ATTO NOTARILE INFORMATICO: RESPONSABILITÁ DEL NOTAIO NELLA STIPULA CONTRATTUALE DIGITALE

Atto notarile informatico VetrnaFacile.it

Atto notarile informatico e responsabilità contrattuale digitale

I controlli del notaio possono concludersi in due modi: tramite atto notarile redatto nella forma della scrittura privata (articolo 2702 e successivi del codice civile) o nella forma più solenne dell’atto pubblico (articolo 2699 del codice civile).

Al fine di tutelare i cittadini, la legge stabilisce precise regole per la formazione del rogito. In particolare, il notaio deve svolgere due azioni fondamentali:

  1. spiegare e leggere integralmente il contenuto dell’atto alle parti coinvolte e agli eventuali testimoni, quando richiesto dalla legge, ad esempio, nel caso in cui una delle parti non possa sottoscrivere a causa di menomazioni sensoriali. È essenziale assicurarsi che tutti abbiano compreso il contenuto e gli effetti giuridici dell’atto.
  2. nel caso in cui il notaio non adempia a tali obblighi, egli diventa penalmente responsabile per il reato di falso in atto pubblico.

Una volta completati i controlli, il rogito deve essere sottoscritto dalle parti e dai testimoni presenti dinanzi al notaio e infine anche dal notaio stesso. Ciò conferisce all’atto notarile valore di piena prova, anche davanti al giudice, a meno che non sia accertato il reato di falso in atto pubblico.

Atto notarile informatico 

Con il decreto legislativo 110 del 2 luglio 2010, entrato in vigore dal 3 agosto 2010, sono state introdotte normative riguardanti l’atto pubblico informatico redatto dal notaio, consentendo la possibilità di redigere tutti gli atti pubblici in formato elettronico, compresi quelli di compravendita.

Questa modalità permette di creare direttamente atti in formato elettronico, i quali vengono conservati dal notaio e hanno lo stesso valore legale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata su supporto cartaceo.

L’atto pubblico informatico è obbligatorio esclusivamente per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la pubblica amministrazione.

Tuttavia, chi lo desidera può stipulare qualsiasi atto in questa modalità; quindi, anziché firmare un documento cartaceo, le parti appongono la propria firma digitale su un documento informatico che contiene il testo dell’atto stesso, compresi eventuali allegati (circa 20) e la posizione della firma digitale del notaio.

Questo documento firmato digitalmente viene poi conservato in modo sicuro attraverso un apposito sistema di conservazione in conformità alle normative, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato.

Questa nuova modalità di stipula offre vantaggi come la possibilità per le parti, anche se residenti in luoghi diversi, di recarsi presso il proprio notaio di fiducia e stipulare l’atto, consentendo lo scambio del documento firmato digitalmente tra i due notai in pochi istanti.

Ciò risponde anche alle esigenze specifiche di soggetti che interagiscono con il mondo esterno, sia per fornire che per acquisire informazioni tramite sinergie locali.

Atto notarile informatico: sicurezza e disaster recovery

In aggiunta a ciò, la conservazione tramite i più avanzati sistemi di Disaster Recovery offre una sicurezza ulteriore contro eventuali danni o perdite dei documenti conservati in formato analogico. L’obiettivo della nuova legge è di bilanciare le esigenze di efficienza con quelle della sicurezza notarile.

Pertanto, il notaio sarà tenuto a utilizzare obbligatoriamente la firma digitale come unico strumento operativo per svolgere le sue funzioni. Questo include la formazione, la trasmissione e la conservazione dei documenti informatici.

Certificato qualificato di firma e repertorio digitale

Inoltre, è previsto il rilascio del certificato qualificato di firma che attesta l’identità del notaio e la sua iscrizione a ruolo. Questo consentirà a chiunque di verificare l’autenticità e la validità delle firme apposte dal notaio, dalle parti, dai testimoni e dagli interpreti, rendendo il processo affidabile.

Con l’introduzione dell’atto notarile informatico, anche la conservazione degli atti notarili ha subito una rivoluzione. Il Consiglio Nazionale del Notariato, a spese dei notai, ha creato una banca dati nota come repertorio digitale, che ospiterà il repertorio di ogni singolo notaio contenente gli atti redatti in forma digitale e le copie digitali degli atti formati su supporto cartaceo.

Dall’entrata in vigore della normativa, gli atti rilasciati dal notaio possono avere la forma cartacea o informatica, entrambi con gli stessi effetti legali.

In altre parole, anziché ricevere i documenti proposti su carta, potrebbero essere trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale. Quindi la maggior parte dei documenti potrà essere firmata digitalmente dal notaio utilizzando un semplice dispositivo PN (Penna Notarile), e il notaio certificherà l’autenticità.

Pertanto, l’atto di compravendita potrà essere redatto sia su “carta” e rilasciato in copia autentica cartacea all’acquirente, sia su “supporto digitale” e rilasciato in copia autenticata elettronica, offrendo entrambi gli stessi effetti legali.

Adempimenti legali del notaio dopo la firma dell’atto

Anche dopo la firma dell’atto, il notaio ha obblighi di legge che devono essere adempiuti in tempi brevi per garantire sia il pagamento delle imposte che la pubblicità a terzi e la sicurezza dell’operazione, a vantaggio di tutti i cittadini.

In particolare, è tenuto a svolgere due azioni fondamentali: la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate e il pagamento delle imposte per conto del cliente. Inoltre, deve depositare l’atto a garanzia della collettività nei registri pubblici, in modo da renderlo noto ed efficace nei confronti di tutti i terzi coinvolti.

Il deposito dell’atto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari è essenziale per permettere a chiunque di conoscere il proprietario dell’immobile e se quest’ultimo è gravato da ipoteca o altri vincoli. Inoltre, la voltura catastale è necessaria per aggiornare il catasto con le nuove informazioni relative all’immobile.

L’inosservanza di questi obblighi da parte del notaio durante l’esercizio della sua attività professionale può portare a responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale.

Il notaio, come qualsiasi professionista, è tenuto a seguire tali obblighi scrupolosamente, e in caso di inadempienza, è obbligato a risarcire il danno ai soggetti interessati, come stabilito dall’articolo 1218 del codice civile.

Va tenuto presente che il compimento di visure catastali e ipotecarie, volte a individuare esattamente il bene oggetto di vendita e a verificarne la libertà, rappresenta una fonte di responsabilità per il notaio. A meno che sia espressamente esonerato dalle parti interessate, il notaio è tenuto a eseguire tali verifiche secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 1176 del codice civile, dove la diligenza deve essere valutata considerando la natura dell’attività esercitata.

Ruolo del notaio in relazione ai contratti di compravendita

Il notaio, in quanto esperto giurista, può essere consultato in relazione a un contratto di compravendita che le parti hanno già predisposto da sole o con l’assistenza di altri professionisti. In tale ipotesi, il notaio è comunque responsabile di negligenza professionale se non prospetta all’acquirente l’opportunità di effettuare le visure ipotecarie e catastali al fine di accertare la libertà dell’immobile da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.

Per quanto riguarda l’attività di consulenza, si è stabilito che il notaio non ha il dovere di consigliare il venditore riguardo all’accertamento della solvibilità, né il compratore in caso di vendita con pagamento dilazionato, né di suggerire all’acquirente di accettare l’esistenza di eventuali vizi dell’immobile.

Tuttavia, nel caso in cui sia giudizialmente accertata la responsabilità del notaio, il cliente ha il diritto di essere risarcito per il danno subito a causa della sua condotta negligente. Se il notaio, durante la redazione dell’atto, non ha effettuato verifiche sull’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile venduto, dichiarandolo erroneamente libero da gravami, il risarcimento del danno può essere disposto anche in forma specifica mediante la condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata. Ciò è possibile a condizione che vi sia la possibilità di ottenere il consenso del creditore procedente e che l’adempimento dell’incombente non sia eccessivamente gravoso sia per la natura dell’attività occorrente che per la congruità rispetto al danno, in termini di somma da pagare.

Atto notarile informatico: liquidazione del danno risarcibile

Per quanto riguarda la liquidazione del danno risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene oggetto della controversia.

Deve invece riguardare un intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, senza necessariamente portare a un risarcimento diretto alla completa restitutio ad integrum del patrimonio leso (Cassazione 90 63 del 12 aprile 2018).

Da notare che la responsabilità del notaio è esclusa nel caso in cui vi sia stato un espresso esonero dal compimento delle cosiddette visure catastali e ipotecarie, concordato dalle parti con un’apposita clausola inserita nella scrittura.

Autore

Atto notarile informatico. VetrinaFacile.it: scopri tutti i nostri servizi immobiliariCHI SIAMO SERVIZI

☎️ CHIAMA  🟢 CHATTA  @ SCRIVI

 

✅ LINK RAPIDI

VALUTA GRATIS

PUBBLICA GRATIS

PUBBLICITÁ 

GUEST-POST

PUBBLICA IN 🥇 PAGINA

VENDI & AFFITTA CON NOI