CHE COS’É L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: APE

Attestato di prestazione energetica Ape by VetrinaFacile.it

Ultimo aggiornamento 3 Febbraio 2023 da VetrinaFacile.it & Redazione

Attestato di prestazione energetica

Siamo tutti consapevoli che l’aspetto “energetico” della casa è un’attestazione fondamentale per la valutazione del proprio immobile. Il certificato di prestazione energetica è quel documento che identifica le 10 classi (A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G) al cui interno si collocano gli edifici e le singole unità immobiliari in base a quanto combustibile o energia consumano all’anno per ogni metro quadro di superficie riscaldata o rinfrescata. Quindi questa certificazione attesta il grado di dispendio di energia di un immobile, dalla più virtuosa alla più dispendiosa.

Ricordiamo che  prima dell’esistenza dell’attuale APE era presente l’ACE ( Attestato di Certificazione Energetica) con cui si attestava la prestazione energetica dell’edificio, intesa come “la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la  preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione“.

Come si è passati dall’ACE all’APE

Nel tempo si sono succedute varie modifiche e integrazioni con il fine di rendere conforme la normativa ai dettati europei. E’ così con il decreto Dl/63 (convertito nella legge 90/13) anche a seguito di censure mosse dalla Corte di Giustizia Europea, l’Ace è stato sostituito dall’Ape (Attestato di Prestazione Energetica) inteso come documento redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e che fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficacia energetica.

Non si tratta di un semplice cambio di nome perché lo scopo è quello di uniformare la normativa interna italiana in tema di prestazione energetica degli edifici alle prescrizione dettate dalla Ue anche attraverso il monitoraggio dei consumi sia per quanto riguarda la resa del servizio di riscaldamento, sia per la climatizzazione estiva.

Si tratta dunque di un attestato di contenuto più ampio dell’Ace, che si prefigge di fornire all’utente dell’unità immobiliare una rappresentazione documentale dell’effettivo rendimento energetico dell’immobile di cui è titolare in relazione all’uso standard dello stesso, secondo la destinazione urbanistica, nonché di fargli conoscere altresì gli eventuali miglioramenti apportabili ai fini dell’ottenimento di un risparmio energetico.

Obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione dell’APE

La direttiva europea e la legge nazionale sono molto severe sull’obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione e del relativo attestato Ape. L’attestato va allegato al contratto di vendita (articolo 6, comma 3 del Dlgs 192/05) e le sanzioni per il proprietario inadempiente variano tra i 3mila e i 18mila euro. La sanzione non assume naturalmente carattere di sanatoria: il pagamento non fa venire meno il dovere del proprietario di dotare  il proprio immobile dell’attestato di prestazione energetica, che continua essere previsto.

Dal 24 dicembre 2013 con il Dl 145/13 convertito nella legge 9/14 non scatta più la nullità dei contratti di compravendita in caso di mancato rispetto dell’obbligo dei allegazione. Rimane però vigente l’obbligo di inserimento nel contratto della clausola con cui la parte acquirente dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione riguardante l’attestazione di prestazione energetica dell’edificio.

Importante: ricordiamoci di consegnare l’APE all’atto della compravendita 

Sin dall’inizio della trattativa l’Ape va messo a disposizione del potenziale acquirente, al quale va poi consegnato alla chiusura delle stesse, ossia al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita (articolo 6, comma 2 del Dlgs 192/95, così come modificato). Del pari, in caso di vendita di un edificio prima della sua costruzione, il venditore deve evidenziare la futura prestazione energetica dell’edificio e produrre poi il relativo attestato al rilascio del certificato di agibilità. Anche gli annunci di vendita tramite i mezzi di comunicazione commerciali devono continuare a riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente (articolo 6, comma 8 del Dlgs 192/95).

Entrata in vigore del decreto interministeriale 26 giugno 2015 

Il modello di Ape è stato uniformato in tutto il territorio nazionale e va redatto anche in un file informatico digitalmente firmato, da un “soggetto accreditato” chiamato “certificatore energetico” alla cui formazione, supervisione e accreditamento provvedono le regioni con leggi locali. É data poi per la prima volta definizione tecnica dell’edificio a “energia quasi zero” quello cioè con una prestazione energetica molto alta, caratterizzato da isolanti, infissi ad alte prestazioni ed impianti ad alto rendimento. L’energia necessaria per raggiungere uno stato di comfort è molto bassa, quella rimanente viene coperta in misura significativa da fonti rinnovabili presentati all’interno del confine dell’immobile.

La durata dell’Ape è fissata in 10 anni dal momento del rilascio, salvo che nell’immobile vengano eseguite opere di ristrutturazione tali da modificare la classe energetica. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

L’obbligo di dotare l’immobile dell’attestato di prestazione energetica trova ragione solo quando a questo deve essere assicurato un particolare confort abitativo, ragion per cui non sussiste per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili al rustico, di ruderi, di manufatti costituiti dal solo involucro esterno e privi ancora di tamponature e d rifiniture.

Autore


✅ LINK RAPIDI

VALUTA GRATIS

PUBBLICA GRATIS

VetrinaFacile.it | Scopri tutti i nostri servizi immobiliariCHI SIAMOSERVIZI

☎️ CHIAMA  🟢 CHATTA  @ SCRIVI

 

Per pubblicare il tuo articolo sul nostro blog scrivi a redazione@vetrinafacile.it.