
Ultimo aggiornamento 14 Aprile 2023 da VetrinaFacile.it & Redazione
Agente Immobiliare: obblighi e diritti nel modulo d’incarico
Rivolgersi ad un professionista del settore Immobiliare per vendere il proprio immobile, locarlo o per far gestire i propri locali commerciali significa avere una vita più serena e con migliori opportunità di concludere positivamente l’affare immobiliare. Il professionista immobiliare deve agire con trasparenza e imparzialità, assistendo il cliente nelle varie fasi della trattativa. Di base, questi verifica le caratteristiche dell’immobile, ricerca un potenziale acquirente attraverso attività di marketing e pubblicità, si rende reperibile per fornire informazioni, accompagna gli interessati nelle visite, ne riceve una proposta e rinvia le parti all’atto pubblico di compravendita.
Il suo ruolo è definito dal codice civile, secondo cui (articolo 1754) “è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. L’attività è disciplinata ancor più nello specifico dalla legge 39/89, che contempla alcuni requisiti formativi professionali. In linea di principio, il rapporto di mediazione non richiede la stipula di un vero e proprio accordo scritto, perché sarebbe sufficiente anche un semplice incarico verbale da parte del venditore.
Ma ricordiamolo, solo in via di principio. L’incarico scritto va sempre eseguito nei confronti dell’agente immobiliare anche per avvalersi di tutte le garanzie che ne conseguono da quest’ultimo. Quindi la prassi prevede che si parta dalla sottoscrizione di un modulo a stampa, che l’agente propone al cliente, dove sono indicati tutti gli elementi fondamentali del rapporto: descrizione dell’immobile, prezzo minimo che il proprietario intende ricavare dalla vendita, durata dell’incarico di mediazione, eventuale rinnovo automatico, provvigione dovuta in percentuale all’agente, servizi compresi ed esclusività dell’incarico.
Primo passo per il venditore
Il primo passo che il venditore deve compiere è dunque assicurarsi di trattare con professionista immobiliare, quindi effettuare delle ricerche per controllare la sua presenza online, dell’esistenza o meno di un sito internet professionale, un profilo linkedIn curato, la presenza o meno di un portfoglio immobiliare presente e/o passato, che ne attestino, appunto, la sua reale e piena attività in essere. Il diritto al compenso (provvigione, a carico di entrambe le parti) matura infatti già nel momento in cui il venditore accetta la proposta di acquisto e in ogni caso in cui il consulente abbia messo le due parti in contatto tra di loro, anche se la conclusione dell’affare avviene successivamente (ma per effetto del suo intervento).
Il secondo passo consiste nell’accertarsi che si utilizzi un modulo di incarico con la presenza di tutti gli elementi essenziali di un contratto; nel vagliare attentamente le diverse opzionale definire tutti i dettagli dell’accordo (sono ammesse manoscritte all’incarico prestampato). Il contratto di vendita deve quindi precisare gli obblighi del consulente (definendo quelli eventualmente aggiuntivi, in caso di incarico in esclusiva) e il momento in cui sorge il diritto alla provvigione. Circa il valore di questo compenso, le misure possono essere differenti a seconda dei luoghi, ma che in genere sono comprese tra il 3, 4 e 5 % del prezzo finale.
É da tener presente, tuttavia, che l’Antitrust ha rimarcato la libera contrattazione in materia e non esistono quindi tetti ufficiali né tariffe professionali. Il criterio fondamentale è l’accordo, e in quella sede va stabilita la misura: solo in mancanza di patto, spiega la legge si guarda ai valori dei terminati dalle giunte camerali.
Agente Immobiliare e le sue spese
Se non diversamente pattuito, il consulente ha diritto al rimborso delle spese anche se l’affare non è andato in porto (articolo 1756 del Codice civile): perciò si usa fissare un importo massimo a queste ultime documentate. Così come va stabilita un’equa penale nel caso di recesso unilaterale o rifiuto da parte del venditore di una proposta d’acquisto conforme all’incarico. In virtù della posizione di imparzialità, compito del mediatore è di operare in favore sia del venditore che dell’acquirente, senza nascondere loro alcun elemento che possa pregiudicarli.
E dunque, l’agente immobiliare dovrebbe reperire ogni documento e informazione utile sull’immobile: certificati di destinazione d’uso, di destinazione urbanistica, copie conformi di documenti di condoni, concessioni o licenze edilizie, concessioni in sanatoria; certificati di abitabilità e agibilità, di classe energetica, attestazione di conformità degli impianti alle disposizioni di legge; copia delle schede catastali depositate, estratti di mappa, certificati storici, presentazione di nuove schede o frazionamenti da parte di tecnici abilitati.
In mancanza di un particolare incarico, non è tenuto a svolgere specifiche indagini tecnico-giuridiche, come l’ispezione delle visure catastali e ipotecarie per verificare che l’immobile sia libero da pesi (trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli). E non è responsabile di difetti e carenze dell’abitazione non visibile. Lo è invece se, conoscendo o potendo conoscere con “l’ordinaria diligenza” l’esistenza di vizi che diminuiscano il valore dell’immobile, non ne informi l’acquirente: una responsabilità che si affianca a quella del venditore.
L’agente immobiliare secondo la legge
Secondo la legge, il consulente deve garantire anche l’autenticità delle sottoscrizioni delle scritture private e dei titoli trasmessi gli durante le trattative (articolo 1759 del Codice civile). Per scrittura privata si intendono tutti gli atti che vengono redatti o siglati in sua presenza: dai formulari per il conferimento dell’incarico fino alla proposta di acquisto e alla sua accettazione, e all’eventuale contratto preliminare di compravendita.
Per titoli possono intendersi invece gli assegni bancari che vengono normalmente consegnati da chi è interessato all’acquisto, a titolo di caparra confirmatoria. L’agente immobiliare è dunque tenuto a verificare l’autenticità della firma.
Durata esclusiva dell’incarico e penale
Nel firmare un accordo con un agente immobiliare occorre innanzitutto prestare attenzione alla durata dell’incarico: un periodo ragionevole può essere tra i 6 – 12 mesi. Mentre l’opzione di concedere l’incarico in esclusiva deve tener conto di diversi fattori, anche perché così scegliendo il cliente riduce la sua libertà contrattuale: non può concludere la vendita in proprio o incaricare contemporaneamente altri agenti immobiliari, salvo pagare la penale prevista nell’accordo. La presenza di più mediatori, d’altra parte, può agevolare la conclusione dell’affare, ma non necessariamente è garanzia di maggior convenienza, anzi spesso è motivo di svalutazione dell’immobile.
L’esclusività dell’incarico è di interesse sia per il consulente che per l’incaricante, in quanto quest’ultimo sarà più tutelato dal professionista immobiliare e potrà richiedere maggiore attenzione al suo immobile, appunto per la sua esclusività e anche per il tipo di “rapporto esclusivo” che comunque si verrà a creare tra i due, considerato che il consulente sarà l’unica persona a cui rivolgersi e che potrà contattare in qualsiasi momento richiedendo tutte le informazioni utili sullo sviluppo della vendita / locazione del suo immobile.
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