ASSEGNO BANCARIO

Assegno bancario

Ultimo aggiornamento 20 Gennaio 2023 da VetrinaFacile.it & Redazione

Assegno bancario

L’assegno bancario è un titolo di credito che ha la struttura formale della cambiale tratta ma svolge una funzione economica diversa, infatti rappresenta uno strumento di pagamento a servizio di chi ha fondi disponibili presso una banca. L’assegno bancario al momento dell’emissione viene firmato dal titolare del conto corrente.

L’assegno bancario contiene l’ordine incondizionato rivolto dal traente ad una banca di pagare una somma determinata ed è quindi strettamente legato al deposito bancario che il traente ha presso il trattario. Se la banca non paga per mancanza di fondi, essendo l’assegno un titolo esecutivo, il portatore potrà sempre rivolgersi con l’azione di regresso contro gli obbligati in via di regresso e cioè il traente (emissario dell’assegno ) e gli eventuali giranti.

L’assegno bancario può essere «all’ordine» o al «portatore». L’assegno bancario per essere valido deve contenere dei «requisiti essenziali»:

  1. la denominazione di assegno bancario;
  2. l’ordine di pagare una determinata somma;
  3. l’indicazione del trattario;
  4. il luogo di pagamento anche se per questo è sufficiente che il luogo sia determinabile;
  5. data e luogo di emissione;
  6. la sottoscrizione (firma del traente).

Assegno bancario: assegno post-datato

L’assegno con la data in bianco è nullo anche se nella pratica è molto frequente; invece l’assegno «post-datato» con l’indicazione di una data successiva a quella dell’emissione è immediatamente esigibile e comporta a carico dell’emittente delle conseguenze fiscali. Non si considera «post-datato» un assegno con post-datazione massima di 4 gg. Se l’assegno non è interamente coperto è ammesso il pagamento parziale.

L’emissione di un assegno senza copertura (assegno a vuoto) non è più reato ma importa a carico del traente l’applicazione di sanzioni pecuniarie (illecito amministrativo) e personali e fra le sanzioni accessorie rientra l’iscrizione dell’autore dell’illecito nell’archivio informatico degli assegni e delle carte di pagamento irregolari presso la Banca d’Italia.

Assegno bancario: tempi di riscossione

L’assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro termini assai brevi e cioè 8 giorni (se è pagabile nello stesso Comune; cd. “assegno su piazza”), 15 giorni (se pagabile in un Comune diverso; cd. “assegno fuori piazza”), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente). La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell’assegno al pagamento. Tuttavia il traente (colui che ha emesso l’assegno) può disporre la revoca dell’ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione.

Assegno bancario: revoca

Se l’assegno non viene riscosso entro i termini previsti dalla legge l’emittente può ordinare alla banca di «revocare» l’ordine di pagamento. La revoca dall’ordine di pagamento dovrà essere ovviamente manifestata alla banca in modo che non sia contestabile e pertanto in forma scritta. Tale facoltà di disporre la revoca dell’ordine di pagamento (con la quale la banca è liberata/impedita dall’effettuare il pagamento e neppure si potrà procedere al protesto dell’assegno in quanto oltrepassati i termini di presentazione all’incasso) discende dalla esigenza di permettere al traente (superato un certo lasso di tempo) di poter liberamente disporre della provvista sul conto.

Circolazione dell’assegno

L’assegno può essere soggetto a furti o a smarrimento e la legge così ha predisposto una serie di cautele limitative della sua circolazione, inserendo determinate clausole:

  • clausola non all’ordine: questo assegno bancario può essere ceduto soltanto con la forma della cessione ordinaria, cioè il trasferimento si ottiene mediante la consegna del titolo e non mediante girata;
  • clausola non trasferibile: questa clausola blocca la circolazione del titolo quindi l’assegno non solo non è girabile ma anche non cedibile. Questo assegno quindi può essere pagato solo al prenditore e di conseguenza se l’assegno viene rubato o viene smarrito né il ladro né il ritrovatore possono chiedere la somma, e neanche possono trasferire il credito. La clausola di non trasferibilità è obbligatoria per gli assegni bancari e circolari di importi pari o superiori a 999,99 euro.

Assegno sbarrato

Il traente o il portatore possono sbarrare l’assegno apponendo sulla facciata anteriore due segni di sbarratura (//) sbarramento generale. L’assegno in questo caso non può essere incassato se non da un cliente della stessa banca trattaria, ma può essere versato in un’altra banca qualsiasi; oppure con l’indicazione del nome di una Banca fra le sbarre (sbarramento speciale); in questo caso l’assegno dovrà essere versato necessariamente nella banca indicata tra le sbarre.

Assegno turistico traveller’s check

Questo tipo di assegno è subordinato all’esistenza sul titolo di una «doppia firma» conforme del prenditore il quale deve ripetere la firma all’atto della presentazione e questa procedura mette al sicuro il prenditore da eventuali smarrimenti, in quanto il ritrovatore dell’assegno per incassarlo dovrebbe riuscire ad apporre sul titolo al momento della presentazione una firma identica a quella già apposta dal prenditore.

Assegno circolare

L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine formale, emesso da un Istituto bancario autorizzato dalla Banca d’Italia contenente la promessa di pagare a vista al prenditore la somma su di esso indicata. L’assegno circolare è simile per struttura al pagherò cambiario perché contiene la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista una somma determinata, ma si differenzia nettamente dal pagherò sotto il profilo della funzione, che è infatti, quella di consentire di effettuare il pagamento senza il rischio dello spostamento materiale della materia.

L’emissione dell’assegno circolare deve essere correlato all’esistenza di una somma disponibile presso l’istituto emittente e questa viene indicata con il termine di «provvista» e deve essere costituita mediante un versamento in contanti nella cassa dell’istituto di credito dell’importo corrispondente a quello portato dall’assegno.

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