dalla l. n.30/1997, prevede la trascrizione del contratto preliminare di compravendita. I contratti preliminari devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata (con sottoscrizione) autenticata o accertata giudizialmente (non vi è l’obbligo della trascrizione dei preliminari sottoscritti di fronte al mediatore).
Utilizzando tale forma di pubblicità, il promissario acquirente riceve dalla legge piena tutela e garanzia delle obbligazioni assunte dal promittente venditore, evitando di incorrere nei rischi insiti nel contratto preliminare, poiché la trascrizione del preliminare, qualificabile come pubblicità dichiarativa, consente al promissario acquirente di avvalersi di un credito privilegiato (privilegio speciale) da far valere nei confronti di altri creditori del promittente venditore – una sorta di prenotazione sull’acquisto – e rendendo tale preliminare opponibile a terzi.
Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo.
I mediatori sono obbligati alla registrazione dei contratti preliminari non autenticati stipulati in conseguenza della loro attività e questo obbligo comporta che essi divengono solidalmente responsabili per il pagamento delle imposte dovute in base al contratto preliminare (marca da bollo, imposta di registro). Quanto pagato in sede di preliminare viene poi recuperato in sede di rogito.
La caparra. Negozio giuridico
Nella prassi contrattuale le parti per garantire l’assolvimento delle obbligazioni assunte corrispondono una caparra (somma di denaro o una quantità di cose fungibili) che ha lo scopo di rafforzare il vincolo tra le parti e costituire deterrente in caso di ripensamento. Affinché la somma versata produca gli effetti voluti deve essere qualificata come caparra e non acconto sul prezzo, in quanto, in caso di inadempimento, sarà restituito lo stesso senza maggiorazione di somme a titolo di penale o risarcimento danno, salvo gli interessi legali, se non pattuito diversamente.
La caparra può essere «confirmatoria» (art. 1385 c.c.) o «penitenziale» (art. 1386 c.c.). Se nulla viene specificato in contratto, si intende sempre caparra confirmatoria.
La caparra confirmatoria in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta:
- in caso di inadempimento della parte che ha dato la caparra (contraente che versa), l’altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra;
- in caso di inadempimento della parte che ha ricevuto la caparra (contraente che riceve), l’altra può recedere dal contratto ed avrà il diritto a ricevere il doppio della caparra.
In entrambi i casi, la parte adempiente non deve proporre domanda giudiziale o intimare diffida ad adempiere, in quanto è una facoltà attribuita dalla legge nel caso di caparra confirmatoria. La stessa parte poi, resta libera di agire per il normale adempimento o, per la risoluzione del contratto e l’integrale risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligazione (in questo caso la caparra varrà come anticipo sul pagamento dei danni).
La caparra penitenziale ha la funzione di corrispettivo del diritto di recesso, in questo caso la somma che una parte da all’altra non rappresenta una cautela contro l’inadempimento, ma è l’attribuzione della facoltà di recesso dall’obbligazione assunta. Al verificarsi di questa ipotesi, il recedente perde la caparra data e dovrà restituire il doppio di quella ricevuta, senza che l’altra parte possa chiedere l’esecuzione del contratto o la sua risoluzione ed il risarcimento danni.
La classificazione dei contratti. Negozio giuridico
La legge prevede e regola una serie di figure contrattuali. La principale classificazione dei contratti è la seguente:
- contratti tipici: contratti previsti e disciplinati dalla legge e che sono i contratti più frequenti ed importanti (la vendita, la locazione, ecc.);
- contratti atipici o innominati: non contemplati dal nostro ordinamento ma godono ugualmente di rilevanza giuridica (leasing, factoring, ecc.). Sono quelli che le parti concludono liberamente ma nel rispetto di principi comuni a tutti i contratti.
Con riferimento alle parti:
- contratti bilaterali, cui partecipano solo due parti (compravendita);
- contratti plurilaterali, cui partecipano più parti (società).
Con riferimento alla prestazione delle parti:
- contratti a prestazioni corrispettive, detti anche sinallagmatici, che producono i loro effetti e, vincolano i contraenti, al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte (di dare o di fare), in base al c.d. “nesso di reciprocità” o sinallagma (compravendita);
- contratti unilaterali con obbligazioni a carico di una sola parte, in quanto prevedono che sia una sola parte ad assumere l’obbligazione (fidejussione).
Con riferimento all’onerosità:
- contratti a titolo oneroso: quando all’impegno economico fa riscontro un corrispondente vantaggio (compravendita);
- contratti a titolo gratuito: mediante i quali si compie un atto di liberalità, che, se pur di natura patrimoniale non prevede un corrispettivo in denaro (donazione).
Con riferimento al perfezionamento:
- contratti consensuali: che costituiscono la genericità dei contratti e, che si perfezionano quando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente, quindi con il consenso o accordo delle parti (vendita);
- contratti reali: che richiedono ai fini del loro perfezionamento, oltre il consenso delle parti, anche la consegna della cosa (pegno, deposito, ecc.);
Con riferimento all’efficacia:
- contratti ad effetti reali: nei quali per produrre il trasferimento di proprietà basta il consenso delle parti, senza necessità di un ulteriore negozio (vendita);
- contratti ad effetti obbligatori: che non realizzano automaticamente lo scopo, pur essendo conseguenza diretta del consenso, ma obbligano le parti a realizzarlo in un momento successivo (contratto preliminare di compravendita) ovvero nel momento in cui il bene viene ad esistenza (contratto di vendita di cosa futura).
Tipi di contratti. Negozio giuridico
Contratto per adesione
Il contratto concluso per adesione o mediante moduli o formulari è disciplinato dall’art. 1342 c.c. ed è predisposto per regolare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali. Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari le clausole aggiunte (a penna) al modulo o formulario prevalgono su quelle (stampate) del modulo o formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste non sono state cancellate, fermo restando quanto previsto dal codice del consumo di cui al d.lgs 206/2005.
La legge pur considerando l’esigenza di speditezza nella conclusione del contratto ha cercato di tutelare il contraente più debole e ha stabilito che, se nel contratto vi sono le c.d. clausole vessatorie (clausole particolarmente gravose per la controparte), queste devono essere specificatamente approvate per iscritto. Se non vengono approvate nella maggioranza dei casi il contratto è nullo. Nel caso vengano aggiunte delle clausole devono essere firmate da entrambe le parti per poter prevalere su quelle già inserite in caso di incompatibilità. Nei contratti per adesione le clausole, nel dubbio, si interpretano a favore dell’accettante, in quanto contraente più debole.
Contratto collettivo
Il contratto collettivo di lavoro è un contratto atipico con efficacia estesa a tutti i rapporti di lavoro instaurati in un dato settore produttivo, usualmente concluso dalle associazioni sindacali di categoria che rappresentano i datori e i lavoratori operanti in quel determinato settore produttivo.
Contratto per persona da nominare
Al momento di concludere il contratto una parte si può riservare di nominare successivamente la persona che acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni nascenti dal contratto. La dichiarazione di nomina deve essere fatta entro il termine stabilito dalle parti o, in caso contrario, entro tre giorni dalla stipulazione del contratto definitivo di trasferimento e deve essere accompagnata dalla accettazione del terzo.
In un contratto preliminare di compravendita, che contenga la clausola “la parte promissaria promette e si obbliga di acquistare per sé o per persona da nominare”, la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene può essere realizzata sia:
- prevedendo l’ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale sorto con la conclusione del contratto preliminare, così che la persona nominata si sostituisca al contraente originario acquistando i diritti e assumendo obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento della stipulazione dell’atto definitivo di compravendita (dal momento in cui il contratto fu stipulato);
- sia prevedendo l’acquisto in capo alla persona nominata del diritto alla prestazione dovuta dal promittente venditore, senza che vi sia, mutamento delle originarie parti stipulanti.
Se la nomina non è fatto entro il termine, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari, ossia nei confronti di chi ha stipulato il contratto.
Contratto a favore di terzi
Il contratto a favore di terzo ricorre quando una parte designa un terzo come avente diritto alla prestazione cui è obbligata l’altra parte. In questo contratto il beneficiario non si considera parte del contratto stesso, infatti le parti sono lo stipulante (colui che contratta a favore di un terzo designandolo) ed il promittente (colui che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione a favore del terzo). Non occorre l’accettazione del terzo che, acquista diritti verso il promittente e non assume né oneri né obblighi. L’interesse dello stipulante di attribuire un vantaggio al terzo può essere, indifferentemente, di natura patrimoniale o morale.
Contratto di assicurazione. Negozio Giuridico
L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i termini convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale, o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. L’impresa di assicurazione può essere esercitata soltanto da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali. Il contratto di assicurazione è un tipico contratto aleatorio: le parti, al momento della stipula, ignorano quali delle due ne trarrà vantaggio e in che misura, in quanto il verificarsi dell’evento dipende da circostanze future ed incerte. Redatto in forma scritta al solo fine della prova e può essere stipulata nel caso di morte di un terzo, ma al momento della stipula è richiesto il consenso scritto per la validità dell’atto.
Contratto di somministrazione
La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. È il contratto che viene utilizzato per la fornitura dei servizi essenziali (luce, acqua, telefono, gas, ecc.). L’oggetto del contratto è la prestazione di beni quindi è un contratto unico con pluralità di prestazioni di dare.
Contratto di appalto
L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, assume il compito di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Nel contratto di appalto si realizza lo scambio tra prestazione di fare e di dare.
Contratto di trasporto
Il trasporto è il contratto con il quale il soggetto (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Anche nel contratto di trasporto si realizza lo scambio tra prestazioni di dare e di fare.
Contratto di franchising
Il franchising, o affiliazione commerciale, regolamentato in Italia dalla L. 6 maggio 2004, n. 129, è un contratto atipico. È un accordo di collaborazione tra un’azienda commerciale consolidata (franchisor) ed una società o una persona fisica (franchisee) che aderisce a questa formula. L’azienda madre concede all’affiliato il diritto di commercializzare i propri prodotti o servizi utilizzando l’insegna dell’affiliante e beneficiando dell’assistenza tecnica e di consulenza sui metodi di lavoro. In cambio, l’affiliato si impegna a rispettare standard e modelli di gestione e produzione stabiliti, unitamente alle norme contrattuali che regolano il rapporto e a corrispondere una percentuale sul fatturato (royalty).
Contratto di transazione
Secondo l’art. 1965 c.c. la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. La transazione rappresenta uno strumento di agile e sollecita composizione informale e stragiudiziale di liti attuali o future: l’una parte modifica in tutto o in parte le sue pretese in cambio di una reciproca concessione dell’altra. Le parti, insomma, dispongono liberamente dei loro interessi, secondo un principio caratteristico dell’autonomia privata.
Contratto di mezzadria
Il contratto di mezzadria è un contratto agrario tipico, d’associazione, duraturo, con il quale un proprietario di terreni (concedente) e un coltivatore (mezzadro) si dividono, i prodotti e gli utili di un’azienda agricola. Normalmente la divisione dei prodotti e degli utili viene fatta a metà. Nel contratto il mezzadro rappresenta anche la sua famiglia (colonica) assumendo l’obbligo di coltivare il podere unendo al proprio il lavoro dei propri familiari. Elementi essenziali del contratto sono il podere (fondo con un particolare tipo e grado di organizzazione come la rotazione di colture, la varietà di colture erbacee e legnose, allevamento di bestiame, ecc.), la famiglia colonica, la divisione in misura fissa dei prodotti, il vincolo societario fra concedente e mezzadro.
Contratto di soccida
Analogo alla mezzadria è il rapporto di soccida che riguarda una mandria, un gregge di bestiame e le parti si chiamano soccidante (concedente) e soccidario. La nozione di contratto di soccida è offerta dall’art. 2170 e segg. c.c., in base al quale nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio di attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento e gli altri prodotti e utili che ne derivano. Il linea generale si può affermare che il soccidante è colui che concede il bestiame e il mangime, mentre il soccidario è colui che materialmente si occupa dell’allevamento. Il soccidario ha la direzione dell’impresa. Nell’ambito del contratto di soccida sia il soccidante che il soccidario sono soggetti al rischio di impresa; pertanto è importante che la redditività del soccidario sia influenzata dal peso, dalla qualità e dal prezzo di mercato degli animali.
Il contratto di factoring
È un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore (cedente) si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale (il factor) il quale, dietro corrispettivo (commissione) assume l’obbligo a sua volta di fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione di tutti o di parte dei crediti che quest’ultimo vanta in relazione alla propria attività, sino alla garanzia dell’eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell’imprenditore cedente sia attraverso la concessione dei prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. La cessione può avvenire:
- pro soluto: quando il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti e in caso di inadempimento non può richiedere la restituzione degli anticipi versati;
- pro solvendo: quando il factor lascia al cliente il rischio dell’eventuale insolvenza dei crediti ceduti.
Contratto di leasing finanziario
Il contratto di locazione finanziaria è un contratto con il quale un soggetto attribuisce ad un altro, dietro pagamento di un canone periodico, il diritto di utilizzare un bene strumentale all’esercizio della propria professione o attività imprenditoriale. L’utilizzatore può esercitare al termine del contratto un’opzione di acquisto (di riscatto) del bene stesso per la cifra pattuita. I canoni di leasing possono essere dedotti dal reddito imponibile. Se i canoni di leasing sono regolarmente pagati la società di leasing non può recedere dal contratto. Oggetto del contratto possono essere indifferentemente beni mobili e immobili. E’ assimilabile alla vendita con riserva di proprietà in quanto l’utilizzatore diventa proprietario del bene alla scadenza del contratto mediante versamento del prezzo stabilito.
A seconda delle caratteristiche del bene oggetto del contratto si è soliti distinguere in:
- leasing automobilistico, strumentale (macchine utensili, impianti, attrezzature, arredi, etc.);
- leasing immobiliare per immobili costruiti e da costruire;
- leasing navale per navi ed imbarcazioni;
- lease-back ossia una forma di finanziamento di un’azienda che consiste in un contratto di vendita di un bene stipulato tra il soggetto che lo possiede e l’istituzione finanziaria che contestualmente lo assegna in locazione finanziaria al cedente, il cedente si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore. L’utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene al termine del contratto di locazione.