
Ultimo aggiornamento 17 Novembre 2016 da VetrinaFacile.it & Redazione
Abitazioni agevolate. Dal primo gennaio di quest’anno e fino a dicembre 2016
le persone fisiche possono detrarre dall’Irpef il 50% dell’importo dell’Iva pagata nel 2016. Questo in riferimento all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016. Parliamo di unità immobiliare con destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. L’importo della detrazione dovrà essere ripartito in dieci quote annuali costanti.
Uno sguardo sulle abitazioni agevolate
Sono agevolati solo gli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. Deve trattarsi, quindi, di abitazioni rientranti nella categoria catastale A, con esclusione della A/10. Sono agevolati anche gli acquisti di abitazioni cosiddette di lusso. Parliamo delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9). Il bonus spetta anche ai fabbricati di pertinenza dell’abitazione agevolata, cioè quelli rientranti nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), generalmente, messi a servizio dell’immobile abitativo.
Per beneficiare della nuova detrazione è irrilevante il fatto che l’acquirente destini l’unità immobiliare ad abitazione principale o che richieda di applicare l’aliquota Iva ridotta del 4% al posto del 10% o del 22%, per l’acquisto della prima casa.
Non sempre però si paga l’Iva nell’acquisto dell’abitazione.
Questo è obbligatoria solo quando l’impresa costruttrice, cede i fabbricati abitativi entro cinque anni dalla fine dei lavori. La cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici, può essere assoggettata a Iva. Questo anche dopo i 5 anni dalla conclusione dei lavori, purché l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per la relativa imposizione.
Spesso, questa scelta viene effettuata dall’impresa per evitare di dover recuperare parte dell’Iva detratta per la costruzione dell’abitazione, a causa del meccanismo del pro-rata Iva decennale.
Anche in questi casi, comunque, spetta la nuova detrazione IRPEF del 50% dell’Iva pagata, indipendentemente dalla data di fine lavori, cioè anche se la fine dei lavori è avvenuta molti anni fa, “come chiarito dall’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2016”.
Deve trattarsi di immobili nuovi, cioè quelli per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio, che vengono venduti direttamente dalle imprese costruttrici.
Il bonus spetta anche nel caso in cui l’impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in locazione l’unità immobiliare da lei costruita.
Per “impresa costruttrice” (concetto differente da quello di “impresa di costruzioni”) deve intendersi quella che anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita.
Sono invece escluse le abitazioni vendute da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio (risposta dell’agenzia delle Entrate a Telefisco 2016). In questo caso, però, va valutata la possibilità di beneficiare della classica detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati (articolo 16-bis, comma 3, Tuir).
In Sintesi “Abitazioni Agevolate”
L’Entità del bonus
- Le persone fisiche possono detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata nel 2016 per l’acquisto, effettuato nel 2016. Parliamo di abitazioni di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. L’importo della detrazione dovrà essere ripartito in 10 quote annuali.
- Sono agevolati solo gli acquisti di abitazioni rientranti nella categoria catastale A, con esclusione della A/10. Sono agevolati anche gli acquisti di abitazioni di lusso (categorie A/1 – A/8 – A/9) . Anche di pertinenze con categorie C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Gli immobili agevolati
- Deve trattarsi di “immobili nuovi”, venduti indirettamente dalle imprese costruttrici. Anche se precedentemente locate dalle stesse imprese costruttrici. Sono escluse dall’agevolazione, invece, le abitazioni vendute da imprese che hanno eseguito solo lavori di recupero edilizio.
- Secondo l’Agenzia delle Entrate è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo di imposta 2016 e non successivamente. Non sono agevolati gli acconti versati nel 2016. Per rogiti che verranno effettuati nel 2017. Lo stesso si dice per gli acconti pagati nel 2015, per acquisti di case effettuati nel 2016.