CAMBIALE

Cambiale

Ultimo aggiornamento 22 Novembre 2023 da VetrinaFacile.it & Redazione

Cambiale

La Cambiale è un titolo all’ordine «formale» ed «astratto» che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata. Da questa definizione si ricava che la cambiale è un «titolo all’ordine» e vuol dire che ha la possibilità di circolare mediante girata a meno che questa non sia esclusa con la clausola «non all’ordine».

«Non all’ordine» è un titolo formale, vuol dire che nella cambiale la forma scritta è un elemento essenziale per l’esistenza del titolo stesso e deve contenere tutti i requisiti richiesti sul foglietto cambiario.

Cambiale tratta e Pagherò cambiario «cambiale»

  1. la tratta o cambiale in senso stretto contiene l’ordine che una persona (traente) dà ad un altra (trattario) di pagare ad un terzo (prenditore-beneficiario) una somma di denaro alla scadenza indicata sul documento stesso; il rapporto che lega il traente ed il trattario si chiama «rapporto di provvista» e corrisponde di solito ad un credito che il traente vanta nei confronti del trattario.
  2. Il vaglia cambiario o pagherò contiene invece la promessa fatta da una persona (emittente) di pagare ad un terzo (prenditore-beneficiario) una somma di denaro ad una determinata scadenza.

Sia la tratta che il vaglia cambiario sono negozi giuridici unilaterali.

es. cambiale tratta

Milano 09 agosto 2022

Pagate per questa cambiale il 1/11/2022

950,00 € al Sig. Rossi (prenditore o beneficiario)

il sig. Verdi (trattario) firma Bruno (traente)

es. vaglia cambiale e/o pagherò

Pagherò il 1/12/2022 per questa cambiale di euro 950,00 al Sig. Rossi (prenditore o beneficiario)

firma Verdi (emittente)

Elementi essenziali della cambiale 

  1. denominazione del titolo (cambiale);
  2. ordine incondizionato (di pagare) o promessa incondizionata (di pagare);
  3. nome di chi paga (trattario o traente);
  4. nome del beneficiario-prenditore;
  5. data dell’emissione;
  6. sottoscrizione del titolo.

Se non è indicato l’istituto di credito dove il pagamento deve essere eseguito, la cambiale deve essere pagata presso il domicilio del debitore. La mancanza di uno di «questi requisiti essenziali» fa sì che il documento valga non più come cambiale ma solo come attestazione di credito.

La dichiarazione cambiaria (sia vaglia che tratta) deve essere redatta in forma scritta su un apposito modello regolamentare bollato; questa imposta di bollo, deve essere pari al 12‰ (12 per mille) dell’importo riportato sul titolo e se la cambiale non viene bollata sin dall’origine non ha efficacia di titolo esecutivo ma è valida solo come promessa di pagamento.

Inoltre qualora la cambiale non sia in regola con il bollo, perché ad es. insufficiente rispetto all’importo, e viene presentata in giudizio, l’esercizio dell’azione legale resta sospeso finché non sia dovuta e pagata la tassa e la relativa penalità e quindi, una cambiale con bollo insufficiente in caso di mancato pagamento sarebbe protestabile solo per l’importo coperto dal bollo.

La somma da pagarsi deve essere scritta 2 volte (lettere e cifra ) e in caso di differenza fra le due, prevale quella scritta in lettere.

Elementi accidentali della cambiale 

  1. Il luogo di pagamento: se manca il luogo vale per la tratta il domicilio del trattario, per il vaglia quello dell’emittente;
  2. La data di scadenza: essa può essere a giorno fisso o a vista . È a giorno fisso (es. il 04 giugno 2020); a vista, pagata nel momento della presentazione al debitore per il pagamento. Se non c’è determinazione di scadenza la cambiale si considera pagabile sempre a vista ossia al momento della presentazione al debitore;
  3. Il luogo di emissione: in mancanza si considera sottoscritta nel luogo accanto al nome del traente o emittente, in mancanza di questo la cambiale è nulla.

Tutti i requisiti cambiari devono sussistere nel momento in cui la cambiale è presentata per il pagamento; invece nel momento dell’emissione è sufficiente che vi sia solo la firma dell’emittente e la denominazione cambiaria.

La cambiale che circola sprovvista di uno o più dei «requisiti essenziali» viene definita incompleta quando il rilascio dei titolo avviene senza un accordo per il suo successivo riempimento o si dice «in bianco» quando sussiste un contratto di riempimento successivo. Nel caso, la facoltà di riempimento può essere sottoposta chiaramente ad un termine di decadenza massimo di 3 anni dall’emissione del titolo. In questo caso il titolo cambiario non è completo perché alcuni elementi saranno aggiunti in seguito.

Cambiale bruciante e domiciliata «cambiale»

Una cambiale viene detta «cambiale bruciante» quando presenta una scadenza molto vicina nel tempo. Invece è detta «cambiale domiciliata» quando è pagabile presso una banca o in un luogo diverso dal domicilio del debitore. Se la cambiale viene sottoscritta da un rappresentante, deve contenere la clausola «per procura».

Accettazione della tratta «cambiale»

Accettazione della «tratta» è l’atto con cui il trattario entra nel rapporto cambiario e si obbliga a pagare la somma indicata nel titolo; questo è proprio della cambiale tratta dove una persona, cioè il traente consegna ad un’altra (trattario), l’ordine di pagare una certa somma e il traente in questo modo assume l’obbligazione di pagare, nell’ipotesi in cui il trattario non paghi nei confronti del terzo.

Tra il traente ed il trattario esiste un rapporto di «provvista» o «rapporto fondamentale» ed è quello che permette al di dare ordine di pagare una somma determinata al prenditore della cambiale (il trattario è debitore del traente). Ad accettazione avvenuta quindi il trattario entra nel rapporto cambiario e vi entra come «obbligato principale». L’accettazione è indicata con la parola «accettato» o anche «visto» ma anche con la semplice sottoscrizione del trattario sulla facciata anteriore della cambiale.

L’accettazione è ammessa anche per una parte della somma e se il trattario rifiuta di accettare, il rifiuto deve essere accertato mediante protesto, e la mancata accettazione da luogo all’azione di regresso nei confronti dei giranti e del traente.

Categoria obbligati della cambiale

  1. obbligati principali: che sono l’emittente nel pagherò, il trattario accettante nella tratta;
  2. obbligati di regresso: o quelli in via di regresso ossia sono il traente ed i giranti nel caso di rifiuto dell’obbligato principale.

L’avallante assume la posizione di obbligato principale se da avallo per un obbligato principale, altrimenti assume la posizione di obbligato in via di regresso. Alla data di scadenza della cambiale se l’obbligato principale rifiuta il pagamento, il portatore legittimo del titolo può rivolgersi ad uno qualunque a sua scelta fra gli obbligati cambiari. L’obbligato di regresso poi, può pretendere il rimborso di quanto ha pagato dai giranti che lo precedono, dal traente e dai loro avallanti.

Azioni cambiare 

Il portatore di una cambiale, qualora il pagamento venga rifiutato dal trattario per la tratta o dall’emittente per il pagherò, può pretendere il medesimo pagamento da tutti gli obbligati cambiari e a questo fine può iniziare l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore servendosi della cambiale come «titolo esecutivo». Se non è in regola con il bollo si può promuovere il procedimento di cognizione o ancora si può procedere con il procedimento ingiuntivo il quale consente di iscrivere quando è possibile ipoteca giudiziale.

In tutti questi casi l’azione legale cambiaria può essere:

  1. un’azione diretta: contro gli obbligati principali (emittente, trattario accettante e avallante). Questa azione non è subordinata al protesto e può essere esercitata entro 3 anni (termine di prescrizione) a decorrere dalla data di scadenza.
  2. un’azione di regresso: contro gli obbligati di regresso (traente, giranti e avallanti) e purché il titolo sia andato in protesto. Questa azione può essere esercitata entro 1 anno (termine di prescrizione) a decorrere dalla data del protesto o da quella di scadenza se vi è la clausola “senza spese”.

Cambiali finanziarie «cambiale»

Le cambiali finanziarie sono «titoli di credito all’ordine» emessi in serie, ed aventi una scadenza non inferiore a 1 mese e non superiore a 36 mesi dalla data dell’emissione. Hanno come funzione la raccolta di denaro presso i risparmiatori attraverso dei mutui collettivi con lo strumento cambiario per investirlo nell’attività dell’emittente.

Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie. Sono girabili esclusivamente con la clausola “senza garanzia” o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di “cambiale finanziaria” inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi della cambiale ordinaria.

L’emissione di cambiali finanziarie costituisce una raccolta del risparmio. Le cambiali finanziarie devono essere emesse con la clausola “senza garanzia” per tutelare il girante in caso di inadempimento dell’emittente. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall’ordinamento.

Costituendo raccolta del risparmio, l’emissione di cambiali finanziarie è riservata a società o enti che forniscano particolari garanzie di solvibilità, ma il c.d. decreto sviluppo d.l. 83/2012 ha allargato la rosa dei soggetti che possono emettere cambiali finanziarie, che ora possono essere emesse anche in forma dematerializzata, ma a determinate condizioni e solo per il tramite di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Soggetti che possono emettere cambiali finanziarie

  1. Società di capitali;
  2. Società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese:
  3. Società e enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati, ma possono emettere cambiali finanziari a particolari condizioni.

La vera novità introdotta dal «decreto sviluppo» sta nella possibilità che anche le società non quotate in mercati regolamentati o non regolamentati possano emettere cambiali finanziarie, ma a particolari condizioni, anzi con una particolare assistenza fornita da uno «sponsor» che supporta l’emissione di detti titoli come una banca o un’impresa di investimento, una società di gestione del risparmio, una società di gestione armonizzata, una società di investimento a capitale variabile purché con succursale costituita nel territorio dello Stato.

Sponsor «cambiale»

Lo sponsor assiste l’emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento degli stessi e deve segnalare, per ciascun emittente, se l’ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell’attivo corrente, come rilevabile dall’ultimo bilancio approvato, e deve anche classificare l’emittente in almeno 5 categorie di qualità creditizia che deve rendere pubbliche. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota minima stabilita dalla legge di titoli emessi dalla società non quotata.

La girata «cambiale»

La girata è un negozio giuridico che trasferisce un determinato titolo di credito. Essendo la cambiale un titolo all’ordine, questi circola mediante girata, a meno che il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all’ordine» o un’espressione equivalente.

In tal caso il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria del credito. La «girata» è un negozio giuridico di «trasferimento di garanzia cartolare» (cioè risulta dal titolo) «unilaterale ed astratto» che contiene una dichiarazione scritta sul titolo, attraverso il quale il girante ordina al debitore di effettuare il pagamento del titolo stesso, non più in proprio favore ma a vantaggio di un altro soggetto detto giratario.

La formula è per me pagate a…

Insieme alla funzione di trasferimento, la «girata» ha un’ulteriore funzione di garanzia, infatti il girante diviene anche lui un obbligato cambiario in via di regresso ed è solidamente responsabile per il pagamento della cambiale, la può escludere però opponendo alla girata la clausola «senza garanzia». La girata può essere «in pieno» con la firma del girante e l’indicazione del giratario (per me pagate al Sig. Mario Verdi), oppure «in bianco» e in questo caso non vi è l’indicazione del giratario ed è costituita dalla sola firma del girante.

Nel caso di «girata in bianco» il giratario può riempirla con il proprio nome o con quello di un’altra persona, può girare di nuovo la cambiale in bianco a persona determinata oppure trasmettere la cambiale ad una terza, senza riempire la girata in bianco e senza girarla. Se la girata non produce tutti gli effetti suoi tipici, si dice «impropria» e contiene le seguenti clausole:

  1. La girata per procura o per incasso: e in questo caso viene attribuito al giratario la veste del mandatario del girante incaricato di riscuotere la somma, vuol dire che il giratario potrà chiedere in nome e per conto del girante il pagamento, cioè agisce come il rappresentante del girante. Non può girarla. Non sussiste la funzione di garanzia propria della girata non avendo il giratario un diritto proprio.
  2. La girata valuta in garanzia o valuta in pegno: con la quale la cambiale viene data in pegno con la clausola “valuta in garanzia” o “valuta in pegno” al giratario che può chiedere al debitore il pagamento e con questo soddisfarsi del suo credito. Il giratario diviene creditore pignoratizio sulla cambiale; non può girarla (salvo che per procura) ma può esercitare tutti i diritti relativi al titolo ed a lui non possono essere opposte eccezioni fondate sui rapporti degli obbligati con il girante.

L’avvallo

L’avallo è una garanzia di pagamento. Con l’avallo un soggetto detto avallante, sottoscrive una cambiale o un assegno  garantendo il pagamento di un atto obbligato verso il cosiddetto avallato. L’avallante non può pretendere che il portatore della cambiale escuta, cioè vada a chiedere soddisfazione, per primo all’avallato. L’avallante che effettui il pagamento della somma cambiaria acquista in modo autonomo i diritti indicati nella cambiale accresciuti degli interessi e delle spese. L’obbligazione di avallo deve essere scritta nella cambiale e di solito si usa il termine “per avallo” seguito dalla firma dell’avallante. E’ ammesso anche «l’avallo parziale» dato cioè solo per una parte della somma cambiaria.

L’avallo, come la fideussione è una garanzia di tipo personale ma si distingue da quest’ultima perché solitamente la fidejussione è una garanzia accessoria a quella principale e il fideiussore risponde solo se il debitore non paga (il creditore può chiedere l’adempimento indifferentemente al fideiussore o al debitore), mentre nell’avallo, l’avallante non può obbligare il portatore del titolo ad escutere preventivamente il patrimonio dell’avallato.

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