
Ultimo aggiornamento 20 Maggio 2020 da VetrinaFacile.it & Redazione
Che cos’è l’Ape: Attestato di Prestazione Energetica
Il concetto di “risparmio energetico” è definitivamente entrato nella mentalità dell’utente al punto che ora la scelta di acquistare l’una o l’altra unità immobiliare dipende anche nella maggior parte dei casi, dalla classe energetica, a cui questa appartiene, cioè da quel grafico a istogrammi orizzontali colorati che identifica le 10 classi (A4, A3, A2, B1, B, C, D, E, F, G) all’interno delle quali si colorano gli edifici e le singole unità immobiliari in base a quanto combustibile ed energia consumano all’anno, per ogni metro quadro di superficie riscaldato e/o rinfrescata.
La classificazione energetica degli edifici consente dunque di attribuire alle azioni una graduatoria, dalla più economica a quella più dispendiosa. Oggi il potenziale acquirente che si affaccia sui mercati immobiliari per cercare il proprio immobile, deve prestare molta attenzione alla classe energetica dell’immobile prescelto.
La rivoluzione energetica ha avuto inizio con il D.Lgs 192 del 1995, con cui si è data attuazione alla direttiva comunitaria 2002/91/Ce. Sono poi seguite numerose modifiche e integrazioni con lo scopo di rendere la normativa conforme ai dettagli europei ed è arrivato l’Ape – Attestato di Prestazione Energetica – inteso come documento – ora uniformati su tutto il territorio nazionale, redatto e rilasciato anche in un file informatico digitalmente firmato – da un soggetto accreditato (il certificatore energetico) alla cui formazione, supervisione e accreditamento provvedono le regioni con apposite leggi locali.
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Che cos’è l’Ape: Requisiti
Il tecnico certificatore deve essere munito di titolo di studio e preparato a questa specifica professione ed essere abilitato con un attestato che comprovi l’esperienza nella progettazione di edifici e impianti. Lo scopo dell’Ape è quello di rappresentare l’effettivo rendimento energetico dell’immobile – in relazione all’uso standard dello stesso – secondo la specifica destinazione urbanistica e di far conoscere gli eventuali miglioramenti apportati ai fini dell’ottenimento del risparmio energetico.
Sin dall’inizio delle trattative finalizzate alla compravendita, l’Ape deve essere messa a disposizione del potenziale acquirente, al quale va poi allegata al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita articolo 6, comma 2, D.Lgs 192/05, così come modificato dal d.l. 145/13, convertito in legge 9/14.
L’Ape deve essere allegato al contratto di vendita articolo 6, comma 3, D.Lgs 192/05 e le sanzioni per il venditore inadempiente sono variabili tra i 3.000 € ai 18.000 €. La sanzione non assume naturalmente carattere di sanatoria, perché il pagamento non esonera il proprietario da vedere comunque gli obblighi imposti dalla legge.
Nel contratto definitivo il venditore deve inserire apposita clausola con cui l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardante l’attestazione di prestazione energetica dell’edificio. Per gli immobili in costruzione, è fatto obbligo al venditore di evidenziare la futura prestazione energetica dell’edificio e produrre in più, il relativo attestato al rilascio del certificato di agibilità.
Anche gli annunci di vendita tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare.
In caso di omissione – è responsabile dell’annuncio – solitamente l’agenzia immobiliare a cui è stata affidato l’incarico di vendere – è soggetta a sanzione di un minimo di 500 € ad un massimo Di 3.000 €. La durata della certificazione vale 10 anni dal momento del rilascio, salvo che all’immobile vengano eseguite opere di ristrutturazione, tale da modificarne la sua classe energetica.
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, lo stato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per la presenza di controllo di efficienza energetica. Sono esclusi dall’obbligo di dotarsi dell’Ape, oltre che i beni soggetti a vincolo paesaggistico culturale, anche i fabbricati che sono isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati in generale e quelli neppure riscaldate privi d’impianti di qualsiasi genere.
Che cos’è l’Ape: Sanzioni
- Edifici nuovi o ristrutturati venduti senza Ape: da 3.000 € a 18.000 €
- Edifici esistenti venduti senza Ape: da 3.000 € a 18.000 €
- Annunci di edifici in locazione senza Ape: da 500 € a 3.000 €
- Sanzione comminata al progettista per falsa attestazione: da 700 € a 4.200 €
Riepilogo in pillole
1) Che cos’è l’Ape
L’attestato di prestazione energetica è un documento che attesta la prestazione energetica di un edificio, attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e che fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.
2) Quando va fatto l’Ape
Un immobile deve essere dotato dell’Ape quando viene posta in vendita e in affitto.
3) A cosa serve l’Ape
Permette di confrontare tutti gli immobili dal punto di vista energetico, al fine di valorizzare quello che hanno migliori caratteristiche di efficenza e risparmio. Tutela e informa sui consumi energetici a chi acquista o affitta un immobile.
5) Chi redige l’Ape
É redatto e rilasciato da esperti qualificati dipendenti, che sono obbligati a effettuare almeno un sopralluogo personale presso l’edificio da certificare.
6) Quanto costa l’Ape
É legato a diversi aspetti quali:
- dimensione dell’immobile
- anno di costruzione
- tipologia dell’impianto di riscaldamento
- destinazione d’uso dell’immobile
- Il costo può variare da 100 € a 180 €
7) La durata dell’Ape
10 anni dal momento del rilascio, salvo che nell’immobile siano eseguite opere di ristrutturazione, tali da modificarne la classe e la durata.
8) Obbligo di dotazione
Ogni immobile deve essere dotato dell’Ace.
9) Obbligo di allegazione
L’Ape deve essere allegato al contratto diventa.