
Ultimo aggiornamento 13 Novembre 2017 da VetrinaFacile.it & Redazione
BONUS CASA 2017
Nuove scadenze per le ritenute del 4% e pagamento tracciato dei corrispettivi relativi ai contratti di appalto di opere e servizi dal 1° gennaio 2007.
Il condominio, quale sostituto d’imposta, assoggetta a ritenuta d’acconto del 4% e i corrispettivi pagati a seguito di prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi sono esclusi dalla ritenuta del 4% i corrispettivi pagati in ragione di altri contratti come quello di deposito, assicurazione, trasporto, cessione, finiture di beni con posa in opera meramente accessoria, somministrazione di energia, acqua e gas.
Le prestazioni di lavoro autonomo sono invece soggette alla ritenuta del 20%.
Le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2017, riguardano in maniera particolare la ritenuta del 4%. Infatti, l’articolo 1 della legge al comma 36, prevede due nuovi commi all’articolo 25-ter del Dpr 600/ 1973.
Immobile pubblicizzato da Alessandro Simone Ag. Imm. Frimm – Roma – S. Giovanni – Locale Commerciale “C1” 215 mq (vendita/affitto) Prati Cipro Musei Vaticani
Per maggiori informazioni contattare Alessandro Simone al 388.24.61.203 o scrivi a: alessandro.simone@vetrinafacile.it oggetto: Prati Locale C1 215 mq
Il 2-bis prevede che il versamento della ritenuta del 4% sia effettuata dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate (o che andavano operate) raggiunga l’importo di 500 euro.
Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento delle ritenute operate o che andavano operate entro il 30 giugno.
Pensiamo al caso in cui l’amministratore al 30 di aprile abbia raggiunto o superato la soglia di 200 euro di importo di ritenute operate: in tal caso procedere con il versamento entro il successive 16 maggio.
Le ritenute operate poi dal primo maggio al 30 giugno dovrà comunque versarle lo stesso 30 giugno sempre che nel frattempo non sia stata raggiunta o superata nuovamente la soglia nel mese di maggio con conseguente versamento al 6 di giugno.
L’altra ipotesi è che fino al 30 giugno non sia stata raggiunta la soglia e in questo caso si procederà comunque al versamento entro il 30 giugno delle ritenute operate.
Immaginiamo che al 31 di ottobre sia stata ancora una volta raggiunta la soglia 0 superata per ritenute operate nel mese: queste andranno versate in un’unica soluzione entro il successive 16 di novembre.
Se il limite non sarà stato raggiunto al 20 dicembre, nello stesso giorno saranno comunque versate le ritenute operate. In ogni caso, se l’amministratore preferisce continuare con il vecchio regime (versamento mese per mese, indipendentemente dall’importo delle ritenute) può farlo.
Attenzione: le soglie si intendono raggiunte e superate non solo in base alle ritenute operate, ma anche con riferimento a quelle che andavano operate; inoltre, all’importo del versamento vanno conservate le distinzioni tra ritenute operate ai fini Irpef da quelle ai fini Ires.
Immobile pubblicizzato da Alessandro Simone Ag. Imm. Frimm – Locale Commerciale “C1” 142 mq (vendita/affitto) santa maria maggiore – Roma
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Si tratta dunque di una soglia (quella dei 500 euro) che si riferisce all’ammontare complessivo sia per i codici tributo 1019 che 1020.
Il limite si riferisce alla totalità delle ritenute in capo al medesimo condominio e con riferimento, dunque, a tutti i propri percipienti.
L’altra novità introdotta dalla legge di stabilità prevista dal nuovo comma dell’articolo 25- ter del Dpr 600/1973 che dispone come il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi debba essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità (come possono esserlo gli istituti di pagamento) idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto dell’Economia.
Se è vero che la Legge 220/2012 introduce ormai dal 18 giugno 2013 l’obbligo di pagamento dei fornitori a mezzo di conto corrente bancario o postale intestato al condominio, il pagamento di appaltatori in contanti implica una violazione di un rapporto privatistico con l’ipotesi della sanzione della revoca da parte dell’assemblea o dell’Autorità Giudiziaria in volontaria giurisdizione su ricorso anche di un solo dei condòmini.
L’osservanza della disposizione di cui al nuovo comma 2 ter (considerata violazione in materia di imposte dirette), invece, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell’articolo 11 del Dlgs 471/97 che va da 258,23 euro a 2.065,83 euro.
In tal caso, la sanzione verrebbe irrogata ovunque al condominio quale sostituto d’imposta ma con evidente diritto di rivalsa sull’amministratore per imperizia professionale visto i suoi obblighi (articolo1130, numero 5 del Codice civile).
Anche questa violazione di tracciabilità da parte dell’amministratore costituisce un ulteriore motivo di revoca obbligatoria da parte dell’assemblea prima e dell’Autorità giudiziaria dopo, posto che in tali casi di integrerebbe l’ipotesi di grave irregolarità fiscale prevista dal nuovo articolo n.29 del Codice civile.
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Gli amministratori potranno attingere le informazioni necessarie alla compilazione direttamente dall’anagrafe condominiale curata e tenuta in base al nuovo articolo 1129 del Codice civile, che sarà opportuno aggiornare.
Il software di comunicazione è già presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e attivo sui canali telematici Fisconline ed Entratel – consente di indicare sia gli importi assegnati ai condomini in base allo stato di ripartizione millesimale delle spese bonificate dal condominio entro il 31 dicembre 2016, sia la natura giuridica del beneficiario, scegliendo con appositi flag tra possibili possessori o detentori e altri soggetti.
Si dovrà anche indicare se la quota di spesa assegnata ad una specifica unità immobiliare e relativo condomino è stata interamente versata al condomino oppure se (in caso di morosità) non è stata versata solo parzialmente.
Nel caso di beneficiari non condomini come l0 possono essere i parenti o affini conviventi del possessore detentore, l’amministratore utilizzerà il codice che indica «altre tipologie di soggetti» e i dati convoglieranno solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione: spetterà poi al contribuente aggiungere i dati nella dichiarazione se
possiede i requisiti previsti dalla norma.