AFFITTO CASA: PAGARE IN CONTANTI SOTTO I 3MILA EURO

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La legge di Stabilità del 2016 (articolo 1, comma 902) ha abrogato una disposizione probabilmente poco utile che prevedeva l’obbligo di tracciabilità del denaro contante relativamente ai pagamenti dei canoni di locazione di abitazioni.

Oggi, dopo le ultime modifiche, per l’inquilino che effettua il pagamento del canone di locazione mensile in contanti è sufficiente non superare l’importo di 2.999,99 euro previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio. In questo caso l’operazione potrà considerarsi sicuramente regolare.

COME FUNZIONAVA PRIMA

La disposizione cancellata era stata introdotta della legge di Stabilità del 2014. Dalla lettura della disposizione si desumeva che, con decorrenza dal 1°gennaio 2014, i pagamenti dei canoni di locazione delle abitazioni, a esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non potevano esser effettuati in contanti.

In pratica secondo una prima interpretazione sembrava vietato l’uso del contante indipendentemente dall’importo e in deroga alle disposizioni in materia di antiriciclaggio essendo obbligatorio effettuare il pagamento con assegni bancari  non trasferibili, assegni circolari, bonifici (tutti i mezzi in grado di rendere l’operazione tracciabile al 100%).

Questo mentre per altre operazioni diverse dalle locazioni (per esempio acquisto di bene e prestazioni professionali) continuava a essere applicabile il limite di 999,99 euro (allora in vigore) previsto dalle disposizioni antiriciclaggio (articolo 49, decreto legislativo 231/29007).

Il ministero dell’economia, probabilmente ritenendo troppo rigoroso l’obbligo di “tracciabilità integrale” per il pagamento dei canoni di locazione, aveva fornito un’interpretazione diversa. Secondo l’orientamento ministeriale l’obbligo di tracciabilità riguardava esclusivamente il denaro contante. In pratica l’obbligo era soddisfatto se le parti fornivano una prova documentale, purché evidente, in grado di attestare la devoluzione di una determinata somma di dinaro contante utilizzata per il pagamento dei canoni di locazione (circolare prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014).

L’obbligo doveva essere assolto anche ai fini dell’osservazione dei patti contrattuali, necessaria per ottenere le agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.

Secondo questa interpretazione l’obbligo di tracciabilità del denaro (non dell’operazione) poteva essere assolto documentando l’avvenuto pagamento in contanti con una semplice ricevuta. Tale documento poteva rappresentare un documento idoneo ad assolvere il fine previsto dalla legge.

È evidente però, che questa interpretazione rendeva completamente inutile la disposizione e probabilmente la circostanza non è sfuggita al legislatore della legge di Stabilità del 2016, che ha abrogato la norma.

Secondo l’interpretazione ministeriale l’esigenza di documentare il denaro contante poteva essere soddisfatta anche con altre modalità. Per esempio, per le società che per i canoni di locazione o godimento degli alloggi (come le coop edilizie a proprietà indivisa) emettono regolare fattura, la prova doveva ritenersi soddisfatta. La norma non intendeva affatto impedire il pagamento in contante dei canoni di locazione abitativa a condizione, però, di rispettare il limite allora in vigore e pari a 999,99 euro secondo le disposizioni in tema di antiriciclaggio.

LE REGOLE ATTUALI

La legge di Stabilità del 2016 ha eliminato la disposizione descritta in precedenza. Dal 1° gennaio 2016 non è più obbligatorio emettere nessun tipo di documento attestante il pagamento dei canoni in contanti. Presumibilmente il legislatore ha compreso che lo stesso inquilino, tenuto ad effettuare il  pagamento, ha interesse ad ottenere una prova documentale dell’assolvimento dell’obbligo.

Infatti, se il proprietario non rilasciasse, a fronte del pagamento (in contanti), una ricevuta, l’inquilino si troverebbe concretamente nell’impossibilità di dimostrare di aver adempiuto agli obblighi previsti dal contatto.

In mancanza di un assegno, un bonifico o di altri mezzi di pagamento tracciabili, il rilascio di una ricevuta soggetta all’imposta di bollo o di una fattura quietanzata (se il proprietario è un imprenditore) costituiranno gli unici mezzi utilizzabili per dimostrare il pagamento. Per questo non può essere considerata idonea neppure la dimostrazione dell’avvenuto prelievo dal conto corrente bancario in corrispondenza di una data prossima al pagamento.

L’abrogazione della norma da parte de della legge di Stabilità non cambia nella sostanza la situazione. L’inquilino sarà comunque interessato a ottenere, indipendentemente dalla vigenza di una disposizione normativa, una prova del pagamento.

Restano, comunque, in vigore le disposizioni in tema di antiriciclaggio sia pure con le novità previste dalla legge di Stabilità del 2016. Il pagamento dei canoni di locazione di un’abitazione, così come ogni altra operazione (per esempio cessioni di beni, prestazioni di servizi, prestiti), potrà essere effettuata utilizzando denaro contante non superando la nuova soglia di 2.999,99 euro.

Continuerà a trovare applicazione anche il divieto di frazionamento dell’operazione per “eludere” il limite. Pertanto se il canone di locazione dovesse essere pari o superiore a 3mila euro non sarà possibile effettuare il pagamento in contanti in due momenti diversi per aggirare il divieto previsto dalle disposizioni in tema di antiriciclaggio. In generale il nuovo limite riguarda i trasferimenti di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore.

RIEPILOGHIAMO

PRIMA

Per i pagamenti di canoni di locazione abitativa, con esclusione degli alloggi sociali, effettuati fino al 31 dicembre 2015, le parti erano obbligate a documentare l’avvenuto pagamento in contanti (indipendentemente dall’importo) con un documento idoneo.

Costituivano documenti idonei, per esempio, la quietanza e la fattura. I pagamenti effettuati in contati fino al 31 dicembre del2015 non potevano comunque essere superiori all’importo di999,99 euro, vale a dire la soglia prevista dalle disposizioni in tema di antiriciclaggio.

DOPO DAL 2016

Dal 1°gennaio 2016 la legge di Stabilità del 2016 ha abrogato l’obbligo di documentare il denaro contante. L’inquilino avrà comunque interesse a ottenere un documento in grado di provare l’avvenuto pagamento in contanti.

Le quietanze e le fatture emesse in esenzione dall’Iva dovranno comunque essere in regola con l’imposta di bollo.

I pagamenti effettuati in contanti dal 1°gennaio 2016 non potranno comunque essere superiori al nuovo limite previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio paria a 2.999,99 euro.


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