
Ultimo aggiornamento 16 Marzo 2020 da VetrinaFacile.it & Redazione
Bonus Seconda Casa
Bonus seconda casa. Nonostante la normativa di riferimento non abbia subito modifiche particolarmente rilevanti nel corso degli anni, la giurisprudenza ha integrato l’ambito applicativo delle agevolazioni per la casa, ampliando lo spettro dei casi in cui, oltre il dato letterale, le medesime agevolazioni sono meritevoli, a specifiche condizioni, di trovare esecuzione.
In particolare è stato stabilito che possono eccezionalmente richiedersi le agevolazioni fiscali “prima casa” anche per l’acquisto di un secondo immobile quando il primo risulti essere “inidoneo” all’uso abitativo (Cassazione 2565 del 2 febbraio 2018).
Benché la Corte di Cassazione non abbia dettagliatamente indicato tutte le fattispecie ricomprendibili nella deroga (lasciando quindi l’interpretazione della sentenza al magistrato che di volta in volta dovrà applicare i principi ivi sanciti), sembrano potersi figurare tra le ipotesi di inidoneità sia i casi in cui l’immobile smetta di essere idoneo a causa di un evento – quale potrebbe essere un terremoto – che ne mette a rischio la stabilità, sia anche quando l’abitazione diventi soggettivamente inidonea a soddisfare le esigenze di chi ci vive perché, per esempio, la famiglia “si allarga” e l’abitazione dispone di pochi locali per far sì che tutti i componenti abbiano abbastanza spazio per vivere.
Bonus seconda casa | Ipotesi di inidoneità oggettiva
Tra le ipotesi di inidoneità oggettiva è stato ricompreso il caso di un immobile concesso in locazione e quindi non utilizzabile da parte del proprietario in quanto sottoposto a vincolo giuridico; nella fattispecie è stata riconosciuta la legittimità dell’acquisto con “beneficio prima casa” da parte di un contribuente già proprietario di altro appartamento precedentemente locato a un terzo con contratto regolarmente registrato (Cassazione 19989 del 27 luglio 2018).
L’indirizzo interpretativo maturato presso la giurisprudenza di legittimità è stato recepito anche dall’Amministrazione finanziaria la quale, con la risoluzione 107/E/2017 ha dichiarato che “il bonus prima casa” può essere utilmente richiesto una seconda volta nel caso di immobile già acquistato con le agevolazioni previste ma di seguito dichiarato inagibile. Un chiarimento, quest’ultimo, di spiccato rilievo, che si inserisce nelle importanti agevolazioni fiscali riconosciute ai possessori di case danneggiate dal terremoto.