CALCOLO CEDOLARE SECCA 2016: COME QUANTIFICARE LA “QUOTA”

calcolo cedolare secca

Innanzitutto partiamo dal presupposto che a questo regime possono accedere solo ed esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di un godimento sulle proprietà immobiliari, come ad esempio l’usufrutto.

Non possono quindi aderire tutte le altre categorie, ad esempio società o enti non commerciali. Fatte le dovute premesse, vediamo insieme cosa l’Agenzia delle Entrate ha modificato nell’Annuario del Contribuente, per prepararsi al 2016:

  • riduzione dell’aliquota della cedolare secca per tutti i contratti a canone concordato.
    Inoltre, la riduzione vale anche per le abitazioni che sono ubicate in Comuni ad alta tensione abitativa e con scarse disponibilità abitative.
    L’alta tensione abitativa può essere rilevata attraverso il Cipe. In questo caso quindi la modifica avvenuta è quella del passare ad un aliquota del 10% fino al 2017, per poi aumentare fino al 15%.
  • altra modifica riguarda la tanto discussa IMU, abolita sulle abitazioni principali, attraverso il Decreto Legge numero 102 del 31 agosto 2013.
    L’imposta rimane però invariata per le categorie catastali A/1, A8 e A/9, che in realtà vedono applicare la IUC, ovvero una tassa che comprende IMU, TASI (Tassa dei servizi indivisibili dei comuni) e TARI (Tassa sui rifiuti urbani).

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, con la nuova Legge di Stabilità 2016 è stata abolita anche la TASI sulle prime case non di lusso.

Quali sono dunque i requisiti che la proprietà deve possedere per poter aderire alla cedolare secca, oltre quelli già detti?

Le unità abitative devono essere necessariamente di categoria A1 e A11 (esclusa l’A10 per uffici o studi privati) ed essere affittate per uso abitativo. Anche garage o box possono farne parte ma sempre solo se affittati insieme all’abitazione principale.

Il padrone di casa ha l’obbligo di avvisare preventivamente l’inquilino attraverso posta raccomandata.

Fatte queste dovute premesse e procedimenti, il proprietario dell’immobile deve compilare il modello RLI, non più i modelli 69 e Siria che sono stati sostituiti da un provvedimento del 10 gennaio 2014.

Questo nuovo modello richiede molti dei dettagli già dovuti precedentemente. È infatti diviso in più quadri:

  • Quadro A: dati generali (importo del canone, codice fiscale e dati anagrafici del richiedente, eccetera);
  • Quadro B: soggetti (ovvero i dati dei locatori);
  • Quadro C: dati degli immobili (tutti i dati inerenti l’abitazione);
  • Quadro D: locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca, più eventuali dichiarazioni dei locatori.

Una volta compilata la documentazione, questa può essere inviata telematicamente, utilizzando il software dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite posta.


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