
Ultimo aggiornamento 19 Febbraio 2022 da VetrinaFacile.it & Redazione
Agevolazioni fiscali acquisto prima casa
Agevolazioni fiscali acquisto prima casa. L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consiste principalmente, a seconda dei casi, nell’abbattimento dell’Iva dal 10% al 4% e dell’imposta di registro dal 9% al 2% (0 all’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing).
Perché all’acquisto della “prima casa” sia applicabile l’imposta di registro occorre che si verifichino le seguenti condizioni:
- il Venditore sia un soggetto “privato”, cioè un soggetto che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione; oppure che quest’ultimo, pur essendo un “soggetto Iva”, non effettui una vendita imponibile a Iva.
A quest’ultimo riguardo, occorre precisare che:
- a) è obbligatoriamente imponibile a IVA la vendita dell’abitazione da parte dell’impresa costruttrice (o ristrutturatrice) che venda in corso di costruzione di ristrutturazione oppure che abbia ultimato i lavori di costruzione (o di ristrutturazione) da meno di 5 anni;
- b) è imponibile a IVA la vendita dell’abitazione da parte dell’impresa costruttrice (o ristrutturatrice) che abbia ultimato i lavori di costruzione (o di ristrutturazione) da oltre 5 anni ma che eserciti l’opzione di applicare comunque l’Iva alla Vendita in questione;
- c) non è imponibile a lVA (ma deve essere emessa una fattura recante l’indicazione dell’esenzione da Iva) la vendita dell’abitazione da parte dell’impresa costruttrice (o ristrutturatrice) che abbia ultimato i lavori di costruzione (o di ristrutturazione) da oltre 5 anni e che non eserciti l’opzione per applicare l’IVA alla vendita in questione;
- d) non può mai essere imponibile a IVA (e deve quindi essere emessa una fattura recante l’indicazione dell’esenzione da IVA) la vendita dell’abitazione effettuata da un soggetto IVA in casi diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere dal “a” alla “c” (e il caso, ad esempio, della abitazione venduta da una società che non l’abbia né costruita né ristrutturata).
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Alessandro Simone
Portfoglio Immobili

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Occorre poi notare che, mentre nelle vendite imponibili a IVA l’aliquota IVA (quella del 4%, se si tratta di acquisto della “prima casa”) si applica al prezzo dichiarato nel contratto di compravendita, nelle vendite soggette a imposta proporzionale di registro nelle quali ci si avvale dell’agevolazione “prima casa”, l’aliquota del 2% si applica al valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente 115,5 (con il risultato pratico che la tassazi
Presupposti necessari per ottenere le agevolazioni fiscali acquisto prima casa
Per ottenere l’agevolazione “prima casa” (di cui si può beneficiare, oltre che per l’acquisto della piena e della nuda proprietà, anche per l’acquisto di diritti reali, quali il diritto di usufrutto e il diritto di abitazione) deve ricorrere una pluralità di presupposti.
Oggetto di compravendita deve essere un’abitazione classificata in catasto nelle categorie del gruppo catastale A diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9, che sono quelle in cui sono comprese le abitazioni di maggior pregio (nonché dalla categoria A/10, nella quale sono compresi gli uffici).
La casa oggetto di acquisto deve essere ubicata:
- nel Comune in cui l’acquirente ha già la sua residenza (oppure nel quale egli stabilisca la propria residenza entro diciotto mesi dalla data del rogito d’acquisto; oppure:
- nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività di lavoro o di studio; oppure:
- nel Comune in cui ha sede il datore di lavoro dell’acquirente, se si tratta di un acquirente trasferito all’estero per ragioni di lavoro; oppure:
- qualsiasi comune italiano, se si tratta di un acquirente cittadino italiano emigrato all’estero, che non abbia altre case sul territorio italiano.
Agevolazioni fiscali acquisto prima casa. Nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare:
di non essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione (in proprietà o in usufrutto) nel territorio del Comune in cui é situata la casa oggetto di acquisto;
di non essere titolare, neppure per quote, in regime di comunione legale, su tutto il territori nazionale di altra casa di abitazione (in proprietà, in usufrutto, in nuda proprietà) acquistata dallo stesso acquirente o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
É possibile compiere comunque un nuovo acquisto con l’agevolazione “prima casa”, ma a condizione che la casa già posseduta venga alienata entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.
Tutele per chi compra casa in fase di costruzione (agevolazioni fiscali acquisto prima casa)
L’acquisto di una casa di costruzione beneficia di una particolare protezione, disciplinata dal Dlgs 122/2005.
- La legge prevede che in sede di stipula del contratto preliminare, o comunque di qualsiasi contratto o accordo mediante il quale, a fronte delle obbligazioni assunte e delle somme anticipate o da versare, l’acquirente non acquisti da subito la proprietà del nuovo immobile in corso di costruzione, il venditore debba rilasciare un’apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) che garantisca tutte le somme consegnate o ancora da consegnare prima dell’atto definitivo di compravendita (coincidente dunque con il rogito notarile) e fino a tale momento. Sino a questo periodo (dicembre 2017) ci pensa il notaio a controllare le regolarità della fidejussione.
- Altra importante garanzia per l’acquirente è costituita dall’obbligo gravante sul costruttore o sul venditore di immobili in costruzione di rilasciare all’acquirente una polizza assicurativa che, per almeno 10 anni, tenga indenne l’acquirente dai danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere. Anche della regolarità di questa polizza si occupa il notaio.
- La legge completa il rafforzamento della tutela dell’acquirente, estendendo anche al promissario acquirente il diritto al frazionamento del mutuo e dell’ipoteca gravante sull’immobile in costruzione, e il correlativo divieto di procedere alla vendita prima della suddivisione in quote del finanziamento e frazionamento della cancellazione dell’ipoteca o del pignoramento, ove non accollati.