
Ultimo aggiornamento 26 Maggio 2022 da VetrinaFacile.it & Redazione
Caparra confirmatoria. La caparra confirmatoria è una forma di garanzia in merito all’adempimento di un contratto e consiste nel consegnare una somma di danaro o altra forma di garanzia, che una parte effettua nei confronti dell’altra, all’atto della conclusione di un contratto, come ad esempio di un preliminare di compravendita.
Va subito precisato che la caparra confirmatoria si distingue dalla «caparra penitenziale» (art. 1386 del c.c.) in quanto rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso. E va anche distinto dalla «clausola penale» (art. 1382 del c.c.) in quanto quest’ultima è dovuta in caso di inadempimento o di ritardo di quest’ultimo, salvo riserva del maggior danno.
In caso di inadempimento, la caparra può essere restituita o altrimenti imputata alla prestazione dovuta. In caso differente, va distinto l’inadempimento in funzione di chi ne è l’artefice. Può verificarsi inadempimento da parte di «chi ha dato la caparra», in questo caso la controparte potrà recedere dal contratto e ritenere la caparra. Oppure, nel caso contrario, potrebbe verificarsi che l’inadempimento sia avanzato da parte di «chi ha ricevuto la caparra» – in questo caso – quest’ultimo, dovrà restituire alla controparte il doppio di quanto ricevuto.
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Caparra confirmatoria. Il recesso da contratto
Il recesso da contratto con liquidazione dei danni forfettariamente e convenzionalmente liquidati, determina l’estinzione di tutti gli effetti giuridici prodotti dalla conclusione dell’accordo e dal successivo inadempimento. Di conseguenza, le parti, a seguito dello scioglimento unilaterale del rapporto, non avranno reciprocamente più nulla a pretendere.
In alternativa, la parte adempiente può comunque scegliere di domandare «l’esecuzione o la risoluzione del contratto», fermo restando il «diritto ad agire» per il risarcimento del danno, il quale, a tenore del – comma 3 art. 1385 del c.c. – resta disciplinato dalle norme generali. In tal caso la caparra deve essere restituita, in virtù alla disciplina generale in termini di effetti restitutori determinati dalla risoluzione e salva unicamente la possibilità che essa venga trattenuta a finalità di garanzia della «pretesa risarcitoria» o a «titolo di acconto» sul ristoro economico, che sarà eventualmente liquidato in conseguenza del danno subito.
Le suddette difficoltà di «risoluzione e recesso» sono subordinate alla sussistenza dei «requisiti della imputabilità e della gravità dell’inadempimento» ex art. 1453 del c.c., che deve dunque essere ricollegabile alla condotta dell’inadempiente, nonché presentarsi come di “non scarsa importanza”; tenuto conto dell’interesse perseguito dalle parti nella conclusione dell’accordo (Cassazione 12549 del 10 maggio 2019).
Tali verifiche devono essere effettuate dal «giudice del merito», il quale, in caso di contestazione, è tenuto ad appurare l’effettiva incidenza dell’inadempimento sull’economia complessiva dell’assetto contrattuale che le parti si erano data al momento della conclusione dell’accordo (Cassazione 409 del 13 gennaio 2012).
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Caparra confirmatoria. La natura della caparra confirmatoria
É importante sottolineare in merito alla caparra confirmatoria, che la sua “natura” deve ben essere precisata in un accordo e/o nel contratto di compravendita. In quest’ultimo caso – ad esempio – sarà qualificato come «acconto sul prezzo» così da non indurre a falsi fraintendimenti.
Al pari della «clausola penale», la caparra confirmatoria non presenta caratteri vessatori sotto un punto di vista prettamente giuridico; tuttavia, nei rapporti tra consumatore e professionista, regolati dalla normativa speciale di cui al «codice del consumo», essa si presume “vessatoria”, fino a prova contraria, se di misura manifestamente eccessiva.
In tal senso è bene precisare – che normalmente – nelle compravendite, la somma consegnata a titolo di caparra è del 10-15% del prezzo di acquisto di un immobile. Gli effetti della caparra confirmatoria si manifestano con la consegna della cosa, che passa così nella proprietà della parte contraente, e per tal motivo si presuppone che essa possa esser costituita anche attraverso la consegna di un «assegno bancario».
In tal caso, tuttavia, il momento della «dazione» della «cosa» coinciderà con l’effettiva riscossione del titolo, non potendosi perfezionare con la sua mera consegna, posto che l’assegno potrebbe essere sfornito di «provvista» al momento dell’emissione (Cassazione 24747 del 05 dicembre 2016).
Caparra confirmatoria e assegno
Il debitore ai fini della prova del pagamento, può limitarsi a dimostrare l’avvenuta consegna del titolo, ricadendo sul creditore l’onere della prova del mancato incasso. Questo può essere dimostrato fornendo la semplice produzione dell’«assegno», dal momento che il suo possesso dimostra, evidentemente, la mancata riscossione della somma.
Se invece la caparra fosse oggetto di una somma di danaro, l’obbligo di restituzione della somma e quello di pagamento del doppio, costituiscono «debiti di valuta» e, pertanto, in assenza di specifica domanda, non sono su di essi dovuti interessi.