CHE COS’E’ IL CONTRATTO DI COMODATO D’USO

Contratto di comodato d'uso by VetrinaFacile.it

Ultimo aggiornamento 11 Ottobre 2022 da VetrinaFacile.it & Redazione

Contratto di comodato d’uso. Il comodato secondo la definizione data dall’articolo 1809 del Codice civile, è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile, perché questi se ne serva per un tempo e un uso determinato, con l’obbligo poi di restituirlo. 

La caratteristica fondamentale del comodato è la gratuità che lo differenzia, ad esempio, dal contratto di locazione che è caratterizzato dalla previsione di un compenso in favore del locatore. Qualora, tuttavia, sia previsto un importo di modesta entità a favore del comodante, si parlerà di comodato modale oppure oneroso: questo purché si rispetti la caratteristica sostanziale di questo tipo di contratto che consiste come detto, nell’essere gratuito.

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Dalla conclusione di in contratto di comodato derivano obblighi a carico di entrambe le parti contraenti: per quanto riguarda il comodatario (cioè colui che riceve il bene in consegna ) c’e l’onere di custodire la cosa con «la diligenza del buon padre di famiglia » cioè, in sostanza, con l’impegno tipico che si può richiedere all’uomo medio in relazione alla specifica obbligazione. Qualora il comodatario venga meno a tale diligenza, il comodante potrà richiedere l’immediata restituzione del bene.

Nel caso del comodato, tuttavia, non é prevista una procedura particolare come, ad esempio, lo sfratto per morosità tipico dei contratti di locazione. Il comodante che reclami la restituzione della cosa per inadempimento del comodatario, dovrà intraprendere un normale giudizio ordinario davanti al tribunale. Chi ha ricevuto un bene in comodato, inoltre, visto il rapporto di fiducia tra le parti che caratterizza tale tipo di contratto, non potrà consegnare ad altri il bene, senza autorizzazione del comodante.

Il comodante, a sua volta con la conclusione del contratto si impegna a permettere al comodatario di utilizzare il bene per l’uso e il tempo pattuito. Il comodatario risponde se la cosa viene meno per un caso fortuito al quale egli, con la normale diligenza, poteva sottrarla. Il comodatario, viceversa, non risponde del normale deperimento che il bene subisce per effetto ordinario, avendo viceversa, diritto di richiedere al comodante il rimborso di quelle straordinarie. 

Contratto di comodato d’uso: termine di durata

Il contratto di comodato può anche non prevedere un termine di durata: in questo caso il comodante potrà pertanto richiedere in ogni momento la restituzione del bene, essendo tuttavia possibile, in caso di contenzioso tra le parti, che sia lo stesso giudice a concedere al comodatario un termine ragionevole per la restituzione del bene. Il comodante, inoltre, qualora fosse anche previsto un termine, potrà chiedere la restituzione anticipata del bene, nel caso sia sopraggiunto una sua imprevista e urgente necessità. 

Essendo, come detto più volte, il contratto di comodato basato essenzialmente sulla fiducia tra le parti, il Codice civile prevede che, nel caso di morte del comodatario, il comodante possa chiedere (nonostante fosse previsto un termine di maggior durata) immediata restituzione del bene. L’articolo 1812 del Codice civile, infine, prevede che il comodante sia tenuto a risarcire il comodatario dei danni che questi ha subito a causa di vizi delle cosa che il comodante, pur sapendone l’esistenza, non lo aveva avvertito.  

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Contratto di comodato d’uso: conclusione del contratto  

Per quanto riguarda la conclusione, inoltre, il comodato é un contratto a forma libera, cioè non necessita di essere stipulato per iscritto, anche se un accordo scritto fornisce certamente più garanzie a entrambe le parti. Un’ulteriore caratteristica del contratto di comodato è di richiedere, per il suo perfezionamento, la materiale consegna della cosa, non essendo sufficiente in tal senso un semplice accordo tra le parti. Poiché il comodato prevede la restituzione esattamente della stessa cosa consegnata dal comodatario, non sarà utilizzabile nel caso di cose deperibili.  

Il contratto di comodato di un immobile ad uso abitativo sarà normalmente utilizzato tra familiari per concedere a uno l’utilizzo di un bene senza che debba essere versato un corrispettivo; il rapporto non perderà comunque la sua natura di comodato qualora si preveda il pagamento, ad esempio, delle spese condominiali ordinarie a carico del comodatario che questi potrà, per comodità, corrispondere direttamente all’amministratore di condominio

Contratto di comodato d’uso: spese condominiali di natura straordinaria

Le spese condominiali di natura straordinaria (ad esempio per il rifacimento facciata ) saranno viceversa a carico del comodante. Anche da questo punto di vista, tuttavia, sarebbe opportuno che nello stipulare per iscritto il contratto di comodato, le parti chiarissero esplicitamente quali spese condominiali siano a carico del comodante e quali del comodatario. 

Inoltre è bene chiarire che, nel caso di mancato pagamento di tali spese al condominio, l’unico soggetto al quale potranno essere richieste da parte dell’amministratore a nome dello stabile, esattamente come accade per il contratto di locazione, sarà al comodante, che resta a tutti gli effetti l’unico referente per il condominio per quanto riguarda il pagamento degli oneri condominiali. 

Sempre per quanto riguarda i rapporti con il condominio, occorre ancora precisare che il comodante non perderà la sua legittimazione a partecipare alle assemblee condominiali (e a esercitare il diritto di voto ) e a lui pertanto dovranno essere inviate le convocazioni (pena l’annullabilità della delibera e le relative convocazioni, che sarebbero viceversa del tutto invalide qualora fossero inviate direttamente al comodatario). Il comodatario, in sostanza, è legato contrattualmente al comodante, ma non ha rapporti diretti con il condominio, che dovrà pertanto rivolgersi al comodante per esempio per il rispetto delle regole del condominio.

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